Gazzetta Ufficiale 22 e 23.9.17 Novità Codice della Strada

Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22/9/2017  e n. 223 del 23/9/2017 sono stati pubblicati rispettivamente il Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2017, n. 140  e Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2017, n. 141 : entrambi i decreti vanno a modificare il Codice della Strada.

Nello specifico il decreto n. 140 determina la sigla della provincia del Sud Sardegna.

Decreto Presidente della Repubblica 20/7/2017 n. 140 

Regolamento recante modifica all’appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2

Articolo 1

Modifica al comma 1-bis dell’appendice XI – articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Al comma 1-bis dell’appendice XI – articoli 255 e 256 al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, dopo le parole: «Sondrio SO» sono inserite le seguenti: «Sud Sardegna SU».

Nella Gazzetta Ufficiale  è stato pubblicato il  “Regolamento recante modifiche all’articolo 332  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada),  concernente  le competenze  dei  funzionari  del Dipartimento dei  trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti in  materia di esami di idoneità”, in vigore dall’8 ottobre p.v.
Il Decreto apporta alcune modifiche all’art. 332 del C.d.S. e abroga l’articolo  11, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013 “Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2017, n. 141 modifica l’art. 332 del C.d.S. e abroga l’articolo 11, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013 “Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente”.

Decreto Presidente della Repubblica 25/7/2017 n. 141 (G.U. 23/9/2017 n. 223)

Regolamento recante modifiche all’articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità

Articolo 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneita’»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformita’ alla normativa dell’Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all’Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneita’ di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonche’ le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.»;
c) al comma 2, le parole: «dei trasporti e della navigazione»
sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
d) al comma 3, le parole: «dei trasporti e della navigazione»
sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
2. Al Titolo IV, Parte I, la tabella IV.1 Art. 332, e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto.

 

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