Circolare con la neve
Il Codice della Strada regolamenta all’art.6 – strade extraurbane e all’art. 7 – per le strade urbane, la circolazione stradale.
Tramite questi articoli l’Ente proprietario della Strada può decidere se sospendere o limitare la circolazione (ivi compresa la sosta quindi) in caso di neve e/o obbligare che per proseguire la marcia sia necessario che il veicolo venga munito dei prescritti mezzi antisdrucciolevoli.
n questo caso viene istallato il seguente segnale che indica “…CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici adeguati. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA’ mantenendo il proprio valore prescrittivo.”
Gli art 12 e 16 del Codice della Strada specificano invece in caso di scorta, rispettivamente ciclistica e a veicoli eccezionali, che in caso di neve deve essere immediatamente sospesa.
La Nota Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31/3/2005 prot.612/2005 ha dato per certo che in caso di prescrizione di uso di catene da neve è possibile adoperare in loro sostituzione i pneumatici invernali o quelli chiodati.
Questo vale per tutti gli utenti compresi i SUV. Da un’indagine fatta da Assocatene i pneumatici invernali non sono altrettanto sicuri come lo sono le catene da neve.
Per quanto attiene l’uso dei pneumatici chiodati le circolari hanno portato a stabilire che la circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
– limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
– applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
– montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
– divieto dell’uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li;
– uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 ottobre-15 aprile.
Sono previste possibilità di deroghe alle condizioni suddette da parte delle Regioni o delle Prefetture in relazione a particolari esigenze contingenti.
Per quanto riguarda i pneumatici da neve, alcune carte di circolazione specificano quali pneumatici possono essere montati ma tale indicazione non è restrittiva quindi vanno bene quelli con sigla M + S ma anche, MS, M-S, M&S: l’importante è che l’indice di velocità non sia inferiore a “Q” ( 160 km/h) corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione. Tutti i riferimenti normativi e circolari si possono trovare in questa pagina.
Le catene da neve destinate ad essere utilizzate sui veicoli M1 (categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), dovranno riportare il marchio di conformità che attesti la rispondenza alla tabella CUNA NC 178-01 oppure, in alternativa, dovranno essere conformi ad equivalenti alle norme vigenti negli stati della U.E.
AutoSock – Calze da Neve
Per quanto riguarda le così dette “calze da neve” sono in sostanza dei copri-pneumatici in tessuto di fibre.
E’ vero che il Codice della Strada prescrive l’apposizione di mezzi antisdrucciolevoli ma questi, appare ovvio devono essere omologati. L’Autosock sono riconosciute in Germania ma a tutt’oggi in Italia non lo sono come non lo sono neanche in Svizzera dove viene richiesto che tali mezzi abbiano almeno un pezzo di metallo assenza che renderà difficoltosa l’omologazione.
Secondo varie fonti (TCS) da prove comparative tale mezzo è sconsigliabile anche in virtù di un allungamento dello spazio di frenata sul bagnato del 28%.
A parte quindi la pubblicità che deve assolvere al fine di vendere il prodotto, al momento questo prodotto non è autorizzato a sostituire le catene da neve. A questo proposito è bene specificare che sebbene il Ministero dei Trasporti non ha approvato l’uso delle Calze da Neve, il TAR del Lazio sez. III con ordinanza del 7/12/2012 n. 8446 ha sospeso tale provvedimento e il Ministero dell’Interno ha consigliato, con la Circolare del 5/11/2013 di non sanzionarne l’uso, in attesa del risultato dell’impugnazione al Consiglio di Stato. È consentito l’uso dei dispositivi c.d. “ragni” che tornano utili nei veicoli non catenabili, l’importante è che detti dispositivi siano omologati: alcuni tipi di “ragni” sono omologati ÖNORM 5117
L’inosservanza di dette disposizioni, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del CdS, se la circolazione priva di mezzi antisdrucciolevoli avviene fuori dal centro abitato per un importo di euro 84,00 (se pagato entro 5 gg. € 58,80), ovvero art. 7 del CdS se la circolazione avviene nei centri abitati per un importo di euro 41,00 (se pagato entro 5gg 28,70). Quando la circolazione non conforme avviene sulle Autostrade ovvero strade individuate dal Ministero Trasporti, si applica l’art. 175 del CdS con una sanzione pecuniaria di € 41,00 (se pagato entro 5gg € 28,70) e, in questo caso, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per l’abbandono.
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