Prova pratica per il conseguimento delle patenti A1 – A2 – A: novità

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8/1/2013 (G.U. 30/1/2013 n. 25)

così come modificato da

DECRETO Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26/09/2018 (GU n.238 del 12-10-2018)

Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacita’ e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida“, di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto in particolare l’art. 116, comma 3, lettere b), c) e d) del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0, 1 kw/kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto peso/potenza non superiore a 0, 2 KW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h, nonché di tricicli di potenza superiore a 15 KW;
Visto altresì il comma 4 del predetto articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l’altro, delle categorie A1, A2 e A;
Visto l’art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione europea;
Visto l’art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all’allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto altresì il comma 3 del predetto articolo 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l’accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all’allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto l’art. 28 del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE“, ed in particolare l’art. 6, comma 2, che prevede che l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 KW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 KW/kg, (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 KW/kg), è subordinata al conseguimento della patente di categoria A da almeno due anni, fattispecie definita patente di categoria A per accesso graduale, fatta salva l’ipotesi che il candidato, di età non inferiore a 21 anni, abbia superato una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell’esame utile a conseguire, anche con accesso graduale, le patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali;
Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria A1, A2 e A, anche speciale, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere b), c) e d), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011;

Decreta:

Art. 1
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A
1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali, verte sugli argomenti di cui all’allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonché sui seguenti:
a) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;
b) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;
c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;
d) sistema sanzionatorio;
e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.
2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera “V” o “F“, a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.

Art. 2
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A
1.
La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre fasi:
a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all’allegato II, lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011;
b) esecuzione delle manovre di cui all’allegato II, lettera B, punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su percorsi conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall’allegato II, lettera B, punto 6.3. del decreto legislativo n. 59 del 2011.
2. Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.
3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme, per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi prescritti dall’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove di cui al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato negli allegati 1 e 2.

Art. 2-bis
Disposizioni in materia di aree destinate all’effettuazione dei percorsi di prova
1.
Al fine di salvaguardare l’esecuzione delle prove in sicurezza, l’area destinata all’effettuazione dei percorsi di prova, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti. Intorno all’area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti.
2.
Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.

Art. 2-ter
Abbigliamento tecnico dei candidati
Al fine di tutelare l’incolumità dei candidati, gli stessi, durante l’esecuzione delle prove di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) indossano:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;
f) paraschiena.

Art. 3
Accesso progressivo
1. Il titolare della patente di guida di categoria A1, anche speciale, che intende conseguire la patente di guida di categoria A2 o A, anche speciale, sostiene la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all’articolo 2, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al titolare di patente di guida di categoria A2, anche speciale, che intende conseguire la patente di categoria A, anche speciale.

Art. 4
Disposizioni transitorie
1. I titolari di patente di guida della categoria A per accesso graduale, anche speciale, conseguita dal 19 gennaio 2011, sono abilitati alla guida di motocicli di potenza non superiore a 25 KW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) non superiore a 0,16 KW/kg, nei due anni successivi alla data del conseguimento. Alla scadenza del biennio, gli stessi sono abilitati alla guida di veicoli di cui all’art. 116, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 285 del 1992, senza dover sostenere la prova su motociclo di corrispondente categoria.

Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2013
Il vice Ministro: Ciaccia

Allegato 1 al Decreto ministeriale del 26/09/2018

Prove di equilibrio a velocità ridotta di passaggio in corridoio stretto

1.1 Preparazione alla prova
Predisporre un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e di 2,2 metri di larghezza. All’interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza di 4 metri.
Dopo l’ultimo cono di destra che delimita il corridoio, disporre un cono alla distanza di 2,2 metri e, successivamente disporre altri 5 coni in modo da formare una figura circolare di 8 metri di diametro, al centro del quale è disposto un ulteriore cono.
Dal cono posto sul diametro orizzontale del cerchio alla distanza di 2,2 metri, disporre un cono e, da questo, predisporre un corridoio di lunghezza di 25 metri e di larghezza di 1,3 metri delimitato da coni posti a distanza di 1 metro uno dall’altro.

1.2 Svolgimento della prova
Il candidato effettua dapprima uno slalom nel primo corridoio, lasciando sulla destra il primo cono posto alla distanza di 2,2 metri dalla partenza.
Al termine dello slalom il candidato dovrà descrivere, a velocità ridotta, nel modo più regolare possibile, un percorso avvolgente il cono posto centralmente. Successivamente percorre il corridoio stretto.

1.3 Determina l’esito negativo delle prove una delle seguenti irregolarità:
a) toccare uno o più coni
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso
c) mettere un piede a terra
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità
e) impiegare un tempo inferiore a 15 secondi per completare il percorso

Allegato 2 al Decreto ministeriale del 26/09/2018

Prove di equilibrio di superamento ostacolo di frenata

2.1 Preparazione alla prova
Predisporre un corridoio di 48 metri di lunghezza e di 5,5 metri di larghezza. All’interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 20 metri, gli altri a distanza di 7 metri.
Al termine del corridoio delimitare una ulteriore area di 22 metri di lunghezza per 11 metri di larghezza; all’interno di tale area porre un cono che disti 11 metri dalla linea di fondo e 3 metri dalla linea laterale e un cono che disti 4,5 metri dalla linea di fondo e 5,5 dalla linea laterale.
A sessanta metri dalla linea di fondo disporre, orizzontalmente due delimitatori bassi (c.d. “cinesini”), distanti 1 metro l’uno dall’altro; dopo ulteriori 10 metri disporre orizzontalmente 3 coni, distanziati tra loro 32,5 centimetri e, alla stessa distanza, un delimitatore basso (c.d. “cinesino”); in corrispondenza di quest’ultimo, porne un altro delimitatore basso a distanza di 1 metro.
Dopo ulteriori 8 metri disporre due delimitatori bassi (c.d. “cinesini”), distanti 1 metro l’uno dall’altro ed infine, dopo 11,5 metri, disporre 4 coni distanziati tra loro longitudinalmente di 50 cm e lateralmente di 1,3 metri.

2.2 Svolgimento della prova
Il candidato effettua dapprima uno slalom lasciando indifferentemente, sulla destra o sulla sinistra, il primo cono.
Al termine dello slalom dovrà passare tra tre coni posti al centro della pista, quindi percorrere il secondo corridoio, passando all’interno dei coni distanziati di 1 metro ed infine arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.

2.3 Determina l’esito negativo delle prove una delle seguenti irregolarità:
a) toccare uno o più coni
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso
c) mettere un piede a terra
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità
e) arrestare il motociclo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento o che ha
superato il secondo allineamento
f) impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare il percorso.

Testo di modifica

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 settembre 2018

Nuova disciplina delle prove di valutazione  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il  conseguimento  delle  patenti  di  guida  delle
categorie A1, A2 e A. (18A06493) 

(GU n.238 del 12-10-2018)

 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», in particolare l'art. 121, che  stabilisce  che
gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente  di
guida  sono  effettuati  secondo  direttive,  modalita'  e  programmi
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 che ha  recepito
la  direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida,   in
particolare l'allegato II in materia di prove  di  valutazione  delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della  patente  di
guida delle categorie A1, A2 e A; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A»; 
  Considerata  la  necessita'  di  apportare  modifiche  al  predetto
decreto ministeriale 8 gennaio 2013 al fine di  adeguare  le  manovre
particolari oggetto di prove ai fini della sicurezza stradale di  cui
al punto 6.2 dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE; 
  Considerata altresi'  l'esigenza  di  uniformare  le  procedure  di
svolgimento  delle  prove  di  valutazione  delle  capacita'  e   dei
comportamenti organizzandole, invece  delle  sei  fasi  previste  dal
predetto decreto ministeriale 8  gennaio  2013,  in  tre  fasi,  come
stabilito  dal  decreto  ministeriale  19  dicembre   2012   per   il
conseguimento della patente di guida delle categorie B  e  BE  e  dal
decreto ministeriale  8  gennaio  2013  per  il  conseguimento  delle
patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro 
         delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 
 
  1. L'art. 2 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  8  gennaio  2013  recante:  «Disciplina  della  prova   di
controllo delle cognizioni  e  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2
e A» e' sostituito dal seguente:  «1.  La  prova  di  verifica  delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle  patenti  di
guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre
fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato  II,  lettera  B,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su  percorsi
conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B,  punto  6.3.  del
decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente,  le  prove  di
cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. 
  3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono  su  motociclo  conforme,
per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi
prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59
del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove  di  cui
al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in
conformita' a quanto indicato negli allegati 1 e 2.». 
                               Art. 2 
 
Inserimento degli articoli 2-bis e  2-ter  al  decreto  del  Ministro
  delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 
 
  1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 8 gennaio 2013  recante:  «Disciplina  della  prova  di
controllo delle cognizioni  e  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2
e A» sono inseriti i seguenti: 
    a)  «Art.  2-bis  (Disposizioni  in  materia  di  aree  destinate
all'effettuazione  dei  percorsi  di  prova).  -  1.   Al   fine   di
salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata
all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma  1,
lettera b) e' dotata di pavimentazione in  buono  stato  e  priva  di
ammaloramenti.  Intorno  all'area  dove  insistono  i   circuiti   e'
garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo  di
ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. E' fatto  divieto
di sovrapporre le aree di uno o piu' circuiti. 
    2. Il percorso  dei  singoli  circuiti  di  prova,  di  cui  agli
allegati 1 e 2, e'  delimitato  da  appositi  coni,  di  altezza  non
inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II  396  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.  I
percorsi possono anche  essere  delineati  con  strisce  orizzontali,
sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.»; 
    b) «Art. 2-ter (Abbigliamento tecnico dei candidati). -  Al  fine
di  tutelare  l'incolumita'  dei  candidati,  gli   stessi,   durante
l'esecuzione delle prove di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c)
indossano: 
      a) casco integrale; 
      b) guanti; 
      c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle; 
      d) scarpe chiuse; 
      e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia; 
      f) paraschiena.». 
                               Art. 3 
 
            Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro 
         delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 
 
  a) All'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti  8  gennaio  2013  recante:  «Disciplina  della  prova   di
controllo delle cognizioni  e  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2
e A» i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati. 
                               Art. 4 
 
           Modifiche agli allegati al decreto del Ministro 
         delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 
 
  1.  Gli  allegati  A,  B,  C,  D  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio  2013  recante:  «Disciplina
della prova  di  controllo  delle  cognizioni  e  di  verifica  delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle  patenti  di
categoria A1, A2 e A» sono abrogati e sostituiti dagli allegati 1 e 2
al presente decreto. 
                               Art. 5 
 
               Abrogazioni di disposizioni previgenti 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
    a) il decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 29 gennaio 2013; 
    b) il decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013; 
    c) il decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 28 giugno 2013. 
  Il presente decreto, assieme agli  allegati  che  ne  costituiscono
parte  integrante,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2018 
 
                                               Il Ministro: Toninelli 
                                                           Allegato 1 
 
 
 
  1.1 Preparazione alla prova 
 
  Predisporre un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e di 2,2  metri
  di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni,  il  primo
  alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza  di
  4 metri. 
  Dopo l'ultimo cono di destra che delimita il corridoio, disporre un
  cono alla distanza di 2,2 metri e, successivamente disporre altri 5
  coni in modo  da  formare  una  figura  circolare  di  8  metri  di
  diametro, al centro del quale e' disposto un ulteriore cono. 
  Dal cono posto sul diametro orizzontale del cerchio  alla  distanza
  di 2,2 metri,  disporre  un  cono  e,  da  questo,  predisporre  un
  corridoio di lunghezza di 25 metri e  di  larghezza  di  1,3  metri
  delimitato da coni posti a distanza di 1 metro uno dall'altro. 
 
 
  1.2 Svolgimento della prova 
 
  Il candidato effettua dapprima  uno  slalom  nel  primo  corridoio,
  lasciando sulla destra il primo cono posto  alla  distanza  di  2,2
  metri dalla partenza. 
  Al termine dello slalom il candidato dovra' descrivere, a velocita'
  ridotta, nel modo piu' regolare possibile, un  percorso  avvolgente
  il cono posto centralmente. Successivamente percorre  il  corridoio
  stretto. 
 
  1.3 Determina l'esito  negativo  delle  prove  una  delle  seguenti
  irregolarita': 
 
      a) toccare uno o piu' coni 
      b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso 
      c) mettere un piede a terra 
      d) coordinare in modo irregolare la guida,  dimostrando  scarsa
      abilita' 
      e) impiegare un tempo inferiore a 15 secondi per completare  il
      percorso 
                                                           Allegato 2 
 
 
  2.1 Preparazione alla prova 
 
  Predisporre un corridoio di 48 metri di lunghezza e di 5,5 metri di
  larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla
  distanza di 20 metri, gli altri a distanza di 7 metri. 
  Al termine del corridoio delimitare una ulteriore area di 22  metri
  di lunghezza per 11 metri di larghezza; all'interno  di  tale  area
  porre un cono che disti 11 metri dalla linea di  fondo  e  3  metri
  dalla linea laterale e un cono che disti 4,5 metri dalla  linea  di
  fondo e 5,5 dalla linea laterale. 
  A sessanta metri dalla linea di fondo disporre, orizzontalmente due
  delimitatori  bassi  (c.d.  "cinesini"),  distanti  1  metro  l'uno
  dall'altro; dopo ulteriori  10  metri  disporre  orizzontalmente  3
  coni, distanziati tra loro 32,5 centimetri e, alla stessa distanza,
  un delimitatore  basso  (c.d.  "cinesino");  in  corrispondenza  di
  quest'ultimo, porne un altro delimitatore basso  a  distanza  di  1
  metro. 
  Dopo ulteriori  8  metri  disporre  due  delimitatori  bassi  (c.d.
  "cinesini"), distanti 1 metro l'uno dall'altro ed infine, dopo 11,5
  metri, disporre 4 coni distanziati tra loro longitudinalmente di 50
  cm e lateralmente di 1,3 metri. 
 
  2.2 Svolgimento della prova 
 
  Il   candidato   effettua    dapprima    uno    slalom    lasciando
  indifferentemente, sulla destra o sulla sinistra, il primo cono. 
  Al termine dello slalom dovra' passare tra tre coni posti al centro
  della pista,  quindi  percorrere  il  secondo  corridoio,  passando
  all'interno dei coni distanziati di 1 metro ed infine arrestare  il
  veicolo  in  modo  che  la  ruota   anteriore   superi   il   primo
  allineamento, ma non il secondo. 
 
  2.3 Determina l'esito  negativo  delle  prove  una  delle  seguenti
  irregolarita': 
 
      a) toccare uno o piu' coni 
      b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso 
      c) mettere un piede a terra 
      d) coordinare in modo irregolare la guida,  dimostrando  scarsa
      abilita' 
      e) arrestare il motociclo con la ruota  anteriore  che  non  ha
      superato il primo allineamento o che  ha  superato  il  secondo
      allineamento 
      f) impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare  il
      percorso. 

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