Alcolici e superalcolici: uso ad abuso – una novità – PRONTUARIO

Il problema dell’uso e abuso degli alcolici è stato affrontato da diversi punti di vista e da diverse leggi perché il suo uso, e particolarmente l’abuso, ha riflessi importanti sul comportamento e quindi sulla sicurezza delle persone in genere e specialmente alla guida dei veicoli. Si prende spunto, per dare uno sguardo d’insieme a tutta la problematica,  dalla pubblicazione del D.L.20.02.2017 n.14 che, all’art. 12 comma 2 modifica l’art. 14 ter, c. 2, della legge 30.3.2001 n. 125, aggiungendo il termine  “somministra” a quello di “vende” bevande alcoliche ai minori di anni 18. In effetti i due termini non sono sinonimi e quindi è diverso vendere e somministrare alcolici per quanto il Ministero dell’Interno con parere  18512 del 30 gennaio 2013 ne avesse comparato i termini, quanto meno ai fini delle relative leggi. Chi scrive concordava e concorda col ministero ma, in ambito di ricorsi ecc., gli avvocati avevano buon gioco per cui la variazione legislativa ha risolto il problema con efficacia dal 21 febbraio scorso. Con la richiamata disposizione sono chiariti quindi gli aspetti sia di vendita che di somministrazione degli alcolici ai minori di anni 16 e a quelli con età superiore, ma sempre minori degli anni 18, come ben si può verificare nelle tabelle 4 e 5. Sembra eccessivo, ma poiché  …è meglio abbondare che scarseggiare o, con i latini, …. melius abundare quam deficere, si precisa che quando un obbligo o un divieto é riferito agli alcolici, la norma si estende anche ai superalcolici, che altro non sono che alcolici con gradazione maggiore, mentre quando la norma riguarda espressamente i superalcolici è ovviamente riferita solo a quelli.

Come detto all’inizio tutta la problematica viene riassunta in tabelle in cui si cerca di precisare le cose essenziali tenendo presente che entrano in gioco, ovviamente, per la loro applicazione, modalità varie che seguono le rispettive leggi.

1 – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Art. 687 Codice penale
  • Art. 689 Codice Penale
  • Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcool-correlati” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18.4.2001)
  • DL 3 agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. (GU n.180 del 4-8-2007 ) convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (in G.U. 03/10/2007, n.230)
  • Legge 29.7.2010 N. 120 (SOGU n. 175 del 29.7.2010)
  • DL 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009) (GU n.19 del 24-1-2012Suppl. Ordinario n. 18 ) convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)
  • DL 20.02.2017 n.14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (17G00030) (GU n.42 del 20-2-2017)

2 – LE DEFINIZIONI

Bevanda alcolicaOgni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol
Bevanda superalcolicaOgni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

3 – LA NORMA PENALE GENERALE (ART. 689 CP)

Esercente di un pubblico esercizio di somministrazione, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, somministra bevande alcoliche:

  • A minore degli anni sedici
    • E’ punito con l’arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
  • A persona che appaia affetta da malattia di mente
    • E’ punito con l’arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio
  • A persona che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità
    • E’ punito con l’arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
  • Vendita alcolici attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti salvo sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici
    • E’ punito con l’arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizi.

PRONTUARIO CON TUTTI I CASI

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
Marzo 2017

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