cinture di sicurezza: particolari condizioni

 

Egregi Signori, approfitto della Vostra disponibilità per porvi un paio di quesiti inerenti le cinture di sicurezza:

1) mio padre, persona “di peso”, ha dovuto adattare le cinture di sicurezza della sua auto perché quelle standard gli risultavano troppo strette, e ha avuto un certificato con validità di tre mesi per il periodo in cui le modifiche non erano ancora state fatte. Ora, quando lui viaggia in qualità di passeggero sulle vetture che hanno cinture di sicurezza che a lui non vanno bene, è valido il certificato che gli era stato rilasciato a suo tempo?

 2) collegato al primo quesito, ma di interesse generale, quando si trasportano persone che non allacciano la cintura quali sono le sanzioni in cui possono incorrere? la patente del guidatore in quale modo viene decurtata? Le sanzioni sono identiche per trasporto di persone maggiorenni e minorenni?  Grazie, Maria Angela.

RISPOSTA

Rispondiamo in ordine ai tuoi due quesiti, anche se la problematica è stata già affrontata in precedenti risposte nella nostra rubrica :

1)    L’art. 172 – comma 3 – lettera f – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) recita : “” sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza le persone che risultino, sulla base di certificazione sanitaria rilasciata dall’Unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità Europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’art. 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’art. 12””.

   In base a tale dettato, solamente l’autorità sanitaria può certificare se il richiedente, per la durata di validità da indicare e per le controindicazioni da specificare, può essere esentato dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza. L’altezza di una persona – minima o eccessiva – ed il peso corporeo possono, in casi limite, essere considerati patologie particolari.

Come vedi la certificazione sanitaria ha una scadenza e deve essere rinnovata al termine della stessa per conservare la validità.

2)  Lo stesso art. 172, al comma 8, fa obbligo al conducente ed ai passeggeri di prestabilite categorie di veicoli di fare uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti. Il conducente del veicolo risponde della persistente efficienza di tali dispositivi e della violazione scaturente dal loro mancato uso da parte di un passeggero minorenne (se al momento della constatazione sul veicolo stesso non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso).

In relazione al recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma di € 68,25 e la perdita di 5 punti-patente. Lo stesso D.L. ha aggiunto al comma 8 il seguente periodo “” quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI “”” Per quanto sopra, della eventuale sanzione al passeggero maggiorenne sull’inosservanza della norma, il conducente, se proprietario del veicolo, ne risponde solamente ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), la quale all’art. 6 (solidarietà) dice che “”il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione…è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuto, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà…“”.

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