Ostruisce un’altra auto: si configura il reato di violenza privata

La V sezione penale della Cassazione con sentenza n. 5358/2018 ha confermato la condanna nei confronti di un uomo che per ripicca aveva ostruito la strada impedendo ad un’altra autovettura di poter ripartire.

La suprema Corte ribadisce che il requisito della violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione. Pertanto, anche la condotta di chi ostruisce volontariamente la sede stradale per impedire ad altri di manovrare nella stessa realizza l’elemento materiale del reato in questione.

Nel caso di specie Tizio impedì a Caio di riprendere la marcia, dopo l’alterco avuto con lui, e ciò si protrasse per un apprezzabile lasso di tempo – sette/otto minuti, secondo quanto reso dal teste.

Ecco che il principio è applicabile, a parere di chi scrive per il passo carrabile ostruito da un auto in sosta, a prescindere dall’autorizzazione amministrativa, ovvero dalla sosta in seconda fila.

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