GdP 18.4.11- deve essere rispettata la distanza tra la postazione di controllo e il cartello avvisatore

autovelox preavvisoMancanza della segnaletica informativa o inosservanza delle regole in ordine alla distanza tra la postazione di controllo e il cartello avvisatore – nullità della sanzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI PALERMO

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace Dott.ssa Claudia Giacchino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11230 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2010 vertente

Tra

Gr.Al., elettivamente domiciliato in Palermo in Via (…) presso lo studio dell’Avvocato Se.To. che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso,

Ricorrente

E

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dal Commissario di P.M. Caterina Gargano giusta delega sindacale del 27.10.2008,

Resistente

Con dispositivo della sentenza letto all’udienza del giorno 13 aprile 2011. Oggetto: opposizione ex art. 22 Legge 24 novembre 1981 n. 689 avverso il verbale di violazione alle norme del Codice della Strada n. 01174804/10/V/0 (Protocollo 071814) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il giorno 02.03.2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 9 settembre 2010 Gr.Al. proponeva opposizione avverso il verbale di violazione in epigrafe indicato elevato per infrazione al disposto dell’art. 142, comma 9, del C.d.S. Il ricorrente con un primo motivo invocava la sussistenza dello stato di necessità adducendo che il di dell’accertamento, accusando dolori alla zona anale, era stato sottoposto a visita presso l’azienda Ospedaliera Universitaria ove lo stesso giorno si era recato.

Eccepiva, inoltre, l’omessa indicazione della data in cui lo strumento autovelox era stato sottoposto a taratura e la nullità del verbale poiché, secondo quanto sosteneva, fondato solo sulla rilevazione fotografica di un apparecchio “autovelox mod. 104/C2”, nonché la mancata idonea segnalazione e visibilità dell’autovelox. In ragione di ciò, instava per l’annullamento del verbale impugnato. All’udienza del 6 ottobre 2010, fissata per la comparizione, parte ricorrente insisteva per la sospensione dell’esecutività dell’atto opposto e nei motivi spiegati in ricorso, mentre per il Comune di Palermo si costituiva il funzionario Commissario di P.M. Caterina Gargano, giusta delega sindacale del 27 ottobre 2008 che esibiva unitamente alla copia notificata del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il quale, depositata la comparsa di risposta e documentazione afferente all’accertamento, chiedeva un rinvio per la trattazione e per la produzione di ulteriori documenti.

Alla medesima udienza questo Giudice, in considerazione del tenore delle doglianze di parte opponente ed esaminata la documentazione prodotta dal delegato del Comune resistente, concedeva la sospensione dell’esecutività del verbale impugnato, rinviando la causa per la trattazione.

Alla successiva udienza del 10 novembre 2010 il rappresentante della P.A. opposta, depositata attestazione del Comando di P.M. (prot. n. 46/309 – 1 di Div. III del 2010) relativa alla distanza tra il cartello avvisatore e la postazione di rilevamento della velocità, instava per il rigetto del ricorso, mentre parte opponente chiedeva termine per la precisazione delle conclusioni e la discussione con temine per note conclusive.

Indi all’udienza del 13 aprile 2011 l’odierno Decidente, sentite le parti, sulle conclusioni del ricorrente e del resistente in epigrafe trascritte ed all’esito della discussione, assumeva la causa in decisione dando lettura in aula del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione pur tempestivamente proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., essendo stato il verbale impugnato notificato a mezzo del servizio postale il giorno 26 giugno 2010 ed avendo l’opponente depositato il ricorso in data 9 settembre 2010 (attesa la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale), è tuttavia infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.

Va in primo luogo disatteso il primo motivo di doglianza con il quale il Gr. ha invocato lo stato di necessità adducendo che il di dell’accertamento, accusando dolori alla zona anale, era stato sottoposto a visita presso l’azienda Ospedaliéra Universitaria ove lo stesso giorno si era recato.

Giova sul punto precisare che, in tema di sanzioni amministrative l’esclusione della responsabilità derivante da “stato di necessità”, contemplato dall’art. 4 della Legge 689/1981, ricorre non soltanto in presenza degli elementi previsti dall’art. 54 c.p. (cui occorre far riferimento nel silenzio della citata Legge n. 689/1981) e, quindi, del pericolo attuale non altrimenti evitabile e del danno grave alla persona, ma anche, in applicazione analogica dell’art. 3, comma secondo, della suddetta Legge n. 689 del 1981 (il quale esclude la responsabilità nel caso di errore sul fatto non determinato da colpa, configurandosi un tale errore anche quando l’agente supponga di trovarsi in una situazione concreta, che, se realmente esistente, integrerebbe l’esimente), in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti la causa di esclusione della responsabilità e, quindi, di erronea persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona determinata da circostanze oggettive.

Da ciò consegue che, se da un canto, è insito nel concetto di stato di necessità, di cui al menzionato art. 4, che non sussiste detta condizione in presenza di un evento prevedibile, o della possibilità di sottrarsi al pericolo, o ancora quando il danno temuto non sia grave; dall’altro, è necessario che sia allegata e provata – da parte del trasgressore – la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l’unico mezzo della commissione dell’illecito.

Va, altresì, puntualizzato, che, in sede penale, ove l’imputato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente reale o putativa, ha l’onere di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio, e l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo al soggetto di trovarsi in tale stato (Cass. Pen. 1 luglio 2003 n. 28325).

Tanto premesso, nel caso di specie dalla certificazione medica prodotta, relativa alla visita medica effettuata, non è dato ricavare la sussistenza di elementi obiettivi tali da legittimare l’erronea supposizione dell’esistenza di una situazione di pericolo.

La situazione dedotta dal ricorrente non evidenzia, infatti, alcun imminente pericolo di vita si da giustificare la commessa violazione della norma che gli imponeva di non superare il previsto limite di velocità e conseguentemente di mettere a repentaglio, con la propria condotta di guida, la propria e l’altrui vita, ben potendo l’odierno istante fare ricorso ad altri rimedi alternativi per sottoporsi sollecitamente al controllo medico, quale l’uso di un’ambulanza. Non vi è prova, peraltro, che il Gr. abbia nell’immediatezza fatto ricorso alle cure dei sanitari di un Pronto Soccorso per essere adeguatamente assistito.

La documentazione medica rilasciata dall’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Oncologia – Centro per la prevenzione e cura delle malattie colon – proctologiche, versata in atti, se, da un lato, attesta che il Gr. il giorno 2 marzo 2010 è stato sottoposto a visita medica, riferendo al sanitario “perdita ematica recente e dolore presente in regione anale”, dall’altro, non contiene alcuna indicazione dell’orario in cui detto consulto medico è avvenuto, così che non è possibile ritenere che il controllo in questione sia stato effettuato in orario compatibile con quello in cui è stata accertata la contestata infrazione.

Nel caso in esame, pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, tenuto conto che non può ritenersi dimostrata la sussistenza dei su specificati presupposti del pericolo attuale non altrimenti evitabile e del danno grave alla persona, non si ravvisano gli estremi per l’applicazione della scriminante dell’appellato stato di necessità.

Prive di pregio devono ritenersi, inoltre, le contestazioni relative alla mancanza di prova circa la taratura dello strumento rilevatore “autovelox” ed alla funzionalità di detto apparecchio.

In particolare, per quanto concerne la taratura dell’Autovelox va evidenziato che la Suprema Corte ha da tempo più volte chiarito che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla Legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie” (in ultimo Cass. 10 maggio 2010 n. 11273, Cass. 22 febbraio 2010 n. 4140).

L’affidabilità dello strumento utilizzato per rilevare l’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso singolo, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, mentre la taratura periodica non è necessaria ai sensi della legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura (ex multis Cass. 13114/2009, Cass. 29333/2008, Cass. 23978/2007, Cass. 16757/2007, Cass. 14566/2007, Cass. 11328/2007). Alcuna disposizione normativa impone, infatti, la taratura periodica o prima dell’uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità. La normativa europea, inoltre, secondo i Giudici di legittimità, non riguarda le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni per le quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l’obbligo di attestazione della funzionalità.

Il Suprema Collegio, nella sentenza n. 1542 resa il 21 gennaio 2009, ha, infatti, specificato che “la più recente delle Direttive in materia, la 2004/22/CE del 31 marzo 2004, elenca specificamente, all’art. 1, gli strumenti nella stessa specificamente considerati, tra i quali non sono ricompresi i misuratori di velocità, onde, ad oggi, non essendo state emanate Direttive comunitarie in materia, il controllo CEE non può ancora essere attuato su tali dispositivi che, in tutti i Paesi Membri, vengono allo stato approvati e disciplinati secondo le rispettive normative” e che “in buona sostanza, non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature”.

In detta statuizione, inoltre, è stato espressamente evidenziato che “La materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha, poi, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29 ottobre 1997, relativo all’approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso”, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione” e che ancora “rimanendo, peraltro, al di fuori del caso relativo ad apparecchiatura direttamente gestita dagli agenti – alcuni tipi d’apparecchi di più recente approvazione in quanto da utilizzarsi in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato del D.M. 29 ottobre 1997, art. 4, deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale”.

Per quanto attiene, inoltre, alla criticata “funzionalità” dello strumento mediante il quale è stata accertata la velocità del veicolo del ricorrente, va evidenziato che nel verbale opposto risulta espressamente indicato che la contestazione della violazione di cui all’art. 142, comma 9, del C.d.S., è stata rilevata a mezzo apparecchio Autovelox Mod. 104/C2 matricola n. (…) (omologato con decreti del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2483 del 10/11/1993 e n. 1123 del 16/10/2005) previamente sottoposto a verifica sulla perfetta funzionalità. La Cassazione ha sul punto costantemente ribadito l’onere e, quindi, il diritto dell’opponente di allegare e dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità, mentre non è stato considerato utile esercizio del diritto di difesa l’apodittica contestazione della legittimità dell’accertamento fondata su considerazioni di tipo meramente congetturale.

Trova, pertanto, applicazione il principio reiteratamente affermato dal Supremo Collegio secondo cui “in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S.” (ex plurimus Cass. 27 ottobre 2010 n. 21983).

Infondatamente, inoltre, l’opponente sostiene che la violazione sia stata accertata sulla scorta del solo rilievo fotografico.

Va a tal riguardo innanzitutto precisato che sarebbe stato onere del Gr. richiedere presso l’Organo di Polizia Municipale copia della documentazione fotografica relativa all’accertamento, non potendo la esibizione di un documento essere disposta per supplire ad un’inerzia della parte e comunque non avendo il ricorrente dimostrato di essersi attivato per ottenere e produrre la documentazione in discorso e ciò conformemente all’indirizzo della Suprema Corte (Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475, Cass. 8 settembre 1999 n. 9514) secondo il quale “Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in giudizio”.

Va, poi, specificato che la fotografia scattata dallo strumento elettronico attende ad una duplice funzione in quanto rappresenta un elemento probatorio in ordine all’accertamento e, nel contempo, permette di identificare, qualora l’infrazione non venga immediatamente contestata, il responsabile in solido attraverso la targa del veicolo.

Il valore probatorio della fotografia, in quanto documento, è, inoltre, integrato dalle indicazioni contenute nel verbale dell’Agente che fa piena prova, ai sensi dell’articolo 2700, e quindi fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margine di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico Ufficiale medesimo.

Ne consegue che l’identificazione del veicolo e il superamento dei limiti di velocità devono ritenersi provati sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature previste dall’articolo 142 del Codice della Strada, facendo prova il verbale della effettuazione dei rilievi stessi, fermo comunque restando che le risultanze così rilevate e trascritte valgono fino a prova contraria, da parte dell’opponente, in base a concrete circostanze di fatto, del difetto di funzionamento dello strumento.

Ne discende che, nella specie, non avendo l’odierno istante comprovato un cattivo funzionamento del dispositivo elettronico adoperato dagli agenti di P.M., le risultanze dell’accertamento compiuto e la conseguente velocità rilevata dall’Autovelox, non essendo state contrastate da alcuna prova contraria, devono ritenersi legittime stante la perfetta funzionalità di detta apparecchiatura attestata dai verbalizzanti.

Non è, in ultimo, meritevole di accoglimento l’eccezione relativa alla mancata informazione – nel luogo ove è stata accertata l’infrazione – circa l’esistenza di apposita segnaletica indicante la installazione del dispositivo di rilevamento elettronico della velocità e comunque in ordine alla distanza della postazione di controllo dal cartello avvisatore.

Appare utile, in argomento, evidenziare innanzitutto che con il Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117 (convenuto con Legge n. 160/2007), recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, il legislatore ha introdotto il comma 6 bis all’art. 142 del Codice della Strada imponendo che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabile con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

Il Ministero dei Trasporti con D.M. del 15.08.2007 ha dato attuazione alla norma precisando, tra l’altro, che “… per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli che … devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di Polizia Stradale che attua il controllo. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento … La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”.

Tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono, quindi, essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, dette ultime disposizioni impongono l’obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse ma anche per quelle mobili.

In particolare, il suddetto Decreto del 15 agosto 2007 stabilisce dettagliatamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo, così, ad esempio, è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km. dal luogo di effettivo controllo, deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati; inoltre, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare necessariamente la formula completa “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità” e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada).

Appare, pertanto, evidente che, in base a quanto previsto dal menzionato D.M. 15 agosto 2007, la sistemazione dei dispositivi di controllo della velocità deve essere corredata da un’adeguata segnalazione all’utenza. In proposito con la sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009 la Suprema Corte ha affermato che “L’art. 4 del D.L. 121/2002 conv. in Legge n. 168/2002 dispone che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni”.

L’obbligo di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere efficacia soltanto nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. (cfr. in tal senso Cass. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione”.

Infine la Circolare del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009 Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, nel rinviare al citato D.M. 15 agosto 2007, ha poi precisato che: “a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere “adeguata” in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento plano – altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere “adeguata” la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. Esec. C.d.S. per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito; b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km. 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal Reg. Esec. C.d.S. per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell’art. 170 del medesimo regolamento”.

Ciò posto, nel caso di specie va rilevato che, a fronte dell’assunto del ricorrente, la P.A. opposta non solo ha dimostrato l’esistenza del cartello avvisatore della presenza dell’autovelox ma ha anche indicato la distanza rispetto ad esso della postazione dell’autovelox mediante il quale è stata rilevata la velocità del veicolo del ricorrente.

Parte resistente ha, infatti, prodotto in giudizio copia conforme della relazione tecnica di installazione dello strumento autovelox Mod. 104/C2 dalla quale risulta l’esistenza – il di e sul luogo della rilevazione – della segnaletica verticale indicante il “Controllo Elettronico della Velocità”, nonché attestazione dell’8 novembre 2010 a firma del Responsabile della Sezione Autovelox della Polizia Municipale, Commissario Iraci Giovanni, relativa alla presenza in prossimità di Via (…) nord – ovest carreggiata centrale civico 3614 dir. Catania, ove è stata accertata la violazione, di apposito cartello avvisatore collocato ad una distanza di metri 900 rispetto alla postazione di controllo installata nella medesima Via (…) all’altezza del civico 4604 (ex Assessorato Industria) e della mancanza di intersezioni tra detto segnale e la postazione di rilevamento. Da tali atti deve, quindi, ritenersi che la segnaletica stradale di presegnalazione della postazione autovelox, sia conforme alla suddetta Circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3/ del 14 agosto 2009, nonché alle prescrizioni dettate dal D.M. 15 Agosto 2007.

Da ciò discende che relativamente alla collocazione ed alla visibilità del cartello, sull’esistenza del quale non vi è contestazione e che in ogni caso risulta dal verbale opposto, incombeva a parte opponente, a fronte peraltro della presunzione di legittimità dell’attività amministrativa, dimostrare l’eventuale difetto di conformità dello stesso alle prescrizioni dell’art. 79 del Regolamento del C.d.S., dimostrazione che non risulta essere stata fornita. Per tali motivi, in considerazione della documentazione depositata da parte opposta ed in mancanza di prova contraria offerta dall’opponente deve, pertanto, ritenersi che il segnale avvisatore dell’Autovelox fosse tempestivamente avvistabile da parte del conducente del veicolo del ricorrente essendo lo stesso installato ad una distanza congrua rispetto al punto in cui è stato posizionato lo strumento rilevatore della velocità così come prescritto dal richiamato D.M. 15 agosto 2007 attuativo dell’art. 3 del D.L. n. 117/2007.

Per completezza va, infine, puntualizzato che il verbale di contestazione opposto non costituisce atto irrogativo della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida del ricorrente contenendo – esso – la mera indicazione del punteggio da decurtare così come prescritto dall’art. 126 bis comma 1 ultimo periodo del C.d.S.

La decurtazione dei punti dalla patente viene, infatti, irrogata, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., come modificato dall’art. 44 d.l. n. 262 del 2006, conv. con modifiche dalla legge n. 286 del 2006, dall’Autorità Centrale preposta all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, a seguito della comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo ed all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta.

Per le ragioni sin qui illustrate, stante la infondatezza di tutti i motivi di doglianza, il ricorso deve essere rigettato con conferma del verbale impugnato ivi compresa la sanzione pecuniaria di Euro 370,00 con lo stesso comminata ritenuta congrua in relazione al fatto commesso.

Va conseguentemente revocata la sospensione dell’esecutività dell’atto opposto concessa con ordinanza resa all’udienza 6 ottobre 2010.

Quanto alle spese del giudizio non sussistono i presupposti per la loro liquidazione non avendo l’opposto Comune di Palermo, costituitosi tramite un proprio funzionario, documentato con apposita nota di avere sostenuto spese vive per il presente giudizio così come più volte statuito dalla Suprema Corte non ultimo con sentenza n. 2872/2007.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Palermo, ottava sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e definitivamente pronunciando;

– Rigetta l’opposizione proposta da Gr.Al. con ricorso depositato in data 09.09.2010 e, per l’effetto, conferma il verbale di violazione alle norme del Codice della Strada n. 01174804/10/V/O (Protocollo 071814) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il giorno 02.03.2010 in tutte le sue parti ivi compresa la sanzione pecuniaria di Euro 370,00 con lo stesso comminata.

– Revoca la sospensione dell’esecutività dell’atto opposto concessa con ordinanza resa all’udienza del 6 ottobre 2010.

– Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo il 13 aprile 2011.

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2011.

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