Lampeggianti blu e giallo: chi può usarli e come

Possono usare il lampeggiante blu:

  • veicoli di polizia: tutti i mezzi adibiti permanentemente o occasionalmente ai servizi di polizia stradale, giudiziaria, sicurezza ecc
  • veicoli di soccorso come ambulanze, trasporto plasma o organi, auto mediche, mezzi per il soccorso di animali o di vigilanza zoofila
  • veicoli antincendio
  • veicoli della protezione civile (legge 449/97)
  • veicoli del soccorso alpino e Cai della val d’Aosta e delle provincie di Trento e Bolzano
  • veicoli di alte personalità dello stato condotte da persone con la qualifica di agente di pubblica sicurezza
  • autoambulanze veterinarie, veicoli adibiti alla protezione animali e vigilanza zoofila, veicoli per recupero animali sulle autostrade.

I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.

L’uso del lampeggiante unito alla sirena è permesso solo per l’espletamento di servizi urgenti di Istituto. In questo senso non concordo con chi, non conoscendo quali sono i servizi d’Istituto di coloro autorizzati all’uso dei predeti dispositivi, limitano o ampliano le possibilità del loro uso.

I veicoli che usano entrambi i dispositivi non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico che devono concedere immediatamente la via libera, nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicolio sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

Appare ovvio che, qualora venga accertato che l’uso dei segnali di emergenza vengano usati senza che vi sia l’urgenza il conducente verrà sanzionato anche per tutte le infrazioni commesse alla guida.

Seguire un veicolo con i dispositivi di emergenza in funzione è sanzionato dall’art.177 del Codice della Strada ed è prevista anche la decurtazione di 2 punti

Possono usare il lampeggiante giallo/arancione :

  • veicoli o trasporti eccezionali
  • veicoli per la rimozione ed il soccorso stradale
  • veicoli per la raccolta rifiuti
  • veicoli per la pulizia e manutenzione stradale
  • veicoli per le scorte tecniche durante l’espletamento del loro lavoro
  • mezzi d’opera qual’ora superino le masse legali
  • macchine agricole eccezionali (h 4m Lu 12m Larg 2,55m) e macchine agricole con attrezzature di tipo portato o semi portato (art 226 reg)
  • macchine operatrici
  • veicoli per il trasferimento di carri ferroviari
  • veicoli addetti al servizio in autostrada
  • trenini turistici

Il lampeggiante giallo deve essere del tipo approvato dal Ministero dei trasporti o rispondente alle prescrizioni delle direttive CEE e, secondo l’articolo 11 del regolamento stabilisce che questi dispositivi devono essere accesi in qualsiasi condizione di visibilità.

La mancanza, inefficienza o luci non regolamentari è sanzionato art 72 c.13 del Codice della Strada

l’uso improprio è sanzionato dall’art 153 del Codice della Strada anche con la decurtazione di 1 punto

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