Non esistono delle misure minime per poter essere una strada transitabile?

Gentile Vigile Amico,la mia famiglia ha una casa di vacanza in un paese delle Marche, nel centro abitato e a soli 50 metri dal lungomare. Da qualche anno la strada su cui sorge la casa è diventata a doppio senso di marcia e su un lato è consentita la sosta. La larghezza complessiva della carreggiata è di metri 6,80 di cui 2,00 impegnati per la sosta. Da una vostra precedente risposta leggo che la larghezza minima di ciascuna corsia di marcia  dovrebbe essere di metri 2,75, quindi nel nostro caso queste misure minime mi sembra non siano rispettate. Mi conferma che è così? E come posso ottenere che venga ripristinitato il senso unico che vi era fino a pochi anni fa? Può fornirmi gli estremi della legge e dell’articolo che impone quelle misure minime? Vi ringrazio e invio i miei più cordiali saluti. Grazie

RISPOSTA

In effetti, non è prevista da alcuna norma una larghezza minima della carreggiata per le strade a doppio senso di circolazione ma è l’ente proprietario della strada, competente alla regolamentazione della circolazione, che, sulla base dell’interesse pubblico, e a seguito di attenta valutazione di alcuni elementi che caratterizzano la circolazione (l’intensità del traffico, la necessità di garantire un doppio senso di marcia, al posto di un senso unico, la presenza di utenti deboli della strada, ciclisti e pendoni, in numero rilevante o meno, decide, appunto, la modalità di regolamentazione della circolazione su ciascuna strada (se a senso unico o a doppio senso di marcia). Esiste, però, come evidenziato da chi pone il quesito, un limite minimo di larghezza delle corsie di marcia. Infatti, a norma dell’articolo 140, regolamento di esecuzione del c.d.s., la larghezza delle corsie, deve essere scelta tra i moduli 2,75 m – 3 m – 3,25 m – 3,5 m – 3,75 m, riducibili a 2,5 m negli attestamenti delle intersezioni urbane (purché la corsia non sia percorsa dal trasporto pubblico o dal traffico pesante). Inoltre, il decreto ministeriale 5 novembre 2001, concernente “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” prevede:
”   Una  larghezza minima della corsia di marcia di mt 3,50
”   Una larghezza del marciapiede non inferiore a mt. 1,50
Sulla base di tali elementi, è possibile richiedere all’ente proprietario della strada che riveda le proprie valutazioni, magari esponendo ai cittadini residenti nella via interessata i motivi d interesse pubblico che hanno portato alla decisione di modificare il senso di marcia, e ascoltando, eventualmente, i consigli, i problemi e le difficoltà che coloro che ivi vi abitano possono esporre per permettere all’ente proprietario della strada di assumere la decisione migliore a tutela del pubblico interesse.

dott. MASSAVELLI Marco
Agosto 2010

 

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