Il documento unico di circolazione I parte
Il D. l. vo 29 maggio 2017, n. 98 ““Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (GU n.145 del 24-6-2017)” è finalizzato, come dice il titolo, al rilascio di un documento unico di circolazione con la soppressione, quindi, del certificato di proprietà.
Il decreto entra in vigore il 24/07/2017, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore l’1/7/2018 mentre nei commi 3 e 4 sono previsti decreti che devono essere emanati entro gennaio 2018.
Di seguito si riporta, in sintesi, quanto stabilisce il decreto, non necessitando di approfondimenti particolari, rinviando alla seconda parte quanto riportato nell’articolo 5 “Disposizioni di coordinamento e abrogazioni” che reca molte modificazioni al codice della strada.
Il documento unico di circolazione e di proprietà
- A decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, costituisce il documento unico contenente i dati di:
a – circolazione
b – proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
- Nella carta di circolazione, di seguito denominata «documento unico», sono annotati i dati:
a) tecnici del veicolo;
b) di intestazione del veicolo;
c) validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all’estero.
ed inoltre
– dei dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche;
– di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo;
– di provvedimenti di fermo amministrativo.
Procedura di rilascio
- Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico, con tariffa unica, in sede di:
– prima immatricolazione;
– reimmatricolazione;
– del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo:
- a) presso qualsiasi Sportello telematico dell’automobilista, di seguito STA, ivi compresi gli Uffici dell’ACI in quanto STA;
- b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC.
Disposizioni transitorie e finali
- Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al termine di cui all’articolo 1, comma 1, mantengono la loro validità. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento unico.
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4 LUGLIO 2017
Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r