Ho diritto a conoscere un esposto nei miei confronti?
Succede spesso che una Pubblica Amministrazione operi in virtù di un esposto di un cittadino che, spesso, lamenta un suo diritto, come dire, sacrificato, da parte di un altro soggetto, ma spesso può succedere che presenti un esposto per motivi diversi legati, ad esempio, a rancori nei confronti di terzi. Al di là di questo viene da chiedersi se il nominativo contro il quale viene fatto un esposto possa conoscere non solo tutti gli atti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, ma anche l’esposto, e quindi, il suo firmatario, dal quale ha preso il via il controllo della Pubblica Amministrazione.
Ha risposto, POSITIVAMENTE, il Tribunale Regionale Amministrativo della Toscana, sezione prima, con sentenza del 3 luglio 2017 n. 398
Veniamo ai fatti.
Una ditta ricorre al Tar in quanto è venuta a conoscenza di almeno due esposti inviati al Comune di …… da soggetti privati e aventi ad oggetto fatti e contestazioni riguardanti la propria attività. Venivano perciò presentate al Comune due distinte richieste di accesso agli atti, al fine di prendere visione ed ottenere copia di detti documenti onde, eventualmente, esercitare il proprio diritto alla interlocuzione. Con nota del ….. l’amministrazione riscontrava negativamente le suddette istanze di accesso in quanto i sottoscrittori degli esposti, previamente informati, avrebbero espresso la propria opposizione e tale diniego veniva condiviso nella motivazione del provvedimento giacché “il diritto di accesso si limita agli eventuali verbali di accertamento conseguenti alle attività ispettive la cui titolarità già appartiene alla P.A. e non agli esposti – denunce, anche per l’evidente esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti interessati ”. Avverso tali atti insorgeva la società in intestazione chiedendone l’annullamento, oltre all’accertamento del proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con la consequenziale condanna del Comune di …… all’ostensione dei documenti.
Il Tar precisa che:
- va premesso che il diritto di accesso agli atti della P.A. non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita;
- le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare l’esigenza della trasparenza e dell’imparzialità dell’Amministrazione- con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” – che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Il successivo art. 24 della legge che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al comma 6 i casi di possibile sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari;
- ne segue che la mera e non meglio motivata espressione del diniego da parte dei controinteressati non può costituire ostacolo all’esplicazione del diritto in parola;
- per altro verso si è avuto modo di affermare che in ragione dell’ampia nozione di “documento amministrativo” di cui all’art. 22 l. n. 241 del 1990, ben può l’accesso investire atti formati e provenienti da soggetti privati. Il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere — inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione dell’autorità — suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato. La segnalazione, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell’amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi;
- né il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità, ammette la possibilità di denunce segrete:
- ne segue, per le ragioni esposte, che il ricorso va accolto annullando gli atti impugnati e, per l’effetto, condannando il Comune di ….. a consentire alla società ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l’accesso e l’estrazione di copia dei documenti richiesti.
La morale, a questo punto, è che chi fa un esposto deve essere cosciente che non ha il diritto della riservatezza e che la pubblica amministrazione non può ostacolare, su richiesta, la conoscenza di chi ha fatto l’esposto e di cosa ha detto. Forse ci saranno meno esposti? Il tempo darà la risposta.
Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r