IL LIMITE DI DECURTAZIONE

2 – IL LIMITE DI DECURTAZIONE

Come già anticipato, nel caso vengano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati solo fino a 15 punti anche in presenza di neopatentati (vedi sotto la definizione) per i quali è previsto il raddoppio della decurtazione del punteggio, salvo, fra le violazioni accertate:

  • sia prevista l’applicazione della sospensione o la revoca della patente, previste alla prima violazione, anche per una sola violazione;
  • vengano superati i 15 punti con una sola violazione per effetto del raddoppio previsto per i neopatentati. Infatti, per le patenti rilasciate dopo il 1° ottobre 2003, i punti da decurtare sono raddoppiati, quando la violazione è commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente, se questa è rilasciata a soggetto che non sia già titolare di altra patente B (o superiore). I neopatentati sono quindi a rischio patente perché è sufficiente una sola grave infrazione (di quelle che comportano la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti) per la perdita totale del punteggio e la conseguente necessità di sottoporsi all’esame di revisione. Il raddoppio vale solo per la patente e non per la CQC e il CAP tipo KB.

Ogni verbale può contenere al massimo 10 infrazioni e per ogni violazione che prevede la decurtazione dei punti deve essere indicato il numero dei punti da detrarre e quindi non in modo cumulativo in quanto il trasgressore potrebbe fare ricorso non contro il verbale in toto ma solo nei confronti di singole violazioni.

 

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante
Polizia Municipale a/r

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