Autovetture di provenienza intracomunitaria: circolare MIT del 13.2.19

Il 13.2.19 il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha emesso la circolare: “Obblighi di comunicazione in materia di acquisto di autovetture di provenienza intracomunitaria” con la quale specifica che, nelle more delle modifiche al decreto dirigenziale  26 marzo 2018, l’assenza del dato e della relativa documentazione attestante l’avvenuta radiazione dai registri delle competenti Autorità estere non costituiscono ostativo né al censimento del veicolo né alla sua immatricolazione in Italia.

Questa segue la circolare emessa il 24/7/18

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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26/3/2018

Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.

Articolo 1

Procedura per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea

1.  I soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento per i trasporti) i dati riepilogativi dell’operazione. Tali soggetti assolvono gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, connessi ai predetti acquisti intracomunitari, mediante versamento, con modello F24 – Elementi identificativi, dell’imposta relativa alla prima cessione interna.

2.  I soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell’Unione europea.

Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 e in applicazione del successivo art. 53, assolvono l’obbligo del versamento dell’IVA mediante modello di versamento F24 – Elementi identificativi.

3.  La comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, è altresì effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

4.  Le case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi assolvono alla comunicazione di cui al comma 1 attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all’estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, debbono intendersi per mandatari unici ed esclusivi, le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.

5.  Assolti gli adempimenti di comunicazione previsti dal presente articolo, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti.

6.  I documenti relativi all’acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, ed alla eventuale cessione, debbono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione di acquisto o di vendita.

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24/7/2018 prot.17984

Decreto 26 marzo 2018 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, recante “Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria”

Com’è noto, con il decreto in oggetto è stato stabilito che la comunicazione dei dati relativi all’acquisto e allo scambio di veicoli di provenienza intracomunitaria debba contenere, tra l’altro, l’indicazione delle informazioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), da comprovare, ove ricorra, mediante produzione in visione della carta di circolazione originale, rilasciata dalle Autorità dello Stato di provenienza, “dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per esportazione”.
Al riguardo, si è registrato che la predetta disposizione sta determinando gravi disagi all’utenza poiché, in un notevole numero di casi, risulta di fatto inapplicabile in quanto non tutti i Paesi della UE annotano sulla carta di circolazione l’avvenuta radiazione per esportazione.
Pertanto, per tutti i casi in cui sussiste l’oggettiva impossibilità di richiedere agli utenti di comprovare l’avvenuta radiazione per esportazione mediante l’esibizione della carta di circolazione rilasciata nel Paese di provenienza del veicolo da nazionalizzare, questa Direzione ha individuato possibili modalità alternative e, con nota del 30 maggio u.s., ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di esprimere il proprio parere al riguardo.
Poiché a tutt’oggi, non è ancora pervenuto il richiesto parere e tenuto conto che la questione sta ingenerando crescenti criticità nella regolare gestione dei procedimenti di nazionalizzazione, con conseguente aggravio dell’operatività degli UMC, e soprattutto il rischio di ricorso, da parte degli utenti, alla Corte di Giustizia Europea che vedrebbe questo Ministero presumibilmente soccombente, si ritiene improcrastinabile disporre quanto segue.
Laddove la carta di circolazione rilasciata dalle Autorità del Pese UE di provenienza nulla indichi in merito alla avvenuta radiazione per esportazione, detta circostanza può essere desunta:
–          d’ufficio, attraverso l’interrogazione della banca dati Eucaris;
–          da altra documentazione idonea, rilasciata dalla medesima Autorità del Paese UE che ha rilasciato la carta di circolazione;
–         da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) resa dall’interessato, la cui veridicità può essere verificata dall’Amministrazione mediante lo scambio di informazioni previste dall’art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse manifestare eventuale contrario avviso, se ne darà tempestivamente conto alle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Sergio Dondolini

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