Cassazione: autovelox mimetizzato il Comune ha piena discrezionalità sull’apposizione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 2 – 24 febbraio 2012, n. 2897
Fatto e diritto
Rilevato che li Consigliere relatore dott. G.A. Bursese con ordinanza del 6.10. 2011 ha depositato la relazione ex art. 380 bis che qui si trascrive: “1- La ICET INDUSTRIE spa ricorreva per la cassazione della sentenza n. 152/10 con la quale il Tribunale di Livorno – sez. distaccata di Cecina, aveva rigettato l’appello da essa proposto avverso la decisione del G.d.P. di Cecina n. 1435/09, che aveva disatteso l’opposizione avanzata avverso le sanzioni amministrative elevate con vari verbali notif. Il 27.1.06, 2.2.06, l’8.2.06, il 20.2.06, 22.2.06 e il 10.3.06 dalla Polizia Municipale di Riparbella per la violazione dell’art.142 cds; le cennate infrazioni erano state rilevate in automatico a mezzo apparecchiatura autovelox “traffiphot” sulla statale 68 loc. Melatina e loc. Fagiolaia nel periodo ottobre-nov. del 2005. La ricorrente lamentava in modo particolare – e per quanto ancora qui interessi – l’irregolarità della segnaletica che riduceva i limiti di velocità a 50/kh, in quanto priva della data di apposizione e collocata a breve distanza dall’apparecchiature; l’illegittimità delle rilevazioni collocate fuori dalle sedi stradali, nascoste insufficientemente segnalate, ” con sviamento delle funzioni pubbliche di deterrenza.” Il giudice d’appello aveva rigettato l’impugnazione ritenendo infondate le censure mosse in quanto afferenti a motivi d’opportunità tecnica e amministrativa.”
2- Con l’odierno ricorso l’esponente eccepisce: a) la violazione dell’art. 4 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, art. 2, co. 2 lett. a) e b); lamenta che l’amministrazione non ha rispettato i principi espressi da tale normativa, con riferimento alle modalità di collegamento e di segnalazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità, la non visibilità delle stesse, con sviamento delle finalità di prevenzione e sicurezza. Precisa che il ” Comune di Riparbella … aveva posizionato le macchinette di rilevazione , non già a bordo strada ma fuori della carreggiata, in cima a pali alti metri 2,50 nascosti dietro un tronco d’albero …curando il più possibile il loro mimetismo che di fatto le rendevano invisibili …”.
L’esponente eccepisce inoltre l’art. 2697 c.c. in relazione alla denunciata mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione della velocità di 50km/h, della data e dell’ordinanza di apposizione; infine denuncia la violazione dell’art. 360/3 c.p.c. in relazione al motivo sub c) con il quale veniva chiesto alla P.A. di provare la correttezza e legittimità. del proprio operato. “La richiesta di acquisizione documentale, respinta in entrambi i gradi del giudizio, avrebbe consentito di dimostrare la diffusa ed eclatante illegittimità che aveva permeato tutto l’operato del comune di Riparbella in merito agli autovelox in questione”.
3- Ciò premesso rileva l’Ufficio che non soro configurabili le violazioni di legge denunciate, avendo ribadito il giudice a quo che le suddette censure attengono alle scelte organizzative del servizio da parte della P.A. come tali sottratte al sindacato del giudice di merito (Cass. n. 24335 del 15.11.2006; Cass. n. 9308 del 18/04/2007; Cass. n. 19032 del 10/07/2008); questi ha invece ribadito la correttezza e visibilità della segnaletica e cartellonistica stradale, ribadendo che i ricorrenti non avevano peraltro provato il loro assunto circa la mancata presenza o invisibilità della stessa segnaletica alla vista degli automobilisti”
4) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso”.
Il Collegio tanto premesso:
osserva preliminarmente che la documentazione prodotta insieme alla memoria ex art. 378 c.p.c. è inammissibile stante il divieto di cui all’art. 372 c.p.c. che non consente il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, tranne cha riguardino “la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e controricorso”.
A questo riguardo occorre aggiungere che la doglianza relativa alla richiesta di acquisizione documentale, respinta in entrambi i gradi del giudizio. non risponde ai criteri dì autosufficienza del ricorso non avendo l’esponente indicato analiticamente i documenti e il contenuto degli stessi (Cass. n. 17915 del 30/07/2010; Cass. n. 5886 del 14/04/2003; Cass. n. 15808 del 12/06/2008).
Ciò posto si ritiene di condividere la relazione sopra riportata, alla quale ha aderito il P.G., atteso che le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili; né si rinvengono argomentazioni nuove di senso contrario enucleabili dalla memoria illustrativa del ricorrente.
Pertanto il ricorso va rigettato: nulla per le spese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
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