Il conducente in servizio di polizia e sua responsabilità in caso di sinistro

Nel corso dell’ordinario servizio di pattuglia automontata, il conducente è ben consapevole che in qualsiasi momento potrebbe essere chiamato a guidare con urgenza, con azionamento di sirena e lampeggianti.

In tale contesto in cui l’adrenalina sale ed i muscoli si contraggono,  è esonerato dall’osservanza di obblighi e divieti inerenti la circolazione stradale, ma al contempo è tenuto al generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza.

Quale conseguenza può avere in caso di sinistro, questo principio enunciato dalla Suprema Corte in molte sentenze?

Che resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro ai sensi dell’art. 2054 c.c.

Con la sentenza n. 8407 del 12 aprile 2011, la Corte di Cassazione civile, in linea con il suo orientamento costante, ha confermato che “ il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanza, il quale circoli per servizio urgente e con le sirene in funzione, è esonerato dall’osservanza di obblighi e divieti inerenti la circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza”.

Nel caso di specie il conducente dell’ambulanza che ha attraversato l’incrocio con il rosso, è stato ritenuto responsabile per 1/3 per essere entrato in collisione con altro veicolo che aveva già impegnato l’incrocio.

Il concorso di colpa al conducente dell’ambulanza, è stato attribuito per aver affrontato l’incrocio ad una velocità di circa 70 Km/h, in centro cittadino, in pieno giorno, con pioggia battente e strada bagnata.

L’art. 177 del cds concede si ai veicoli in emergenza la precedenza, obbligando gli altri veicoli a cedere il passo, ma poi occorre verificare in concreto il tempo di avvistamento del veicolo in emergenza e della percezione acustica della sirena, così da mettere in condizione gli altri conducente di ottemperare all’obbligo di accostare.

Resta il fatto che anche una pur minima percentuale di concorso di colpa nella produzione dell’evento, può comportare una imputazione per il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo, con onere del conducente di dimostrare la diligenza della propria condotta così da escludere il rapporto di causalità con l’evento lesivo.

Il tutto va poi messo in relazione con l’effettiva situazione di emergenza per poter invocare la scriminante dello stato di necessità che comunque esclude il reato, ma non le obbligazioni civili sorte come ad esempio  il risarcimento del danno.

Posto quindi che l’obbligo di prudenza deve essere osservato anche quando il conducente abbia azionato sirena e lampeggianti, la Suprema Corte ha affermato che “ anche il conducente del mezzo di pronto soccorso non deve anteporre il proprio diritto di urgenza e di precedenza alla sicurezza ed alla vita degli utenti della strada, sicché deve contemperare la salvezza posta in pericolo con l’esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone la integrità fisica”. (C.fr Cass. N. 23218/2005).

In merito è importante la seguente pronuncia che precisa i criteri di valutazione del giudice “ il giudizio sull’urgenza dovrà essere necessariamente formulato ex post, avendo riguardo alla ragionevole rappresentazione che il conducente ha avuto dell’urgenza”. Cass. Pen. N. 8644/1981.

In sostanza, se viene richiesto l’intervento per effettuare i rilievi di un sinistro, occorre sempre azionare entrambi i dispositivi (sirena e lampeggianti) ma la velocità deve sempre restare sotto controllo, avendo riguardo allo spazio di frenata rapportato al tempo di avvistamento di qualsiasi ostacolo presente sulla carreggiata  e, cosa importante, alla reale percezione della sirena da parte degli altri utenti della strada.

Dott. Sauro Brugnoni – Ufficiale di Polizia Locale

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