Circolare Ministero dei trasporti 22/10/1971 Chiodi per marcia sul ghiaccio
Circolare Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile 22/10/1971
Pneumatici per neve di tipo approvato. Chiodi per marcia sul ghiaccio
Con circolare n. 104/2174/D del 24 febbraio 1966 fu consentito in via sperimentale l’uso dei pneumatici per neve muniti di chiodi per la marcia sul ghiaccio con l’osservanza di particolari condizioni che vennero specificate nella circolare stessa.
A seguito dell’esperienza nel frattempo già avutasi e del parere espresso dalla Commissione per l’Automobilismo, si rende necessario stabilire le seguenti condizioni di impiego e le caratteristiche dei pneumatici con chiodi di tipo approvato in sostituzione di quelle previste dalla circolare sopraspecificata.
Caratteristiche dei pneumatici con chiodi:
– la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm;
– il numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.
La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
– limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
– applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
– montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
– divieto dell’uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li;
– uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 marzo.
Sono previste possibilità di deroghe alle condizioni suddette da parte delle Regioni o delle Prefetture in relazione a particolari esigenze contingenti.
Per una efficace repressione degli eventuali abusi si ricorda quanto previsto all’articolo 1 del R.D. 8.12.1933, n. 1740, richiamato al secondo comma dell’articolo 145 del vigente Codice della Strada.