Camper: nessuna limitazione alla sosta – T.A.R Calabria

Secondo quanto sancito dall’art. 185 del d.lgs. n. 285 del 1992, i camper o meglio gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

Questo è quanto ribadito dal TAR della Calabria che ha accolto il ricorso proposto da un cittadino all’ordinanza del Sindaco di Soverato con la quale veniva vietata la sosta dei camper senza per altro motivare in modo adeguato le circostanze che renderebbe tale sosta non possibile.

Sentenza:

TAR Calabria Catanzaro sez. I 20/12/2017 n. 2093

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2008, proposto da:
V.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ;

contro

Comune di Soverato, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiano Nuzzi, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

per l’annullamento

dell’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Soverato in data 12 marzo 2002, n. 13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Soverato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza straordinaria di definizione dell’arretrato del giorno 15 dicembre 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con l’ordinanza meglio indicato in epigrafe, il Sindaco di Soverato ha: a) revocato la precedente ordinanza del 21 luglio 1997, n. 640, con la quale era stato individuato il piazzale antistante il palazzetto dello sport come area pubblica idonea al parcheggio di roulotte e autocaravan; b) vietato la sota di roulotte e autocaravan fuori dalle aree attrezzate; c) vietato la sosta e il parcheggio di roulotte, autocaravan, autobus di linea e autocarri nel piazzale antistante il palazzetto dello sport.

2. – Con ricorso notificato in data 14 novembre 2008, V. S. ha impugnato l’ordinanza d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendone l’illegittimità e domandandone l’annullamento.

Si è costituito per resistere il Comune di Soverato.

3. – Concessa, con ordinanza del 12 dicembre 2008, n. 988, la tutela cautelare invocata, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2017.

4. – Il Comune di Soverato ha dedotto l’irricevibilità del ricorso, proposto a distanza di più di sei anni dall’adozione dell’ordinanza.

Rileva il Collegio, però, che mentre parte ricorrente ha dimostrato che l’ordinanza gli è stata notificata a mani in data 26 agosto 2008, il Comune intimato non ha dato dimostrazione che il provvedimento sia stato regolarmente pubblicato sull’albo pretorio del comune.

Dunque, gli elementi in possesso del Collegio giudicante impongono di ritenere tempestiva l’impugnazione proposta.

5. – Con l’unico motivo di ricorso V. S. lamenta la violazione dell’art. 185 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto le restrizione imposte alla sosta degli autocaravan sarebbero ingiustificate e immotivate.

Il motivo è fondato.

L’art. 185 del d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che i veicoli di cui al precedente art. 54, comma 1, lettera m) (e cioè gli autocaravan), ai fini della circolazione stradale in genere sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

La disciplina imposta dall’ordinanza impugnata, però, contiene una forze limitazione all’uso degli autocaravan, in violazione dell’art. 185 citato e, per come lamentato, non è adeguatamente motivata circa le sue ragioni, individuate genericamente nella necessità di “regolamentare la sosta e il parcheggio nello spiazzo antistante il Palazzetto dello Sport”.

6. – Il ricorso deve dunque trovare accoglimento, limitatamente alle previsioni relativa agli autocaravan.

Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto:

a) annulla l’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Soverato in data 12 marzo 2002, n. 13, limitatamente alla parte in cui si riferisce agli autocaravan;

b) condanna il Comune di Soverato, in persona del suo sindaco in carica, alla rifusione, in favore di V. S. delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2017

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