Carta e certificato di circolazione

carta en certificato di circolazioneAi veicoli a motore omologati ed ai loro rimorchi viene rilasciato, da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, un documento che attesta tale riconoscimento e denominato Carta di circolazione (in precedenza si chiamava “libretto” per la sua rilegatura a libro di più pagine). Questo documento per i ciclomotori si chiama Certificato di circolazione .

Sulla carta/certificato di circolazione sono annotati i dati del veicolo, le sue caratteristiche, gli eventuali dispositivi di cui è dotato, la targa, le revisioni effettuate ed i dati del proprietario.

Benchè vi siano i dati del proprietario esso non vale come Certificato di Proprietà che viene rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

La carta di circolazione ha delle caratteristiche che ne provano la genuinità: riporta un numero proprio ed ha delle caratteristiche antifalsificazione che hanno la finalità di far scoprire eventuali alterazioni o contraffazioni effettuate con l’intenzione di riciclare un veicolo di provenienza illecita nascondendone lo status originario.

A seguito della direttiva 1999/37/CE poi modificata dalla 2003/127/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 2003 le carte di circolazioni comunutarie sono state unificate per conformazione, caratteristiche e sistemi di sicurezza antifalsificazione.

I dati riportati nella carta di circolazione sono i seguenti:

  • (A) numero di immatricolazione (targa)
  • (B) data della prima immatricolazione del veicolo
  • (C.2.1) cognome o ragione sociale
  • (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  • (C.3.1) cognome o ragione sociale
  • (C.3.2) nome(i o iniziale/i (se del caso)
  • (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  • (D.1) marca veicolo
  • (D.2) tipo veicolo
  • (D.3) denominazione/i commerciale/i
  • (E) numero di identificazione del veicolo(telaio)
  • (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli
  • (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione
  • (F.3) massa massima a carico ammissibile dell’insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione
  • (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1
  • (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
  • (J) categoria del veicolo
  • (J.1) destinazione ed uso del veicolo
  • (J.2) carrozzeria del veicolo
  • (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
  • (L) numero di assi
  • (N.1) ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile (per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg) asse 1 (kg)
  • (N.2) asse 2 (kg), se del caso
  • (N.3) asse 3 (kg), se del caso
  • (N.4) asse 4 (kg), se del caso
  • (N.5) asse 5 (kg), se del caso
  • (O.1) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato (kg)
  • (O.2) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio non frenato (kg)
  • (P.1) cilindrata (cm3)
  • (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
  • (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
  • (P.5) numero di identificazione del motore
  • (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
  • (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
  • (S.2) numero di posti in piedi (se del caso).
  • (U.1) livello sonoro a veicolo fermo [dB(A)]
  • (U.2) livello sonoro a regime del motore (giri*min-1)
  • (V.1) CO (g/km o g/kWh)
  • (V.2) HC (g/km o g/kWh)
  • (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
  • (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
  • (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri*min-1)
  • (V.7) CO2 (g/km)
  • (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE.
Furto, smarrimento o distruzione della CARTA di CIRCOLAZIONE: cosa fare?
Da alcuni anni non è più necessario essere vittime di lungagini burocratiche per ottenere il duplicato di diversi documenti tra cui la carta di circolazione. Per la carta di circolazione è sufficiente:
  • presentare la denuncia di furto, smarrimento, distruzione della carta di circolazione presso un organo di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale)
  • In occasione della presentazione della denuncia l’organo di Polizia verificherà se la carta è duplicabile ed in caso affermativo rilasciano un permesso sostitutivo che sarà valido sino a quando la nuova carta di circolazione arriverà a casa con spese a carico del destinatario (le spese sono di euro 9,00 più spese postali). Nel caso in cui la carta oggetto di denuncia venisse ritrovata deve essere obbligatoriamente distrutta. Trascorsi 60 giorni dalla denuncia e il documento non è arrivato è possibile avere informazioni chiamando il numero verde 800.23.23.23 attivo tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
  • nel caso non sia duplicabile è necessario, per ottenere prima il permesso provvisorio e per ritirare poi il documento ristampato,  recarsi presso la Motorizzazione Civile con
    • la denuncia ed una sua fotocopia
    • il versamento di 9,00 euro sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
    • il modulo TT 2119 firmato dal proprietario.
Furto, smarrimento, distruzione del CERTIFICATO di CIRCOLAZIONE: cosa fare?
  • presentare la denuncia di furto, smarrimento, distruzione del certificato di circolazione presso un organo di Polizia
  • presentare alla Motorizzazione  la denuncia, il modello TT 2118 e l’attestazione di versamento di 9,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
  • nel caso di deterioramento del Certificato è necessario allegare l’attestazione di versamento di 29,24 euro sul c.c.p. n. 4028 intestato al D.T.T. ed il Certificato deteriorato.

Il duplicato del Certificato verrà consegnato insieme alla targa.

Nel caso si cambi residenza, nel momento in cui si esplicherà la pratica presso il Comune, si dovrà compilare l’apposito modulo dichiarando la targa dei veicoli posseduti quindi arriverà presso la propria abitazione il tagliando da applicare sulla carta di circolazione.

Per alcune infrazioni al Codice della strada è previsto il ritiro e la sospensione della carta di circolazione. Ne deriva in alcuni casi il fermo amministrativo o il sequestro finalizzato alla confisca.

Il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria avviene per:

  • art. 78 CdS omesso aggiornamento della carta di circolazione per modifica alle caratterisiche costruttive o funzionali o per sostituzione del telaio;
  • art. 80 CdS omessa circolazione con veicolo sospeso a seguito di esito negativo della revisione;
  • art. 85 CdS  mancata osservanza della normativa vigente o delle prescrizioni dell’autorizzazione NC
  • art. 93 CdS omessa richiesta del certificato del PRA entro 60 gg. dal rilascio della carta di circolazione
  • art. 94 CdS omessa richiesta di annotazione di cambio di residenza o di proprietà ovvero di chi ne ha la disponibilità per oltre 30 gg consecutivi
  • art. 112 CdS circolazione con macchina agricola o operatrice, con dispositivi alterati, non efficienti o mancanti o con caratteristiche difformi;

Il ritiro della carta di circolazione affinchè vengano eseguiti gli adempimenti disposti dagli organi di polizia stradale a seguito di violazioni del Codice della Strada:

  • art. 10 CdS inottemperanza alle prescrizioni dell’autorizzazione per i trasporti eccezionali
  • art, 61 CdS circolare con veicolo che supera i limiti di sagoma
  • art. 164 CdS sistemazione irregolare del carico
  • art. 174 CdS non aver rispettato il non proseguimento del viaggio per superamento dei tempi di guida o comunque non aver rispettato i periodi di pausa e riposo
  • art. 178 CdS non aver rispettato, con un veicolo non munito di cronotachigrafo, il non proseguimento del viaggio per superamento dei tempi di guida o comunque non aver rispettato i periodi di pausa e riposo

La sospensione della carta di circolazione avviene:

da 1 a 2 mesi per

  • art. 10 CdS trasporti eccezionali senza autorizzazione o non rispettano i commi 21 o 22 o le condizioni previste nell’autorizzazione
  • art. 62 CdS Superamento dei limiti di massa
  • ar. 104 CdS macchina agricola avente massa o sagoma superiore o senza autorizzazione alla circolazione ovvero osservare le prescrizioni ovvero in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e sui dispositivi di segnalazione visiva
  • ar. 114 CdS macchina operatrice avente massa o sagoma superiore o senza autorizzazione alla circolazione ovvero osservare le prescrizioni ovvero in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e sui dispositivi di segnalazione visiva

da 1 a 6 mesi per

  • art. 82 CdS destinazione o uso diverso del veicolo rispetto a quanto indicato sulla carta di circolazione
  • art. 169 CdS guida  di veicoli adibiti abusivamente trasportando un numero superiore a quelli previsti (no per le autovetture)

da 1 a 4 mesi per

  • art. 6 CdS circolare con il veicolo adibito a trasporto di cose nel periodo di sospensione della circolazione disposto dal Prefetto.

da 2 a 6 mesi per

  • art. 168 CdS trasporto merci pericolose non ottemperando quanto imposto per la sicurezza ovvero senza autorizzazione

da 2 a 8 mesi per

  • art. 83 CdS adibire ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violare le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione
  • art. 84 CdS adibire a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso
  • art. 85 CdS adibire a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso
  • art. 87 CdS adibire a servizio di linea un veicolo non autorizzato a tale uso ovvero effettuare linee diverse a quelle per le quali ha titolo

Mancata revisione del veicolo & Carta di circolazione

Carta circolazione certificato circolazione