Cinture di sicurezza
Cinture di sicurezza
Dal 15 aprile 2006 è stato esteso l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza, con il veicolo in marcia, su tutti i veicoli ad eccezione degli autobus in servizio di trasporto urbano ove è previsto che i passeggeri possano stare in piedi.
La limitazione del trasporto urbano non è la tabella di “centro urbano” infatti se esso è adibito a trasporto urbano si evince dalla concessione di trasporto pubblico urbano che copre il servizio dell’intera zona urbana, termine più ampio del centro urbano.
L’obbligo per l’uso delle cinture di sicurezza è però escluso su quei veicoli che non siano dotati, sin dall’origine, di idonei punti di attacco.
Per i veicoli di categoria M1, N1, N2, N3 vi è l’obbligo di istallazione delle cinture, la loro mancanza viene sanzionata dall’art. 72/1-
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Devono indossare le cinture di sicurezza anche i conducenti di taxi e per i veicoli a noleggio con conducente.
Sono esentati le persone che presentano condizioni fisiche, non patologiche, per le quali è controindicato l’uso delle cinture di sicurezza. Possono beneficiare di tale esenzione, ad esempio, gli adulti aventi altezza inferiore a 1,50 m o le persone con massa corporea incompatibile con l’utilizzazione dei dispositivi. Tutto ciò deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla USL o dall’autorità competente per lo Stato estero, deve contenere la durata.
Sono altresì esonerati:
- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
- gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
- le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
- gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attivita’ istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Sugli autobus e minibus i passeggeri devono essere informati dell’obbligo di uso dei sistemi di ritenuta quando il veicolo è in marcia da pittogrammi e cartelli ben visibili oppure dal conducente o dal bigliettaio, dal capogruppo oppure da video. La mancanza di questa informazione non prevede sanzione anche se non si possono escludere risvolti civili e penali.
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