Circolare Ministero delle finanze 27/1/1998 n. 30/E
Circolare Ministero delle finanze 27/1/1998 n. 30/E
Legge 27 dicembre 1997, n. 49, art. 17 –
1. PREMESSA La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302) prevede, all’articolo 17, “disposizioni tributarie in materia di veicoli” che introducono (nei commi compresi tra il numero 4 e il numero 24) molte rilevanti novità in materia di tasse automobilistiche. Il quadro normativo generale è stato completato con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in data 27 dicembre 1997, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, che ha determinato gli importi di tariffa per i veicoli tassati in base alla potenza effettiva, oltre che con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in pari data e disciplinante i termini, i periodi e le scadenze di pagamento (entrambi i decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303).Si chiarisce che le disposizioni di cui trattasi riguardano sia la “tassa automobilistica regionale”, applicabile nelle quindici regioni a statuto ordinario, che la “tassa automobilistica erariale”, applicabile nelle cinque regioni a statuto speciale. Talvolta, per dare maggior correntezza al discorso, anziché utilizzare le espressioni tecniche sopra indicate, si è fatto ricorso all’usuale termine “bollo”.
2. IL NUOVO REGIME TARIFFARIO Nel nuovo regime tariffario i veicoli assoggettati a “bollo” si possono distinguere in cinque raggruppamenti in funzione della differente base di computo della tassa, a seconda che questa sia dovuta in base a:a) potenza effettiva, espressa in kilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV) b) portata, espressa in quintali c) numero di assi, peso complessivo a pieno carico e presenza o meno di sospensioni pneumatiched) numero dei posti per il trasporto di personee) importo fisso annuoNel prosieguo della presente circolare definiremo per brevità le tariffe sub a) come tariffe “sulla potenza”, quelle sub b) come tariffe “sulla portata”, quelle sub c) come tariffe “sugli assi”, quelle sub d) come tariffe “sui posti”, mentre quelle sub e) sono “tasse fisse annue”.2.1. Veicoli tassati in base alla potenza effettiva e soppressione di taluni tributi.Per i veicoli tassati sulla potenza si applica il tariffario unico nazionale il quale è valido, per l’anno 1998, in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale. Entro il 10 novembre 1998 le regioni a statuto ordinario possono ritornare a introdurre, con legge regionale, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguire dal 1 gennaio 1999. Le variazioni possono essere introdotte ogni anno in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento rispetto agli importi vigenti nell’anno precedente (comma 16 del citato articolo 17 e articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).A seguito dell’approvazione delle nuove tariffe sulla potenza debbono considerarsi soppressi, con effetto dai pagamenti dovuti dal 1 gennaio 1998, i seguenti tributi: –
3. I NUOVI IMPORTI3.1. Il calcolo del pagamento.Per il calcolo del “bollo” annuo per autovetture, basta moltiplicare per 5.000 lire la cifra stampigliata sulla carta di circolazione, a fianco dell’abbreviazione “kW” che sta per kilowatt. Un’auto con 55 kW di potenza, ad esempio, paga 275.000 lire annue. Questa cifra si ricava moltiplicando i 55 kW indicati a pagina due della carta di circolazione, per lire 5.000. Per le carte di circolazione rilasciate fino a prima degli anni ’82-
4. LE REGOLE DI PAGAMENTO4.1. Il rinnovo di pagamento.Il citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1997, al fine di evitare eccessive concentrazioni di scadenze in medesimi periodi, ha disciplinato la distribuzione delle fasce di veicoli di volta in volta chiamati al pagamento nel corso dell’anno solare. In particolare, la distinzione tra autovetture di fascia bassa e auto di fascia alta è stabilita a seconda che l’autovettura abbia fino a 35 kW (equivalenti a 47 CV) ovvero abbia potenza superiore (da 36 kW o da 48 CV).I nuovi criteri basati sulla potenza si applicano per veicoli nuovi immatricolati dopo il 31 dicembre 1997, mentre per i veicoli immatricolati antecedentemente continua ad applicarsi la periodicità secondo i cavalli fiscali. Ricadono in tale ipotesi il rientro da un’esenzione (veicolo storico cancellato dal Registro) o da un’interruzione di pagamento (dopo il ritrovamento di un’auto rubata o dopo il dissequestro di un veicolo o l’acquisto presso un rivenditore autorizzato), secondo quanto meglio precisato nei paragrafi 6 e 7.Per la massa di veicoli usati con “bollo” da rinnovare dal 1 gennaio 1998, conserva quindi piena validità la periodicità acquisita anteriormente a tale data. Questo vuol dire che nel rinnovo di pagamento i contribuenti debbono solamente collegarsi alla scadenza del “bollo” precedente ed effettuare il versamento entro l’ultimo giorno del mese solare successivo.Se l’ultimo giorno cade di sabato o è festivo si può pagare, senza sanzioni, anche nel primo giorno lavorativo successivo (per effetto dell’articolo 6, comma 8 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473).Gli importi delle nuove tariffe sulla potenza sono dovuti per i periodi fissi immediatamente successivi alla scadenza delle tasse pagate nel 1997. I veicoli per i quali il “bollo” sia stato pagato nel 1997 per periodi “a cavallo di anno” non sono soggetti al pagamento dei conguagli relativamente ai periodi fissi del 1998, periodi fissi che furono a suo tempo pagati in base alle tariffe vigenti nel 1997.Allo stesso modo, nessun rimborso spetta a coloro che abbiano effettuato nel 1997 versamenti “a cavallo di anno” per autoradio TV, tassa speciale per gpl o gas metano e sovrattassa diesel.Si precisa che i versamenti che per errore di calcolo sono effettuati per un importo insufficiente restano completamente validi per la parte versata e non è necessario effettuare un nuovo versamento dell’intero “bollo”. Per l’integrazione si possono utilizzare i normali moduli di conto corrente postale. Nella causale del versamento, da eseguirsi sul c/c postale GU 1008 intestato a: ACI –
5. IL PRIMO BOLLO PER L’AUTO NUOVA5.1. Il termine di pagamento del primo “bollo”.Il primo “bollo” per l’autovettura nuova deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese solare di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il termine di pagamento è l’ultimo giorno del mese solare successivo. Quando l’ultimo giorno del mese cade di sabato od è festivo, vale la regola generale della proroga del termine al primo giorno utile lavorativo. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via, rilasciati dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile.Da ricordare che in sede di primo pagamento occorre conteggiare per intero la prima mensilità, anche se l’immatricolazione è avvenuta nell’ultimo giorno del mese.Le regole fin qui esposte sui termini di pagamento del primo “bollo” valgono anche per qualsiasi veicolo diverso dalle autovetture.5.2. La scadenza di validità del primo “bollo”.Il primo “bollo” è molto importante al fine di incardinare regolarmente la posizione tributaria del contribuente. Esso deve essere eseguito in modo tale da incanalare correttamente il veicolo all’interno di un meccanismo tendente ad evitare la concentrazione delle scadenze sul contribuente e, perciò, deve sottostare a una serie di regole che vincolano il veicolo a una propria ben precisa scadenza fissa, la quale è però variabile in funzione della possibile combinazione fra tre elementi da prendere in considerazione contemporaneamente: la data di immatricolazione, il tipo di veicolo, la potenza (o la portata).Questi dati, necessari per il calcolo del primo “bollo”, sono presenti sulla carta di circolazione.Si ritiene opportuno sintetizzare, di seguito le principali regole differenziate da osservare, distintamente per tipo di veicolo.5.2. a) autovetture a benzina, benzina + gpl, benzina + metano, “ecodiesel”, tutte di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV).Il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto e dicembre immediatamente successive agli otto mesi predetti.5.2. b) autovetture a benzina, benzina + gpl, benzina + metano, “ecodiesel”, tutte di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), oltre a tutti i motoveicoli.Il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive ai sei mesi predetti.5.2. c) autovetture diesel non ecologiche e autovetture con tariffa a benzina aventi destinazione “privato noleggio senza conducente”, tutte di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV) per le quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale.L’importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successivo. A tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali. È comunque vietato il pagamento per un solo mese.5.2. d) autovetture diesel non ecologiche e autovetture con tariffa a benzina aventi destinazione “privato noleggio senza conducente”, tutte di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), per le quali è consentito il pagamento in forma semestrale. L’importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successivo. A tale primo periodo può aggiungersi un periodo semestrale. È comunque vietato il pagamento per un solo mese.5.2. e) automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, rimorchi tassati in base alla portata, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale.L’importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva. A tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali. È comunque vietato il pagamento per un solo mese.5.2. f) roulottes e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua.Per i veicoli soggetti a tassa fissa annua il primo pagamento va eseguito versando l’intero importo fisso annuo per la frazione di anno che va dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.
6. IL PRIMO “BOLLO” PER L’AUTO ACQUISTATA USATA6.1. L’acquisto dell’auto da un privato.Per l’auto acquistata usata da un privato (cioè non da un rivenditore autorizzato) occorre distinguere il caso in cui l’auto acquistata sia coperta da “bollo” in corso di validità, dal caso in cui essa ne sia sprovvista. Nel primo caso l’acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente “bollo”, dovendo pagare il rinnovo secondo le normali regole (cioè, entro il mese successivo a detta scadenza).Nell’acquisto di veicolo con “bollo” scaduto in precedenza, e quindi in posizione di irregolarità rispetto ai termini di pagamento, è da considerare che l’obbligo di pagamento è posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra nell’ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (di norma, l’ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento), sempre che entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire che se l’acquirente è in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente. Se invece l’acquisto di un’auto senza “bollo” è fatta successivamente, le conseguenze del mancato pagamento non potranno che ricadere sul venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento. L’acquirente ha comunque l’onere di collegarsi alla periodicità della precedente scadenza, nel senso che se l’ultimo “bollo” pagato scadeva ad “agosto 97”, ad esempio, egli dovrà aspettare settembre 1998 per poter pagare il suo primo “bollo”, sempre con scadenza “agosto” (mentre sarebbe sbagliato, ad esempio, pagare per il periodo da gennaio a “dicembre 98”).6.2. L’acquisto presso un rivenditore.Per l’auto acquistata usata presso un rivenditore autorizzato le regole sono le stesse viste in precedenza, quando l’auto è coperta da “bollo” in corso di validità. Occorre, cioè, semplicemente collegarsi a questa scadenza e quindi pagare entro il mese successivo. Quando invece sia stato precedentemente attivato il regime di interruzione dell’obbligo di pagamento (questa informazione è in possesso del rivenditore che è obbligato a inviare all’Aci di Roma appositi elenchi quadrimestrali dei veicoli ritirati) si applicano le specifiche regole previste per il primo pagamento per veicoli nuovi salvo che per la periodicità che va determinata in base ai cavalli fiscali per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997.Il meccanismo ruota tutto intorno alla “data della rivendita” dell’auto e a tal fine fa fede la data di autentica notarile dell’atto di vendita, atto che nella prassi viene normalmente sottoscritto dallo stesso rivenditore.Il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese della rivendita (cioè entro lo stesso mese dell’atto notarile di vendita). Se però l’atto notarile è stato sottoscritto negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si effettua entro il mese solare successivo, sempre conteggiando, come per i veicoli nuovi, il mese intero della rivendita. Per quanto riguarda la scadenza da indicare nel primo pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del tipo di veicolo, si applicano le stesse regole dettagliatamente illustrate per il primo “bollo” per il veicolo nuovo (vedasi precedente paragrafo 5.2).
7. LA PERDITA E IL RIENTRO IN POSSESSO DOPO UN FURTO O UN SEQUESTRO7.1. La perdita di possesso a seguito di furto e la indisponibilità a seguito di sequestro.È da sottolineare che in base alla normativa vigente (comma 36, articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53) il contribuente risultante proprietario al pubblico registro automobilistico, per non essere obbligato a rinnovare il pagamento per un nuovo periodo fisso, ha l’onere di richiedere l’annotazione della perdita di possesso o di disponibilità del veicolo (a seguito, ad esempio, del furto subito o anche a seguito di un sequestro) entro l’ultimo giorno del mese già coperto da pagamento.Una volta che il furto (o il sequestro, o altro evento di perdita di possesso o di disponibilità) siano stati annotati nel Pra, la interruzione dell’obbligo di pagamento decorre dal periodo fisso successivo a quello per il quale è stato effettuato il pagamento, se questo scade successivamente all’annotazione.In caso di rientro in possesso (per ritrovamento del veicolo in precedenza rubato) o di rientro nella disponibilità del veicolo (per emanazione di provvedimento di dissequestro) il contribuente ha l’obbligo (qualora il primo evento fosse stato annotato al Pra) di richiedere al Pra l’annotazione del rientro in possesso o nella disponibilità del veicolo.Questa richiesta deve essere effettuata entro 40 giorni dalla data del verbale di ritrovamento (nel caso del furto), ovvero dalla data del provvedimento di dissequestro (nel caso di precedente sequestro del veicolo).7.2. Il primo pagamento dopo il rientro in possesso o nella disponibilità.Se l’annotazione al Pra di rientro in possesso è eseguita prima della scadenza dell’ultimo “bollo” pagato, occorre semplicemente collegarsi a questa scadenza e pagare entro il mese solare successivo. Se invece il rientro in possesso avviene a distanza di tempo e comunque dopo un periodo di interruzione del pagamento, si applicano al primo “bollo” di ripristino del pagamento le stesse regole e gli stessi termini previsti con riferimento ai veicoli nuovi di prima immatricolazione, salvo che per la periodicità. A tal fine fa fede, in luogo della data di immatricolazione, la data di annotazione al Pra dell’evento (non la data del ritrovamento dell’auto o del provvedimento di dissequestro).Il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese di annotazione del rientro in possesso ovvero, se l’annotazione è richiesta negli ultimi dieci giorni del mese, entro il mese solare successivo. Il mese dell’annotazione al Pra va sempre conteggiato per intero anche se questa è stata effettuata nell’ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda la scadenza da indicare nel primo pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del tipo di veicolo, si applicano le regole dettagliatamente illustrate per il primo “bollo” per il veicolo nuovo (vedasi precedente paragrafo 5.2).
8. LE RIDUZIONI E LE ESENZIONI8.1. Le riduzioni in vigore dal 1 gennaio 1998.Il comma 5 dell’articolo 17 ha introdotto una nuova riduzione del 75% rispetto alla tariffa base per:-
9. LA SOPPRESSIONE DELLE SOVRATTASSE DI ALIMENTAZIONE9.1. La definitiva soppressione della tassa speciale gpl/metano.L’esenzione dalla tassa speciale per autoveicoli con impianto a gpl o a gas metano è, dal 1 gennaio 1998, estesa a tutti gli autoveicoli con alimentazione alternativa a benzina + gpl ovvero benzina + metano, anche se l’impianto sia stato installato prima del 2 maggio 1993. Qualora in questo caso l’ultimo “bollo” pagato nel 1997 abbia validità oltre il 31 dicembre 1997, la decorrenza dell’esenzione è differita al primo periodo fisso in scadenza con le nuove tariffe. Il passaggio dall’obbligo di pagamento della tassa speciale alla sola tariffa benzina comporta l’obbligo di rinnovo, in unica soluzione, per un periodo di 12 mesi (essendo conseguentemente soppressa la facoltà di pagamenti per frazioni di anno).9.2. La soppressione della sovrattassa per i cosiddetti “ecodiesel”.È soppressa dal 1 gennaio ’98 la sovrattassa diesel per le autovetture e gli autoveicoli per uso promiscuo aventi limiti di emissione conformi alla normativa di recepimento della direttiva Cee n. 91/441 del 26 giugno 1991 (e successive). L’esenzione si applica indipendentemente dalla data di immatricolazione e anche per veicoli precedentemente immatricolati all’estero, purché siano rispettati i limiti sostanziali di emissioni inquinanti previsti dalla citata direttiva n. 91/441 (l’immatricolazione può essere anche anteriore all’emanazione della direttiva stessa).Per gli autoveicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1992 la conformità alla direttiva Cee n. 91/441 deve risultare dalla carta di circolazione mediante l’apposita dicitura “rispetta la direttiva Cee n. 91/441”. Ove manchi questa annotazione l’esenzione spetta ugualmente qualora l’autoveicolo rientri tra quelli conformi alla citata direttiva Cee. Sulla base di informazioni tecniche fornite dal Ministero dei Trasporti è stato possibile ritenere che coloro i quali abbiano ricevuto dalla Motorizzazione il cosiddetto “verdone” per l’esenzione dalle restrizioni alla circolazione di veicoli con ridotto tasso di inquinamento, possono considerarsi esenti dal pagamento della sovrattassa di alimentazione se sul predetto tagliando sia stampigliata la lettera “B” ovvero “C”. Il possesso materiale del tagliando non è condizione per l’applicazione del beneficio poiché negli archivi magnetici della Motorizzazione sono note le tipologie di veicoli ai quali si applica l’esenzione. Pertanto questo dato può essere richiesto alla Motorizzazione stessa o anche agli uffici esattori dell’Aci, o anche tramite l’apposito servizio telefonico dell’Aci numero 199.114.477.È inoltre da precisare, al riguardo, che per tutti gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 l’esenzione spetta automaticamente, anche se non vi siano le apposite indicazioni sulla carta di circolazione. Da questa data, infatti, non possono più essere immatricolati autoveicoli che non abbiano i requisiti tecnici coerenti con quelli in base ai quali è prevista dalla normativa fiscale l’esenzione dalla sovrattassa di alimentazione.Per quanto riguarda gli autoveicoli cosiddetti “non ecologici”, cioè con emissioni inquinanti non conformi alla direttiva Cee n. 91/441, la tassa automobilistica e la sovrattassa di alimentazione possono essere pagate, a scelta del contribuente, come in passato, per 4, per 8 o per 12 mesi (relativamente ad autoveicoli di fascia alta, da 10 cavalli fiscali in poi) e per 6 o 12 mesi per quelli fino a 9 cavalli fiscali.
10. LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI PER DISABILIL’esenzione delle tasse automobilistiche prevista dall’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozzette, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del codice della strada.L’esenzione compete anche ai veicoli adattati per l’accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacità motorie. Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti i quali hanno handicap di diversa natura e non utilizzano veicoli adattati.Al fine di ottenere l’esenzione di cui trattasi gli interessati debbono inviare alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all’articolo 119 del codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale, dalla quale risulti che l’intestatario del veicolo è stato riconosciuto portatore di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.104; documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo.Le Direzioni regionali delle entrate, ogni quattro mesi debbono trasmettere l’elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto all’esenzione, all’Automobile club d’Italia –
11. I CICLOMOTORIPer i ciclomotori il “bollo” è dovuto non per effetto dell’iscrizione nei pubblici registri, ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree pubbliche. Si può effettivamente definire questo specifico tributo come “tassa di circolazione”.Da ciò discende che si può circolare senza “bollo” nel corso del mese di gennaio (come già visto, il termine di pagamento è prorogato al 2 febbraio 1998). Ma il pagamento può essere effettuato (senza sanzioni) anche dopo il 2 febbraio 1998, purché prima della messa in circolazione su strade e luoghi pubblici. In qualsiasi momento sia effettuato, inoltre, il pagamento ha validità per l’anno solare in corso (fino al 31 dicembre).Non si è tenuti al pagamento della tassa per ciclomotori che, nel corso dell’intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.Resta fermo l’obbligo di esibire, agli organi preposti al controllo su strada, la ricevuta di pagamento in corso di circolazione, senza però l’obbligo né di esposizione del contrassegno, né di conservazione della ricevuta per gli anni successivi a quello di sua validità.Le infrazioni di pagamento possono essere rilevate unicamente su strada, dagli organi preposti al controllo.
12. ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO RIFERITE ALLE TASSE RICHIESTE PER VEICOLI NON POSSEDUTIIl comma 18 del citato art. 17 ha sostituito il testo dell’articolo 94 del Codice della strada. All’interno del riformulato articolo 94 sono state introdotte particolari disposizioni (commi 7 e 8) che si ritiene opportuno di seguito riportare:”7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al pubblico registro automobilistico nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa. 8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.”La disposizione esprime la chiara volontà del legislatore di annullare le procedure di riscossione coattiva nei casi di assenza di titolarità del veicolo e del conseguente obbligo fiscale.La formulazione della norma pone tuttavia problemi interpretativi ed applicativi.Il problema è quindi allo studio in vista delle definitive determinazioni da adottarsi al riguardo.Nel frattempo, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale in materia di perdita di possesso dell’autoveicolo (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10.794/97 del 29/5/97) si potrà disporre, anche d’ufficio, l’annullamento in sede di autotutela degli atti di accertamento del tributo e accessori (ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. del 27 marzo 1992, n. 287 e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37) ove la perdita di titolarità o della disponibilità dell’autoveicolo, pur non trascritta o annotata al pubblico registro automobilistico risulti da atti di data certa di natura civile, amministrativa e giudiziaria, quali ad esempio la vendita in forma pubblica (o privata con firma autenticata), la sentenza, il sequestro giudiziario, la confisca, ecc.Nei casi dubbi i competenti uffici potranno invece disporre la sospensione degli atti esecutivi, fermo restando che gli effetti dell’annullamento, o della sospensione degli atti medesimi potranno farsi risalire limitatamente ai periodi fissi di imposta successivi a quello della data certificata dell’evento.Resta comunque fermo, anche al fine di evitare la reiterazione delle procedure di accertamento, l’onere per gli interessati di provvedere, ai sensi della disciplina vigente, all’espletamento della relativa formalità al pubblico registro automobilistico.