Decreto ministeriale – Ministero dei trasporti e della navigazione – 18 luglio 1997, n. 295
“Regolamento recante prescrizioni tecniche per la omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per portatori di handicap.”
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11.09.1997)
IL MINISTRO DEI TRASPORTIE DELLA NAVIGAZIONE
Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare l’articolo 72, comma, 7 il quale prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi, ovvero al loro trasporto;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 16 gennaio 1995, n. 94;
Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300 di ratifica ed esecuzione dell’accordo sullo Spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 19 dicembre 1996, ritenuto di non poter accogliere la proposta di rettifica del quarto comma dell’articolo 1, poiché si è preferito seguire la formulazione concordata con le competenti autorità comunitarie ed inserita in disposizioni normative similari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. UL. 03693 del 23 luglio 1997);
ADOTTAil seguente regolamento:
Articolo 1 –
1. Per dispositivo per la segnalazione di emergenza per invalidi si intende un dispositivo destinato a segnalare a distanza che un veicolo condotto da invalidi si trova in una situazione di emergenza.
2. I dispositivi sopra definiti sono soggetti alla procedura di omologazione prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995.
3. La omologazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito di verifiche effettuate da uno dei “Centro prova autoveicoli –
4. In deroga alle prescrizioni stabilite al comma 2 ed al comma 3 del presente articolo, possono essere accettati dispositivi conformi alle prescrizioni in vigore negli Stati membri della Unione europea, nonché nei Paesi sottoscrittori dell’accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300, purché riconosciuti di equivalente efficacia pratica dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Articolo 2-
1. Il dispositivo deve essere realizzato in maniera tale che presenti due superfici, una anteriore e una posteriore, sulle quali sia riprodotto su sfondo blu l’ideogramma riportato nell’allegato I.
2. Per assicurare la visibilità notturna al dispositivo esso deve essere illuminato dall’interno per trasparenza mediante l’impiego di una sorgente luminosa alimentata dalla batteria di bordo prelevando l’energia da una presa di corrente che può essere quella dell’accendisigari.
3. Il dispositivo deve essere munito di un supporto tale che ne consenta la apposizione sul tetto della vettura; il supporto, che può anche essere magnetico, deve essere tale da garantire la stabilità del dispositivo anche in presenza di un vento di velocità pari a 60 Km/h.
Articolo 3 –
1. La rispondenza alle prescrizioni generali stabilita all’articolo 2 è verificata secondo le procedure di prova stabilite all’allegato II al presente regolamento.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 luglio 1997
Allegato I
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo consiste di un pannello rettangolare in plexiglass, che riproduce l’ideogramma del passeggero non deambulante le cui dimensioni sono riportate nella figura 1.
FIGURA 1 (immagine mancante)
Allegato II
CARATTERISTICHE COLORIMETRICHE E FOTOMETRICHE DEL DISPOSITIVO
Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche della pellicola autoadesiva utilizzata per il fondo del pannello, devono soddisfare i limiti prescritti dal disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 23 giugno 1990 del Ministero dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1990.
La pellicola da impiegare deve essere almeno di classe 1 tipo B e le coordinate tricometriche dei colori devono rientrare nelle zone consentite nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931.
Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto nella seguente tabella:
Colore
Coordinate dei 4 puntiche delimitano le zone consentitenel diagramma C.I.E. 1931
Fattore di luminanzaminino pellicole
Bianco
Blu
1
X 0,350
Y 0,360
X 0,078
Y 0,171
2
0,300
0,310
0,150
0,220
3
0,285
0,325
0,210
0,160
4
0,335
0,375
0,137
0,038
Classe 1
0,35
0,01
Classe 2
0,27
0,01
La sorgente luminosa del dispositivo deve essere costituita da una lampada a 12V 35W.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
–
–
–
–
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.