Incidente stradale è sempre necessario fermarsi fino a completamento degli accertamenti
Corte di Cassazione Penale sez. IV 10/3/2017 n. 11751
L’art. 189 cod. strada descrive il comportamento che l’utente della strada deve tenere nel caso di sinistro comunque riconducibile al suo comportamento di guida, stabilendo una serie di obblighi tra i quali, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi, correlando alla violazione di tale obbligo la sanzione penale nell’ipotesi in cui dall’incidente sia derivato danno alle persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti, conseguentemente ritenendosi idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P. A. nato il 31/03/1974 a .
avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2017
la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
udito il Procuratore generale in persona del dott.LUIGI CUOMO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’Avv. Roberto Porcaro,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena, che aveva condannato P.A. per il reato di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in (omissis) alla pena sospesa di mesi dieci di reclusione.
2. P.A. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del dolo eventuale. Il ricorrente ritiene che sia illogico affermare che l’imputato si sia fermato dopo l’impatto ed al contempo pronunciarne la condanna, posto che il reato si sostanzia nella condotta di colui che si allontana repentinamente allo scopo di impedire l’identificazione del veicolo mediante annotazione del numero di targa; diversamente, egli aveva fatto cenno all’altro conducente che si sarebbe fermato più avanti per non recare intralcio alla circolazione e si era allontanato non vedendolo sopraggiungere. Difetta il dolo, anche eventuale, del reato in mancanza di prova della consapevolezza da parte del ricorrente di aver provocato lesioni alle persone;
b) con un secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del fatto nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 189, comma 5, cod. strada. La non particolare violenza dell’urto, la velocità ridotta del sinistro e l’assenza di lesioni in capo all’altro conducente rendevano difficoltoso per il ricorrente ipotizzare che si fossero verificate lesioni a persone ed avrebbero imposto la derubricazione del fatto nella suindicata ipotesi di illecito amministrativo.
3. All’odierna udienza la parte civile F.A. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Le argomentazioni svolte in entrambi i motivi di ricorso sono infondate. Le censure non sembrano tenere conto della differente oggettività giuridica dell’ipotesi di reato in esame rispetto a quella prevista dall’art. 189, comma 7, cod. strada, essendo la previsione dell’art. 189, comma 6, cod. strada finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la previsione di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 26194501; Sez. 4, n.6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 23903801).
5. La Corte territoriale ha fornito congrua replica a tutte le doglianze difensive. Con riguardo alla condotta tipica del reato, ha ritenuto ininfluente la breve sosta di colui che si allontani senza avere fornito le sue generalità; con riferimento all’elemento soggettivo del reato, ha rimarcato che l’urto tra i veicoli non era stato di minima entità e fosse, anzi, tale da provocare probabili danni alle persone, essendo a tal fine irrilevante che i sintomi delle lesioni non si fossero manifestati nell’immediatezza.
5.1. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica ed implicitamente idonea a confutare la qualificazione del fatto in termini di illecito amministrativo. L’art. 189 cod. strada descrive il comportamento che l’utente della strada deve tenere nel caso di sinistro comunque riconducibile al suo comportamento di guida, stabilendo una serie di obblighi tra i quali, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi, correlando alla violazione di tale obbligo la sanzione penale nell’ipotesi in cui dall’incidente sia derivato danno alle persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti, conseguentemente ritenendosi idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine (Sez. 4, n. 9128 del 2/02/2012, Boffa, Rv.252734; Sez. 4, n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038; Sez. 4, n.20235 del 25/01/2001, Mischiatti, Rv. 234581).
5.2. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. In altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il verificarsi di un sinistro idoneo ad arrecare danno alle persone, collegabile al comportamento dell’agente) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110501; Sez.4, n.17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n.21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369).
5.3. Le circostanze di fatto ritenute accertate dai giudici del merito (pag.3) rendono del tutto logica la motivazione, laddove si è dedotto dalla dinamica del sinistro che l’imputato avrebbe potuto ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un danno fisico al conducente del veicolo antagonista, dunque che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento. Non è, in tale prospettiva, rilevante ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato il fatto che la natura e la consistenza del danno alla persona siano stati accertati solo in un secondo momento (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667).
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile F.A. , liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
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