Minori: stato di abbandono – art. 403 Codice Civile

L’art. 403 del Codice Civile recita:”Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”

La parola abbandono viene dall’espressione francese “être à bandon” ossia essere in potere, traspare quindi la reale portata di questa definizione, quando viene abbinata alla parola minore dall’art. 403: lasciare solo nell’impietosa balìa di un mondo su cui lui non ha alcun potere.

E’ su questa interpretazione che bisogna operare con il giudizio del buon padre di famiglia.

Chi opera: ad operare è la Pubblica Autorità intendendosi per questa gli organi di polizia e l’assistenza ai minori e alla protezione dell’infanzia in pratica gli assistenti sociali. Di fatto gli organi di Polizia si avvalgono dei servizi sociali (a mezzo)  per tutte quelle attività specifiche di loro competenza tra i quali il reperimento del luogo idoneo tenendo presente che essi sono gli organi previleggiati per relazionarsi con essi. Giova precisare che non si deve contattare per questo alcun magistrato del Tribunale per i Minorenni perchè non è loro competenza tale decisione che può essere solo di coloro che hanno accertato la situazione.

Quando: nell’immediatezza dell’accertamento di una situazione di pericolo per il minore che rende impossibile prorogare l’intervento.

Note

Si deve redigere verbale di affidamento del minore a chiunque egli venga affidato.

Si deve immediatamente provvedere a relazionare dettagliatamente il Tribunale per i Minorenni su quanto operato e sui motivi che lo hanno determinato tenendo presente che il TM interverrà solo nel caso annulli il provvedimento preso.

E’ opportuno valutare sempre con molta attenzione prima di prendere un provvedimento di allontanamento tenendo presente ad esempio, che giurisprudenza consolidata afferma che non si può configurare l’abbandono del minore se, ad esempio, sono presenti relazioni affettive e parentali importanti come può essere la presenza della nonna.

In considerazione della situazione che ha determinato l’allontanamento del minore dall’ambiente familiare, sarà utile farlo visitare presso un ospedale prima dell’affido.

Se il minore è stato ritrovato in quanto smarrito, verrà riaffidato ai genitori con apposito verbale che trovate di seguito a meno che non si ravvedano estremi di abbandono.

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