Lo stato di ebbrezza accertato su base sintomatica

Prima delle riforme del 2007 e del 2008 con la legge n. 160 e la legge n. 125, non vi era dubbio alcuno sulla validità dell’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza alcolica del conducente di veicolo.

Occorreva soltanto descrivere bene i sintomi per mettere in grado il Giudice di formare il suo libero convincimento su solidi basi.

Cosa è cambiato dope la citate riforme? (NULLA).

La questione sulla permanenza della validità dell’accertamento sintomatico della guida in stato di ebbrezza è sorta dopo l’introduzione, nel 2007, delle tre fasce sanzionate in ordine crescente di gravità in base al tasso alcolico rilevato nel sangue.

VINO

La dottrina era divisa se le tre fasce erano fattispecie autonome di reato oppure circostanze aggravanti del precetto di cui al primo comma dell’articolo 186 cds che vieta la guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di fattispecie autonome incriminatrici e non di un reato base aggravato dai commi successivi .

La riforma del 2010 con la legge 120 ha innovato la prima fascia ( da 0,5 a 0,8 g/l) punita con la sola sanzione amministrativa .

Qui devo dire che si sono scatenate le ipotesi più assurde con colleghi che in virtù di una interpretazione bizzarra del favor rei  pretendono di contestare e di verbalizzare direttamente la sanzione amministrativa quando l’accertamento dello stato di ebbrezza viene fatto soltanto su base sintomatica.

Il c.d. favor rei è un istituto previsto dall’art. 2 del c.p. che disciplina la successione di leggi penali nel tempo, come può l’APG o l’UPG ergersi peritus peritorum alla stregua del Giudice? 

In caso di evidente stato di ebbrezza alcolica del conducente di veicolo e nella impossibilità di rilevare il valore del tasso alcolico in via strumentale, dovrà essere sempre fatta una c.n.r. corredata da una minuziosa descrizione dei sintomi al fine di consentire al P.M. se esercitare l’azione penale e, al Giudice, di accertare o meno la commissione del reato perché Il giudice penale, nella formazione del suo libero convincimento ex art. 132 c.p.p., non è vincolato dalle prove legali come il giudice civile.

 Viceversa, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. , il giudice civile valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento salvo che la legge disponga diversamente.

 Ecco perché il giudice penale potrebbe disattendere la prova fatta con l’etilometro ed assolvere comunque l’imputato.

La Suprema Corte di Cassazione (n. 24689/2016) ha confermato che “ lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente e unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 reg. att. Cds”.

Proprio perché nulla vieta che il giudice penale condanni con le pene previste per la seconda fascia dell’art. 186 cds accertato soltanto su base sintomatica, fornendone le adeguate motivazioni.

Mentre, nel caso in cui la valutazione sintomatica non gli consente il superamento del ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p.  circa la penale responsabilità dell’imputato, ma gli permette di ritenere comunque sussistente lo stato di ebbrezza, egli con la sentenza di assoluzione tramite la formula “ perché il fatto non costituisce reato”, ordina la trasmissione della stessa al Prefetto competente per territorio per la notifica della ordinanza ingiunzione entro i termini di cui all’art. 14 della L. 689/1981 con la quale si contesta la violazione dell’art. 186 lett A) del cds.

 

Dott. Sauro Brugnoni – Ufficiale di Polizia Locale

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