Approfondiamo: Contestazione immediata delle violazioni e deroghe

OBBLIGO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLE VIOLAZIONI E DEROGHE AMMESSE

In tema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, vige il principio generale dell’obbligo della contestazione immediata delle violazioni. Ad esempio l’articolo 14 della legge 689 del 1981 prevede la notificazione se non è avvenuta la contestazione immediata, prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo.

Questo obbligo è certamente più stringente nel sistema previsto dal codice della strada.

Non a caso il giudizio sulle sue modalità è posto costantemente al vaglio del giudice ed è il motivo di censura in assoluto più richiamato nei ricorsi avverso i verbali di contestazione.

Il procedimento sanzionatorio si compone di tre fasi: accertamento, contestazione e quella della notificazione del verbale; queste fasi non sempre e necessariamente coincidono temporalmente.

Con la contestazione si mette in grado il trasgressore e gli obbligati in solido di avere contezza della violazione e delle sue conseguenze consentendo a questi di poter esercitare il proprio diritto di difesa garantito dall’articolo 24 C.

Per inciso va specificato che ogni violazione a tale obbligo costituisce violazione di legge (art. 201 cds) che rende il verbale annullabile.

Vediamo cosa prevede in merito il codice della strada.

L’art. 200 rubricato “ Contestazione e verbalizzazione delle violazioni” ( sottintendendo due ambiti temporalmente diversi) al comma uno dispone che “fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1 bis, la violazione quando è possibile, deve essere immediatamente contestata..”.

Dal tenore di tale disposizione si deducono  due importanti deroghe all’obbligo della contestazione immediata:

  1. Nei casi previsti dal comma 1 bis dell’art. 201 e cioè: veicolo lanciato ad eccessiva velocità; semaforo roso; sorpasso vietato; assenza del trasgressore; sistemi di controllo elettronico della velocità e accertamento della stessa sui tratti di strada individuati con decreto prefettizio; transito abusivo ai varchi della ztl o aree pedonali, la contestazione immediata della violazione non è obbligatoria anche se oggettivamente possibile. Si tratta di presunzioni legali iuris et de iure in presenza delle quali non è ammessa la prova contraria circa la possibilità di dimostrare in concreto che la contestazione immediata era possibile. Si badi bene, circostanze non sindacabili dal giudice investito della questione, il quale nella valutazione delle prove trova il limite al suo prudente apprezzamento proprio dalla presenza di prove legali come disposto dall’art. 116 c.p.c., egli può solo verificare se il motivo della mancata contestazione immediata indicato nel verbale sia sussumibile al caso concreto, senza possibilità di fare altre valutazioni. A partire dal 2003 con la legge 214 fino alla recente legge 120/2010, il legislatore ha inserito tali fattispecie direttamente nell’articolo 201 del codice della strada. Prima erano indicate esclusivamente nell’articolo 384 del regolamento di esecuzione al cds. Essendo fonte secondaria, venivano inevitabilmente giudicate in contrasto con la fonte primaria rappresentata proprio dall’articolo 201 e il verbale di conseguenza giudicato illegittimo.
  2. Sempre l’articolo 200 cds specifica che la violazione deve essere immediatamente contestata “quando è possibile”. Il successivo articolo 201 poi dispone che “quando questa non è possibile i motivi che l’hanno resa impossibile devono essere inseriti nel verbale da notificare…”. Quindi il codice prevede un’altra deroga residuale a carattere generale circa l’obbligo della contestazione immediata delle violazioni. In questo caso il verbalizzante deve specificare i motivi che nel caso concreto l’hanno resa impossibile anche attingendo dall’elenco esemplificativo contenuto nell’articolo 384 del regolamento. Tali motivi hanno  però presunzione iuris tantum ammettendo prova contraria da parte del ricorrente, il quale può eccepire che nel caso concreto la contestazione immediata era invece possibile. Tale eccezione è liberamente valutabile dal giudice con il solo limite della insindacabilità della organizzazione del servizio.

A questo proposito vi è una interessante pronuncia del Tribunale di Viterbo, la n. 467 del 23.06.2010.

Tale giudice di merito nell’accogliere l’appello presentato avverso una sentenza del GdP con la quale era stato rigettato un ricorso convalidando il verbale di violazione all’art. 142 cds, dice testualmente: “ sia chiaro: non deve il giudice ordinario sindacare il modo di organizzarsi della P.A., ma può sindacarne l’effetto quando questo sia il tentativo della P.A. di rendere difficile la vita ai cittadini e di sottrarsi, normalmente, ad ogni dovere di lealtà, responsabilità, buona fede e correttezza (art.97-1° C.) (sic!). Il tutto con buona pace del principio della separazione dei poteri di montesquieana memoria.

 

Dott. Sauro Brugnoni

Ufficiale di Polizia Locale

 

Potrebbero interessarti anche...