Mancata revisione del ciclomotore: non si ritira il certificato di conformità
Vorrei chiedervi se la mancata revisione ad un ciclomotore art 80 cds è sanzionata con euro 68,25 o 137,55 ??
Inoltre vorrei porre il suddetto quesito:
a mio figlio è stato fatto un verbale dai Vigili Urbani in quanto non aveva presentato il motorino a revisione ma:
il Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dal costruttore in possesso di mio figlio risulta dell’Agosto 1999
e il ciclomotore è stato comperato dal concessionario da mio marito con regolare fattura solo nel Gennaio 2000
la violazione secondo Voi risulta insussistente??? è consigliabile fare ricorso ??
Grazie sin d’ora per la gentile disponibilità Giovanna
RISPOSTA
La violazione è fondata, infatti per i ciclomotori, la normativa fa riferimento alla data di emissione del certificato di idoneità tecnica, e non all’effettivo momento di inizio della circolazione: per assurdo, se un ciclomotore nuovo, non ancora uscito dal concessionario, dopo 4 anni deve essere sottoposto a revisione benché lo stesso non abbia mai circolato
Per quanto riguarda la prima domanda, la sanzione prevista è di 137,55 euro, in quanto l’art. 80 comma 14 parla genericamente di veicoli, senza fare distinzioni fra ciclomotori, motoveicoli ecc. L’unica differenza è data dal fatto che il certificato di idoneità tecnica non viene ritirato all’atto della contestazione, cosa che invece avviene per la carta di circolazione (ovviamente per i veicoli che ne devono essere dotati). p