La notifica a mani del portiere necessita di determinate condizioni per essere valida

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Notifica nelle mani del portiere
Corte Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 3595 Anno 2017

Una società propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 180/45/11 del 27 dicembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale dal concessionario per la riscossione per Iva ed Ires 2005.

In particolare la commissione tributaria regionale ha ritenuto che tale cartella fosse stata preceduta da un avviso di accertamento regolarmente notificato il 2 aprile 2008 dal messo comunale, a mani del portiere dello stabile, ex articoli 145 e 139 cod. proc.civ., presso il domicilio fiscale del liquidatore della società.

La commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la regolarità della notifica effettuata a mani del portiere poiché il messo comunale:

1 – accertata la irreperibilità della società stessa e senza accertare la reperibilità dello stesso liquidatore o di altro soggetto, indicato nell’articolo 139 cod. proc.civ., presso l’abitazione in Milano, dove la notificazione era infine avvenuta mediante consegna a mani del portiere;

2 – aveva notificato l’atto a mani del portiere per cui è presupposto che lo stesso notificatore dia per scontato che il fatto è avvenuto a seguito di debiti accertamenti eseguiti in ordine alla irreperibilità del destinatario, o di altro soggetto previsto dall’articolo 139 cit., presso la casa di abitazione.

In riferimento al primo motivo la Corte asserisce che il messo comunale ha operato secondo le disposizioni del codice civile e quindi ha notificato l’atto al liquidatore essendo indifferente il fatto che la ditta fosse o meno irreperibile.

Riguardo al secondo motivo, invece, era necessario osservare tutte le prescrizioni contenute nella disciplina di riferimento cosa che non era avvenuta in quanto la notificazione era avvenuta mediante consegna del plico al portiere dello stabile senza però che si desse atto della mancata reperibilità presso la sua abitazione del destinatario o di altro soggetto abilitato dalla legge a ricevere l’atto in sua vece né delle ricerche effettuate, prima di procedere, come ultima ratio, alla consegna al portiere.

In ragione quindi del consolidato orientamento di legittimità, in base al quale “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto…” la Corte ritiene nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario (o messo comunale, ovviamente) non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata” (Cass. SSUU 8214/05; in termini, Cass. SSUU 11332/05; e, più recentemente, Cass. sez.5^, n. 22151/13).

Quindi, mentre la commissione tributaria regionale si è limitata a ritenere regolare la notificazione, la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ritiene riscontrabili, nella sentenza impugnata, entrambi i vizi denunciati; con conseguente cassazione della stessa e quindi  mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, risultando che la cartella di pagamento opposta non era stata preceduta da regolare notificazione dell’atto impositivo.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
MARZO 2017

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