Abbruciamento rifiuti – terra dei fuochi
ABBRUCIAMENTO RIFIUTI – TERRA DEI FUOCHI – IL NUOVO REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI
Il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 “ Disposizioni urgenti per fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate “ , entrato in vigore lo scorso 10 dicembre, e che si sta attendendo la conversione in legge da parte del Parlamento, denominato “Terra dei fuochi” ha introdotto il reato di combustione illecita dei rifiuti: la norma prescrive espressamente :
Dopo l’art. 256 del D.L.vo 152 è inserito il seguente : Art. 256 bis : Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate e’ punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena e’ aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell’ambito dell’attivita’ di un’impresa o comunque di un’attivita’ organizzata. 4. La pena e’ aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del bene e’ avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale e’ commesso il reato, se di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e).». 2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell’ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita’ organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorita’ militari ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Il punto sicuramente più apprezzato è quello sull’inasprimento delle pene. Il rogo di rifiuti passa da reato contravvenzionale (pena da pochi mesi a uno, due anni di reclusione) a delitto, per cui si prevedono da 2 a 5 anni, per i rifiuti pericolosi la pena sale da 3 a 6 anni, se poi «i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata la pena è aumentata di un terzo». Non è una novità di poco conto, se si pensa che «si tratta del secondo reato ambientale previsto dal nostro ordinamento, il primo di traffico illecito di rifiuti risale ormai al 2001 e noi lo chiedevamo già dal 1994».
Allora che fa (o che vuole fare) il nostro Governo con questo decreto legge?
Sostanzialmente, il Governo ripete che occorre acquisire la mappatura del territorio (anche con sistemi innovativi: aereoplani dotati di sonde per rilevare rifiuti interrati fino a 20 metri; droni telerilevanti il territorio, con monitorazione continua, superando le “sentinelle” fisiche incaricate dalle organizzazioni criminali, che impediscono di accedere al territorio o di cogliere in flagranza gli autori degli incendi e/o degli sversamenti abusivi; dove insistono queste problematiche, provvedendo ad accertare lo stato di inquinamento dei terreni, classificando i suoli secondo criteri di pericolosità per la salute umana dei prodotti agroalimentari (considerando che l’allarme sociale conseguente alle notizie di cui sopra, ha comportato la drastica riduzione degli acquisti – da parte della popolazione campana, ma pure nei mercati nazionali ed esteri – dei prodotti agricoli e alimentari prodotti in Campania).
In tal senso vengono innovati organi e procedure: cfr., in particolare, il nuovo comma 3-bis all’art.129 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n.271 sulle informazioni nel corso di azioni penali a vari organi ed enti; le decisioni in ordine ai terreni di produzione agroalimentare; gli indirizzi relativi alle azioni e agli interventi che verranno stabiliti da un apposito Comitato interministeriale; il programma straordinario e urgente per le bonifiche dei siti e la rivitalizzazione economica dei territori; il budget da costituire con varie fonti di finanziamento: dai fondi europei (non solo POR) ad appositi stanziamenti; etc.).
Anzitutto viene previsto (pensando così di eliminare il problema degli incendi) con l’art. 1 del d.l., il “reato di combustione illecita di rifiuti”, che viene introdotto con il nuovo art. 256-bis del TUA (D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152), si ponga fine agli incendi dolosi al solo scopo di eliminare i rifiuti. Fatti che sicuramente non porteranno ottimi risultati, si spera in una conversione con modifiche.