Disturbo della quiete pubblica art. 659 C.P.
Il Codice Penale, all’art. 659 prevede due commi:
“1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro 2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.”
ANALISI DEL REATO
- Bene giuridico tutelato
Questa norma va a preservare l’ordine pubblico, in particolare la sicurezza e la tranquillità della collettività, esso è quindi un reato di pericolo.
- Soggetto attivo
Il primo comma dell’art. 659 c.p. prevede che il soggetto attivo possa essere “chiunque” ponga in essere l’illecito descritto mentre il secondo comma sanziona le condotte rumorose poste in essere da chi per professione o mestiere svolge delle attività rumorose omettendo di seguirne le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite.
- Soggetto passivo
un numero indeterminato di persone che possono essere potenzialmente disturbate durante le loro occupazioni o riposo anche è una sola persona a lamentarsene.
- Condotta incriminata
La condotta può essere di tipo commissivo o omissivo e consistere:
– – nella produzione di schiamazzi o rumori, ossia grida scomposte o suoni intensi e prolungati che possono, potenzialmente, disturbare una moltitudine di persone;
– – abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche;
– – suscitando o non impedendo strepiti di animali;
– – esercitando un’attività professionale o artigianale omettendo di ottemperare a norme e prescrizioni imposte affinchè ciò non sia possibile.
- Elementi costitutivi del reato
1) Condotta idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo anche se non vi è la volontà di produrre gli effetti incriminati.
2) L’elemento soggettivo può essere per dolo o per colpa. Ossia è necessario che il soggetto attivo si renda conto che la sua condotta è lesiva nei confronti della quiete pubblica e privata, ovvero che possa rendersene conto usando la normale diligenza.
- Sanzione
Il reato è oblazionabile, ossia si estingue con il pagamento dell’ammenda. Nel primo comma l’oblazione è facoltativa, con ammenda fino a 309 euro, essendo previsto anche l’arresto fino a tre mesi, mentre il secondo comma prevede esclusivamente l’ammenda da 103 euro a 516 euro.