Cassazione penale sez. IV 9 maggio 2013 n. 20118

Ciclista cade nel tentativo di sottrarsi all’identificazione volta alla contestazione del verbale non è responsabilità della vigilessa che le ha impedito la fuga

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva assolto …. dal reato di lesioni colpose in danno di ….
Alla …. era stata contestato di aver, nell’espletamento della sua attività di vigile urbano, cagionato alla …. per negligenza, imprudenza e imperizia, in particolare per avere trattenuto la parte posteriore della bicicletta su cui la predetta viaggiava, una lesione personale consistente in una distorsione alla spalla destra e in uno strappo alla cervicale, dalla quale era derivata una malattia guaribile in sette giorni.
Nel pervenire al giudizio di mancanza di responsabilità in capo all’imputata, i giudici di primo e di secondo grado, pur nella differente ricostruzione degli accadimenti (il giudice dell’impugnazione ritiene non provato un comportamento negligente o imprudente dell’imputata, osservando che non poteva escludersi che fosse stata la …., nel tentativo di allontanarsi, a urtare con la bicicletta l’imputata e a perdere poi l’equilibrio, mentre il giudice di primo grado riteneva accertato che la …, per non farsi identificare, avesse tentato di allontanarsi a bordo della propria bicicletta e che l’imputata, al fine di trattenerla, avesse afferrato la parte posteriore del mezzo), richiamavano il principio di cui all’articolo 51 c.p., affermando che il comportamento consistente nel tentativo di fermare la …. trattenendola per il cestino era da far rientrare nell’esercizio del diritto-dovere di identificare un presunto contravventore, senza che assumesse rilievo la fondatezza o meno della contestazione, e di impedire che costui si allontanasse arbitrariamente prima della contestazione.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi della …., già costituitasi parte civile e deceduta nel corso del giudizio di secondo grado. Deducono con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 606 lett. e) del cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Osservano che il Tribunale aveva confermato la sentenza di assoluzione per un motivo diverso da quello posto a fondamento del giudizio di primo grado.
Rilevano che la confessione dell’imputata e la testimonianza della persona offesa, univoche nell’affermare che la caduta fosse addebitabile all’aver l’imputata trattenuto la bicicletta da dietro, siano elementi autonomamente dotati di forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudice d’appello, tanto da far ritenere manifestamente incongrua la motivazione.
Con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del cod. pen. l’errata valutazione della scriminante predetta in luogo di quella di cui all’art. 53 cod. pen. e l’insussistenza dei presupposti per l’uso della forza. Osservano che con il riconoscimento della scriminante i giudicanti avevano travisato le disposizioni di cui agli artt. 51 e 53 cod. pen. potendo la disposizione di cui all’art. 51 cod. pen. Essere applicata esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia usato alcun mezzo di coazione fisica e limitando l’art. 53 cod. pen. la possibilità dell’uso della forza contro le persone per portare a compimento un dovere del proprio ufficio ai soli casi in cui vi sia una situazione pericolosa determinata dal comportamento di violenza o resistenza del soggetto passivo, non integrata dalla resistenza passiva e dalla fuga.
Con un terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 51 cod. pen. insussistenza di legittimità e arbitrarietà della condotta dell’imputata. Osservano che il verbale di contestazione per violazione dell’art. 192 commi 2 e 6 del codice della strada, con applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente di guida, era stato annullato in via di autotutela dal comando di appartenenza dell’imputata e che allo stesso modo erano stati archiviati il verbale di contestazione per la violazione degli artt. 41 e 146 del codice della strada e la comunicazione di notizia di reato per la violazione degli artt. 650 e 651 cod. pen. inoltrata alla locale Procura della Repubblica.
Tutto ciò era indicativo del fatto che l’imputata, lungi dall’aver agito in adempimento di un dovere, aveva, invece, ripetutamente travalicato i limiti delle sue funzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ infondato il primo motivo d’impugnazione.
Invero, anche se effettivamente il Tribunale erra nel prospettare una ricostruzione degli accadimenti diversa rispetto a quella del giudice di primo grado – stante la dichiarazione confessoria resa dall’imputata riguardo alla condotta da lei tenuta, consistita nell’aver trattenuto il velocipede – la censura svolta sul punto risulta irrilevante per difetto di decisività, in presenza dell’ulteriore argomentazione posta a fondamento della decisione, costituita dalla ritenuta applicabilità dell’art. 51 cod. pen. di cui si tratterà con riferimento ai motivi di ricorso che seguono.
Passando al prospettato vizio di violazione di legge di cui al secondo motivo, ritiene la Corte ravvisabile la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. in conformità a quanto statuito dai giudici del merito.
L’identificazione dei responsabili delle infrazioni al codice della strada rientra, infatti, nell’ambito delle attribuzioni proprie della Polizia Municipale, la quale, pur se non munita di poteri di coazione fisica idonei a legittimare il richiamo alla causa di giustificazione di cui all’art. 53 cod. pen. – peraltro in concreto non configurabile in ragione della minima portata coercitiva del comportamento tenuto dall’agente – deve reputarsi dotata, in ragione dei propri fini istituzionali, dei poteri strettamente funzionali al compimento dell’attività di accertamento delle infrazioni. Tale attività può estrinsecarsi anche, ove necessario, nell’atto di fermare i trasgressori al fine di procedere alla contestazione della violazione.
La condotta in concreto posta in essere dall’imputata costituisce, quindi, esplicazione delle funzioni
istituzionali del vigile urbano, e, specificamente, del compito di accertamento dell’infrazione.
Inoltre, consistendo nel mero atto di trattenere il velocipede al fine di impedire di eludere la contestazione dell’infrazione, risulta proporzionata rispetto al fine istituzionale perseguito.
Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha reputato che è stata la condotta della …., esulando dai canoni della normalità di comportamento, a condurre al prodursi dell’evento, poiché è risultato che costei, invece di assoggettarsi all’accertamento, ha inopinatamente posto in essere una reazione di fuga non prevedibile e ingiustificata.
Quanto all’ultimo motivo d’impugnazione, si evidenzia che nessuna violazione di legge è configurabile, posto che ai fini della valutazione delle condotte del vigile e del presunto trasgressore non rileva la fondatezza o l’infondatezza della contestazione d’illecito, accettabile esclusivamente ex post, a fronte della necessità di consentire in ogni caso il compimento dell’attività di accertamento.
Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto comporta a carico del ricorrente l’onere del
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Potrebbero interessarti anche...