Il documento unico di circolazione I parte

Il  D. l. vo 29 maggio 2017, n. 98 ““Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata  al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo  8,  comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (GU n.145 del 24-6-2017)” è finalizzato, come dice il titolo, al rilascio di un documento unico di circolazione con la soppressione, quindi, del certificato di proprietà.

Il decreto entra in vigore il 24/07/2017, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore l’1/7/2018 mentre nei commi 3 e 4 sono previsti decreti che devono essere emanati entro gennaio 2018.

Di seguito si riporta, in sintesi, quanto stabilisce il decreto, non necessitando di approfondimenti particolari, rinviando alla seconda parte quanto riportato nell’articolo 5  “Disposizioni di coordinamento e abrogazioni” che reca  molte modificazioni al codice della strada.

            Il documento unico di circolazione e di proprietà

  1. A decorrere dal 1°  luglio  2018,  la  carta  di  circolazione,  costituisce  il  documento  unico contenente i dati di:

a – circolazione
b – proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

  1. Nella carta di circolazione, di  seguito denominata «documento unico», sono annotati i dati:

a) tecnici del veicolo;
b) di intestazione del veicolo;
c) validati dal  Pubblico  registro  automobilistico,  di seguito PRA,  relativi  alla  situazione  giuridico-patrimoniale  del veicolo;
d) relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva  esportazione all’estero.

         ed inoltre

– dei dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche;
– di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo;
– di provvedimenti di fermo amministrativo.

                                               Procedura di rilascio

  1. Il  soggetto  interessato  presenta  istanza  di  rilascio  del documento  unico, con  tariffa  unica, in   sede   di:

– prima immatricolazione;
– reimmatricolazione;
– del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo:

  1. a) presso qualsiasi Sportello telematico dell’automobilista,  di seguito STA, ivi  compresi  gli  Uffici dell’ACI in quanto STA;
  2. b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC.

                                                Disposizioni transitorie e finali

  1. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati  anteriormente  al  termine  di  cui all’articolo 1,  comma  1,  mantengono  la  loro  validità.  Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova  emissione,  essi  sono sostituiti dal documento unico.

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4 LUGLIO 2017
Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

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