Evasione scolastica e il ruolo della Polizia Locale

L’abbandono della scuola è un’ esperienza che incide sia a livello individuale che a livello sociale, poiché riduce le possibilità del soggetto di partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica della società provocandone l’esclusione o l’emarginazione, nonché aumentando i rischi di disoccupazione e povertà. A livello sociale, alte percentuali di abbandono scolastico incidono a lungo termine sull’efficacia e l’efficienza dei mercati del lavoro, per la scarsa disponibilità di lavoratori qualificati, e quindi sulla crescita economica.

Aspetti normativi relative alle condotte devianti in ambito scolastico – Obbligo di segnalazione e denuncia

Una domanda a questo punto sorge spontanea, quali strumenti adottare contro la dispersione?
La scelta è importante perché c’è il rischio concreto che, nel tentativo di riavvicinare i ragazzi alla scuola, si mettano in atto strategie, quali premi, punizioni, prediche, rimproveri, opere di persuasione, sostegni nello studio, cambio di scuola, ecc., sia a livello familiare che di istituzione scolastica, che non solo non riescono nel loro intento, ma addirittura danno origine a un circolo vizioso che non risolve il problema, anzi tende a stabilizzarlo e/o ad aggravarlo.
La multidimensionalità del fenomeno ha reso evidente la necessità di agire in maniera integrata coinvolgendo la famiglia, le diverse istituzioni (Comune, Asl, Provveditorato agli Studi, Ministero di Grazia e Giustizia, ecc.), il privato sociale e il volontariato. Allo stesso tempo l’importanza della materia, in concomitanza con la sua complessità, ha richiesto l’ intervento del legislatore, sia a livello nazionale che europeo e ha fatto fiorire intorno ad essa una vasta produzione normativa.
Volendo fare un breve e recente excursus storico normativo, già la legge 31.12.1962 n. 1859 con l’ art. 8 aveva esteso l’obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media o al compimento del quindicesimo anno di età, nel caso in cui il minore avesse dimostrato di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico. Successivamente, l’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28.3.2003 n. 53 e l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 15.4.2005 n. 76 hanno ulteriormente esteso l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria o, in ogni caso, sino all’ottenimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’incidenza notevole del fenomeno dispersione ha fatto si che già negli anni novanta si diffondesse una politica finalizzata a diffondere la cultura anti-dispersione e con Circolare Ministeriale (CM) n. 254 del luglio 1989, si proponeva, “nelle aree-pilota, l’attivazione di un osservatorio permanente integrato” sulla dispersione e poi con il Decreto Ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999 (conosciuto come Riforma Berlinguer) si era previsto l’innalzamento dell’obbligo scolastico da otto a dieci anni”.
Forse però è opportuno fare un passo indietro e cercare di capire se a livello giuridico studiare è un diritto o un obbligo!
La definizione di obbligo scolastico, forse per certi versi è fuorviante perché se facciamo riferimento all’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana si legge testualmente “ La scuola è aperta a tutti. L’ istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che debbono essere attribuite per concorso.” Come si evince si parla tanto di diritto quanto di obbligo, quindi si rende necessaria un’interpretazione: intanto è opportuno distinguere tra diritto allo studio e diritto all’istruzione, il primo trova fondamento nei comma 3 e 4 dell’art. 34 dove si asserisce il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi e di contro il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto.
Il diritto all’istruzione è il diritto sancito dai primi due commi dell’art. 34, ne scaturisce che quando si parla di obbligo scolastico si fa riferimento a questi ultimi due commi dell’articolo che hanno la finalità di garantire un livello minimo ed uniforme a tutti i cittadini, con acquisizione di conoscenze e competenze di base.
Dall’obbligatorietà dell’istruzione discente l’art. 731 del Codice Penale, inerente all’inosservanza dell’obbligo di istruzione, che sancisce “ Chiunque, rivestito di autorità o incaricato di vigilanza su un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con ammenda fino a euro 30”, per la verità l’ammenda prevista sembra quasi sminuire il valore della norma, anche se è molto rilevante il contenuto penale della stessa. E’ altresì da osservare che l’obbligo scolastico non si adempie semplicemente con la frequenza della scuola, infatti, recita l’art. 111 del Decreto Legislativo 297/94 che, “ i genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”.

Lo stesso decreto con l’art. 114 attribuisce al Sindaco l’obbligo di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, più precisamente assegna a costui l’obbligo di trasmettere ai direttori didattici, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, indicando il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Quindi se iniziata la scuola l’elenco dei nominativi trasmessi non coincide con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole, l’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese, oltre il quale il Sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. Se non ci sono giustificati motivi e la stessa persona non adempia entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede, senza indugio, ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale alla denuncia d’ufficio del reato al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, la stessa procedura si applica in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico.

Una recente sentenza – Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 novembre 2015 – 15 gennaio 2016, n. 1363 – ha rilevato una falla normativa relativa all’estensione dell’obbligo scolastico nonchè formativo dei minori infatti, la normativa scolastica ha previsto il prolungamento della formazione obbligatoria sino al secondo anno superiore quindi o il proseguimento degli studi ordinari ovvero un percorso formatico. A questa nuova ratio volta ad accompagnare i minori ad una maggiore istruzione o comunque ad una preparazione indirizzata ad uno sbocco lavorativo, non è seguito il previsto adeguamento sanzionatorio che rimane sino alla scuola media inferiore.

Oltre che al Sindaco la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, a norma del Decreto Ministeriale n. 489 del 13.12.2001, compete ai dirigenti scolastici i quali nel corso dell’anno scolastico sono altresì preposti a verificare periodicamente la frequenza dei soggetti obbligati ed eventualmente le cause giustificative delle assenze. Allorquando esistono casi di studenti che presentano assenze reiterate e ingiustificate, i responsabili della istituzioni scolastiche sentiti i consigli di classe sono tenuti ad attuare azioni idonee a contrastare il fenomeno e in caso di persistenza ad avvertire le autorità comunali per l’attivazione delle procedure previste.
Al fine di controllare il fenomeno della dispersione scolastica i Comuni, entro la data di conclusione dell’anno scolastico, debbono trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale i dati numerici dei casi di evasione dell’obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio ed entro il trenta agosto dello stesso anno
l’Ufficio Scolastico Regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti. Mentre al fine di prevenire il fenomeno Comune, Regione, Provincia, Ufficio scolastico regionale, anche d’intesa con altri enti pubblici o privati, formulano entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica.
Più recentemente, con Decreto Legislativo n. 76 del 15 Aprile 2005 all’ art. 4 è stato previsto che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotti, d’intesa con la Conferenza unificata, le linee guida per l’attuazione di piani di intervento per l’orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di garantire la piena realizzazione del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione. Allo stesso tempo, all’ art. 5, vengono individuate le responsabilità in termini di vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione con relative sanzioni.
Quindi se responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori o chi ne fa le veci, alla vigilanza relativa all’osservanza di tale obbligo debbono provvedere oltre il Comune e il Dirigente Scolastico o il responsabile dell’istituzione formativa, la Provincia, mediante i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale; i soggetti che assumono, mediante contratto di apprendistato a norma dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani obbligati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, e inoltre il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f, del predetto articolo, e i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Per finire si stabilisce che in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione i responsabili vengono sanzionati secondo le norme vigenti in materia di mancato assolvimento dell’obbligo scolastico.

Il ruolo della Polizia Locale

Gli interventi contro la dispersione e l’abbandono scolastico comunque non passano semplicemente attraverso la sanzione, oggi si sta tentando di mettere in atto numerose azioni preposte a diffondere la cultura della formazione che travalica l’obbligo d’istruzione e investe l’intero arco di vita del soggetto, affinché lo stesso sia in grado di adeguare le proprie competenze alle esigenze che il mercato del lavoro in ogni momento può presentare.
Inoltre l’abbandono della scuola, oltre che una valenza economica, ha anche una valenza sociale, infatti i ragazzi che lasciano i banchi di scuola troppo presto, spesso si ritrovano per le strade a bighellonare o a raggrupparsi in bande per compiere atti di inciviltà: per tali ragazzi il rischio di devianza oltre ad essere molto alto diventa anche
concreto.
In questo contesto un ruolo importante può svolgere la Polizia Locale che ha una conoscenza diretta del territorio nonché delle persone e delle situazioni esistenti. Proprio per questa sua peculiarità, alla Polizia Locale spesso viene affidato il compito di accertamento delle cause di evasione scolastica oltre che compiti di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico; gli interventi di orientamento scolastico e professionale, le azioni a sostegno del diritto allo studio contro la dispersione scolastica anche in coordinamento con altre istituzioni.
Importante in questo contesto è l’indagine che la Polizia Locale svolge, in questo caso in veste di polizia giudiziaria ma con la professionalità di chi lavora sul territorio, nella quale rileverà notizie sulle condizioni di vita familiare e sociale, sulla personalità del minore così da mettere l’Autorità Giudiziaria nella possibilità di svolgere un’azione civile a tutela dello stesso e, ai sensi dell’art. 403 del Codice Civile, ove appare evidente che il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza non sono in grado di allevarlo, provvede esso stesso, con l’ausilio degli organi di protezione dell’infanzia, al collocamento in un luogo sicuro.

PRATICAMENTE 

 

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