Modifiche alla riforma Cartabia del processo penale

Le correzioni alla Riforma Cartabia relativamente al sistema giudiziario penale sono state approvate dal Parlamento e hanno ottenuto il sostegno della Commissione Giustizia sia della Camera dei Deputati che del Senato nella sessione del 15 febbraio 2024.

Il testo ha ricevuto il sostegno unanime della Conferenza Unificata e del Garante della Privacy. Ora manca solo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e il periodo di vacatio legis. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla metà di marzo. Riassumiamo brevemente le modifiche più rilevanti introdotte dal decreto, concentrandoci principalmente sul Codice Penale, il Codice di Procedura Penale e alcune leggi speciali.

Codice Penale

Si propone di abolire il reato di abuso d’ufficio stabilito dall’articolo 323 del codice penale, insieme ai riferimenti normativi a questo reato presenti in varie disposizioni del codice stesso.

Il decreto armonizza le modifiche proposte dalla Riforma Cartabia riguardo alla procedibilità del reato di lesioni personali e modifica il secondo comma dell’articolo 583 quater per chiarire la procedibilità d’ufficio prevista per il reato di lesioni inflitte al personale sanitario.

Inoltre, viene uniformata la procedibilità del reato di danneggiamento aggravato dalla violenza o minaccia alla persona con una simile e più grave fattispecie contemplata dal numero 7 dell’articolo 625 del codice di procedura penale.

Codice di Procedura Penale

L’articolo 111 bis del codice di procedura penale è emendato per consentire anche alla vittima di presentare documenti in forma non digitale.

Viene esteso il divieto di divulgazione delle intercettazioni, consentendo la pubblicazione solo se utilizzate nel processo o citate dal giudice in una decisione.

L’articolo 292 del codice di procedura penale è modificato, richiedendo al giudice di considerare le dichiarazioni dell’indagato durante l’interrogatorio preliminare, altrimenti l’ordinanza che applica misure cautelari è nulla.

Nel caso di urgenza, il termine tra la notifica dell’autorizzazione per partecipare a un atto o udienza a distanza e l’atto stesso è abbreviato.

La Polizia Giudiziaria può notificare atti introduttivi del processo alla vittima, se non ha ancora un avvocato o non ha presentato una querela, solo in circostanze specifiche.

Si semplifica il processo di avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte di Appello per risolvere la paralisi procedurale.

Nel contesto del giudizio abbreviato, si richiede al giudice di considerare, per favorire l’efficienza del processo, anche la complessità dell’istruttoria dibattimentale.

Il destinatario di una sentenza penale può accettare il lavoro di pubblica utilità senza presentare opposizione, semplificando il processo.

La trascrizione di prove audiovisive durante l’istruttoria non richiede più la richiesta delle parti.

Se il giudice non ritiene appropriato sostituire la pena detentiva con una pena alternativa, non viene attivato automaticamente il meccanismo di sentenza.

Altre modifiche

L’emendamento dell’articolo 58 della legge numero 689 del 1981 impone che l’imputato acconsenta all’applicazione di misure come la semilibertà, la detenzione domiciliare e i lavori di pubblica utilità.

In merito alla responsabilità delle entità, si modifica la legge numero 231 del 2001 per incentivare il Giudice a dichiarare il non luogo a procedere qualora non siano presenti elementi sufficienti per formulare una previsione ragionevole di condanna nei confronti dell’ente.

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