A spasso con la bicicletta: diritti, doveri, sanzioni

Tempo bello ovunque, anzi bellissimo, tempo per tutto, specie se siamo in vacanza e quindi tempo anche per la bici. La bici, cioè la bicicletta o il velocipede, come lo chiama il codice della strada, è un veicolo che ha molte qualità:

  • non inquina,
  • non ingombra,
  • si parcheggia facilmente,
  • si ripone in un angolo della casa ancora più facilmente,
  • è economica,
  • il suo uso fa anche bene alla salute,
  • non necessita avere alcun tipo di patente,
  • non occorre polizza assicurativa anche se…..
  • non occorre il casco anche se…..
  • non occorre lo specchietto retrovisore anche se …..

L’equipaggiamento minimo della bicicletta è rappresentato da :

– luce posteriore rossa;
– luce anteriore bianca o gialla;
– catarifrangente rosso posteriore;
– catarifrangenti gialli su pedali e su raggi delle ruote;
– il campanello.

Tanti sono, quindi, i buoni motivi per comprare una bicicletta ed usarla tutti i giorni osservando, però, le regole del Codice della Strada, in quanto, come detto sopra, la bicicletta è un veicolo che circola sulla strada e quindi le regole sono all’interno di questo codice.

La circolazione dei velocipedi è disciplinata dall’articolo 182 del Codice della Strada, che è strutturato di 11 commi (i comi numerati sono 10 ma….c’é il nove bis) dei quali i primi dieci  rappresentano nove regole da seguire per essere un ciclista diligente ed evitare di arrecare danno a te stesso e agli altri, ciclisti e non, che transitano sulla strada, mentre il decimo comma fissa le sanzioni se le precedenti regole non vengono rispettate.

Vediamo queste regole secondo l’articolo 182 del cds.

 

  1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell

Poco da chiarire se non comprendere che chi guida la bicicletta occupa  uno spazio, che non sempre l’andatura del ciclista è rettilinea, che le strade non hanno, spesso, una grande ampiezza e quindi è bene, sempre, viaggiare su unica fila anche se la norma lo prevede come obbligatoria solo fuori dei centri abitati o in altre condizioni (traffico, curve ecc.). La fila unica comporta anche agevolazioni per gli altri veicoli che devono sorpassare la “lenta” bicicletta. Un’altra deroga è quella per il minore di anni dieci che viaggiando in coppia, con lui dalla parte del marciapiede, si mantiene in sicurezza. Quante volte si vedono due ciclisti, anche fuori centro abitato, che viaggiano affiancati…chiacchierando? Certo fra due amici è comprensibile ma immaginate i conducenti degli altri veicoli cosa pensano e dicono.

 

  1. I ciclisti devono avere libero luso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

Anche in questo caso la regola principale è quella della sicurezza e, in pratica, significa……state sempre attenti e pronti…..in ogni momento ci può essere un problema da affrontare. La possibilità di tenere il manubrio anche con una sola mano è motivata dal fatto, ad esempio, che per comunicare la svolta a sx o a dx occorre segnalarla con il braccio sx o dx.

 

  1. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

Semplice e chiaro il passaggio, vietato trainare e farsi trainare e per veicolo si intende qualsiasi veicolo primo fra tutti la bicicletta. Anche il vezzo di tenere per una corda il cane è proibito. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1mt. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg.

 

  1. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

Nel caso in cui si circoli in bicicletta recando intralcio o pericolo ai pedoni, occorre scendere dalla biciclette e spingerla a mano e quindi procedere come i pedoni.

 

  1. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al   conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui allarticolo 68,     comma 5

La bicicletta è ovviamente costruita per una sola persona salvo il trasporto di un (solo) bambino minore di otto anni su apposito seggiolino omologato tenendo presente che  non esistono seggiolini omologati per bambini che hanno un peso superiore a 22 Kg.

 

  1. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest

Apposite biciclette ( tandem, risciò ecc.) sono appositamente costruite e omologate per il trasporto di più persone e mentre tutti o quasi possono pedalare, il conducente è uno solo.

 

  1. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

Sui veicoli sopraricordati è consentito, al massimo, il trasporto fino a 4 persone adulte, compreso il conducente,  e due bambini

 

  1. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica lart. 170.

Il trasporto di oggetti ed animali è rinviato al altro articolo e qui si ricorda solo che il trasporto di oggetti è limitato dal fatto che questi debbano essere solidamente assicurati sul mezzo, senza sporgere lateralmente o longitudinalmente, limitando la visibilità e la mobilità dei ciclisti. Il trasporto di animali, invece, è consentito solo se questi ultimi vengano accuratamente riporti in un contenitore adeguato alla loro stazza o divisi da apposita paratia.

 

  1. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

E’ fatto obbligo di usare le piste ciclabili ove presenti. Eventuali divieti sono indicati sul posto da appositi cartelli.

 

          9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da    mezzora dopo il tramonto del sole a mezzora prima del suo sorgere e il  conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno lobbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dellarticolo 162.

Per motivi di visibilità il conducente che circola fuori dei centri abitati (la fine dei centri abitati è appositamente segnalata) da mezz’ora dopo il tramonto del sole fino a mezz’ora prima del suo sorgere e nelle gallerie ha l’obbligo di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle sono stabilite dal DM 30.12.2003.Tali indumenti sono costituiti da tessuto di fondo fluorescente che può essere di colore giallo fluorescente, arancio/rosso fluorescente o rosso fluorescente ed il materiale di fondo ha la peculiarità di essere visibile di giorno anche in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

 

  1. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00. La sanzione è da euro 41,00 a euro 169,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

E siamo arrivati alle sanzioni per chi non rispetta le regole.

E non ci dimentichiamo che esiste anche la ……… BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA

La  bicicletta a pedalata assistita è assimilata ai velocipedi, è dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando si raggiunge la velocità di 25 km/h o anche prima, se il ciclista smette di pedalare. Si tratta, cioè, di un velocipede in cui un motore elettrico aiuta il conducente nella propulsione fino ad una certa velocità, rendendo meno faticoso il suo movimento.

E, per finire, ripassiamo le regole, e cioé i NO (non si deve fare), i SI (si deve fare) e i PREFERIBILI (meglio farli) relativamente alla conduzione dei velocipedi.

Cominciamo dai NO e cerchiamo di ricordarceli questi NO, tutti.

TUTTO QUESTO PER LA NOSTRA E L’ALTRUI SICUREZZA

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

2017

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