Ministero Interno Associazione di vigilanza non armata: uso di manette, lampeggianti e sirene. Quesito

In un’associazione di vigilanza non armata si possono portare le manette e i lampeggianti di colore blu e segnale acustico sulle autovetture?

Preliminarmente si osserva che, per quel che concerne le attività per le quali è prevista una licenza di polizia (vigilanza ed investigazione privata) all’atto del rilascio della licenza il Prefetto adotta le prescrizioni necessarie (anche in termini di divieto) ad evitare che nella denominazione degli istituti di vigilanza o investigazione, nel logo o nei contrassegni distintivi degli stessi, dei mezzi utilizzati e delle uniformi del personale, vi siano riferimenti al termine “polizia” (ad es. “polizia privata”) o “carabinieri” o altri consimili, ovvero ad attività riservate agli organi di polizia. Analoghe prescrizioni vengono adottate nei confronti di quegli addetti alla vigilanza ittica, venatoria o ambientale, e dei relativi organismi d’appartenenza, cui la legge conferisce eccezionalmente limitate potestà di carattere pubblicistico che, comunque, non possono essere confuse o identificate con le attività di polizia. Con particolare rigore, di conseguenza, si interviene nei confronti di chi, senza neppure munirsi della licenza dell’art.134, svolge attività di vigilanza, per di più usurpando denominazioni, contrassegni o uniformi proprie di organi pubblici. Ciò chiarito, per quel che concerne i dispositivi acustici o luminosi, si sottolinea che l’art.177 del Codice della Strada stabilisce tassativamente che “l’uso del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di Polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi solo per l’espletamento di servizi urgenti e di istituto”. Analogamente, per quel che concerne i lampeggianti di colore arancione gli artt. 151 e 153 del Codice della Strada, prevedono che tali dispositivi luminosi si usano “…sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegat i in servizio di scorta tecnica…”. Per quanto riguarda poi l’uso della manette si osserva che questo è consentito solo a quei soggetti (ufficiali e agenti di P.G. e P.S.) che dispongono di poteri di intervento e di coercizione fisica.

 11-05-2007

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