Le fasce da neve sono equiparabili alle catene da neve?

Salve, mi hanno detto quelli che commercializzano le fasce da neve Put&Go che rilasciano una delibera ministeriale che equipara tale prodotto alle catene da neve, anche se non omologate, e per cui non sono passibili di sanzioni, è corretto? siccome in Italia è possibile acquistare prodotti anche non conformi e/o omologati e poi la responsabilità ricade sull’acquirente (bella tutela dico io…!), prima di buttare 100€ vorrei essere sicuro di poterle usare senza commettere infrazioni.
Grazie. Saluti

RISPOSTA

A quanto risulta allo scrivente, possono essere utilizzati esclusivamente dispositivi che siano omologati in ambito UE, altrimenti non è possibile il loro utilizzo.
In Italia esiste un Decreto Ministeriale (DM Infrastrutture e trasporti del 13.03.2002) che stabilisce i requisiti di sicurezza, la qualità e l’affidabilità delle “catene” da neve, e riconosce la certificazione di conformità rilasciata dalla CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo) che ne assicura la qualifica. Tale decreto stabilisce che a decorrere dal 1 maggio 2002, “le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1 (cioè i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente) devono essere conformi alla norma CUNA NC 178-01 ovvero in alternativa ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri della UE”.
Il Ministero italiano, infatti, riconosce anche altre omologazioni “conformi alla norma CUNA NC 178-01”, vale a dire l’omologazione Ö-NORM, che indica la conformità del prodotto alla normativa austriaca per le catene da neve, e più precisamente le sole omologazioni ‘Ö-NORM V5117 e Ö-NORM V5119.
Entrambe queste omologazioni sono riconosciute dal Ministero dei Trasporti austriaco così come dal Ministero dei Trasporti italiano, unitamente, per quest’ultimo, alla norma NC 178-01 omologata dal CUNA. ?
Recentemente con riferimento alle “calze” da neve la Ö-NORM ha introdotto l’omologazione Ö-NORM V5121 che certifica la conformità delle “calze” come dispositivi antislittamento in tessuto, diverse dalla catene da neve e non omologate dal CUNA. ?In particolare, poiché la NC 178-01 si applica a catene i cui “elementi di aderenza al battistrada del pneumatico sono realizzati in materiale metallico”, ne consegue che la norma europea equivalente alla tabella CUNA sia solo ed esclusivamente l’austriaca Ö-NORM V5117 del 2004 e non anche l’Ö-NORM V5121 del 2007.
Pertanto ad oggi i dispositivi in tessuto non sono omologati con il marchio CUNA e lo stesso CUNA non recepisce la Ö-NORM V5121. ?
Il loro utilizzo è quindi sanzionato a norma del codice della strada.
Sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione generale per la Motorizzazione – Divisione 1 – Normative ed Accordi Internazionali) con la comunicazione prot. n. 82450/DIV1 del 15 ottobre 2008 ha precisato quanto segue “… ad oggi, alla stregua della normativa vigente (DM 13 marzo 2002) non può sussistere alcun dubbio che siano da considerarsi “catene da neve” prodotti costituiti da materiale metallico e pertanto l’equivalenza tra il decreto nazionale e la norma ON V5121 (relativa ai dispositivi tessili) non sussiste essendo diversi gli ambiti d’applicazione”.
Ad oggi, quindi, le cosiddette “calze” da neve non possono considerarsi sostitutive delle catene da neve omologate Ö-NORM V5117. ?
Infine, per dovere di completezza di informazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 6.09.2006, ha precisato che:
“In realtà, il dispositivo “Put & Go”, del quale in questa sede non si contesta l’efficacia e la commerciabilità, pur appartenendo al novero dei mezzi antisdrucciolevoli, non può considerarsi sostitutivo delle classiche catene da neve omologate nel caso in cui queste ultime siano considerate obbligatorie, così come si lascia intendere nella comunicazione oggetto di contestazione.
In conclusione, il messaggio in esame, sulla base delle suindicate considerazioni, deve considerarsi idoneo ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche del dispositivo “Put & Go”, in quanto non chiarisce adeguatamente che il dispositivo pubblicizzato non può considerarsi sostitutivo delle classiche catene da neve nel caso in cui queste siano obbligatoriamente prescritte per la circolazione su strada, pregiudicandone, così, il comportamento economico”.
dott. Massavelli Marco

Febbraio 2011

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