Accertamenti personali 354 c.p.p. – Nota Procura Roma – Modulistica
La Procura di Roma, con la circolare del 14 giugno 2018, segnala come molte notizie di reato ricevute dall’A.G. in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada presentino delle irregolarità che influiscono in modo determinante sulla successiva utilizzabilità processuale degli atti.
Le problematiche evidenziate vertono sui seguenti due aspetti procedurali.
- quello che riguarda la mancata informativa resa al conducente del veicolo sottoposto ad accertamento strumentale per la verifica del tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, della possibilità di farsi assistere dal difensore.
- La seconda criticità riguarda i cosiddetti “test di screening” svolti sulle urine, che possono fornire risultati falsamente positivi o falsamente negativi, è per questo motivo che il personale operante deve fare espressa richiesta ai sanitari di effettuare accertamenti aventi valore medico-legale.
Per quanto riguarda il primo punto, la predetta nota approfondisce, spiegando dettagliatamente sia i motivi della richiesta che la procedura tecnico pratica da attuare in caso si proceda ad accertamenti urgenti sulle persone per gli accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti. Tenendo quindi a mente che l’etilometro, l’accompagnamento presso più vicino comando e gli accertamenti sanitari presso struttura ospedaliera ovvero gli accertamenti coattivi ex articoli 589-bis e 590-bis c.p. sono qualificabili come accertamenti urgenti su persone ex articolo 354 c.p.p., è necessario sottostare al regime di preventivo avviso di cui all’articolo 114 disp. att..
Tale disposizione precisa che nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 c.p.p. la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e che tale avviso deve essere effettuato anche qualora l’indagato sia stato trasportato in Ospedale a seguito si incidente stradale non essendo sufficiente la richiesta al presidio sanitario di procedere a tali accertamenti.
La nota della Procura di Roma fa riferimento poi alla sentenza di Cassazione Penale n. 6526 del 09.02.2018 nella quale si specifica che la richiesta di assistenza deve essere fatta nel momento in cui si avvia la procedura di accertamento strumentale con la richiesta di effettuare il test, Nel caso in cui si omette tale richiesta e l’indagato rifiuti di sottoporsi ai predetti controlli, il rifiuto non configurerà il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti predetti.
Alla luce di quanto in essa spiegato si evince che è dovuto, da parte della Polizia Giudiziaria, recarsi al più presto presso l’ospedale ove l’indagato è stato portato a seguito del sinistro stradale, allo scopo di rendere noto allo stesso, della facoltà di farsi assistere dal legale per l’accertamento sulla persona al quale verrà sottoposto. Di ciò si darà atto in un apposito verbale (vedi modello sottostante) dando atto anche dell’evenienza che può presentarsi, di non poter avere contatto con l’indagato per gli accertamenti medici ai quali è sottoposto.