La legge per il mercato e la concorrenza: le novità sul Codice della Strada

  • dopo due anni di discussione è stata approvata la legge comunemente detta …..sulla concorrenza;
  • pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto la Legge 4 agosto 2017, n. 124 con il titolo “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
  • composta da un solo articolo e ben 192 commi;
  • entra in vigore il 29 agosto p.v.;
  • porta molte novità su grandi e svariati temi fra i quali i notai, le farmacie, i dentisti, il mercato libero dell’energia, la telefonia, il trasporto pubblico, gli avvocati, le pensioni, le assicurazioni ecc.
  • Una legge importante, quanto meno nelle premesse e nelle intenzioni, che nel suo unico articolo al primo comma afferma che: “La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza”.
  • Ovviamente in questo approfondimento non si può che parlare solamente di una piccola parte di questa legge e cioè di quella parte che si riflette sugli interessi degli utenti della strada e degli organi di polizia stradale, cioè di chi deve rispettare le norme della circolazione stradale e di chi, quelle norme, deve farle rispettare.

1 – Comma 15. TESTIMONI NEI SINISTRI STRADALI

In caso di incidenti stradali con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.

Vi sono poi una serie di possibilità di indicazione dei testimoni tramite l’intervento della propria assicurazione con  tempi fissati e con le modalità stabilite.

In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste e dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati solo se risulta comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

2 – Comma 23. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 201 DEL CODICE DELLA STRADA – ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

All’articolo 201 del codice della strada,  sono inserite le parti g-ter)  e 1 quinquies che, per comodità del lettore, sono riportate di seguito prima del relativo commento.

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

In pratica è stato, come dire, legittimato il controllo istantaneo e sul campo, dei veicoli sull’assicurazione obbligatoria considerato che un numero elevato di veicoli sembra circolare senza assicurazione.  Come già previsto nello stesso articolo  del codice della strada, per altri accertamenti, è ora possibile, tramite appositi dispositivi, accertare la violazione dell’obbligo dell’assicurazione, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L’apparato, rilevata la targa, effettua il controllo immediato con l’elenco sopra richiamato, nel quale, appunto, sono compresi i veicoli non assicurati e se i dati coincidono, cioè se il veicolo oggetto di accertamento non è coperto da assicurazione scatta la sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria di cui all’articolo 193 del cds come precisa il successivo inserto.

«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193»

Il secondo inserimento precisa che in queste occasioni, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi che siano stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti, continua la parte inserita,  devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale come del resto tutti gli altri, e la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, che al momento del rilevamento quel veicolo stava circolando sulla strada.

          Occorre prendere atto che questo è il terzo inserimento di una metodica relativa all’accertamento della violazione dell’obbligatorietà dell’assicurazione obbligatoria. La prima è stata prevista dall’articolo 193 commi 4-ter e 4-quater  e la seconda dall’articolo 31 del dl 1/2012 convertito in legge 27/2012. Secondo una risposta, sicuramente ad un quesito,  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data  21 luglio 2015 ha precisato che la prima metodica era operativa mentre non lo era ancora la seconda mancando ancora adempimenti normativi che, a tutt’oggi, non risultano ancora essere stati emanati. Ed è appunto su questa seconda via che si interseca con la terza, di cui si parlerà più avanti, che la dottrina si sta schierando in maniera difforme nel senso che mentre alcuni confermano la risposta ministeriale altri affermano che il ministero è andato avanti e che il famoso elenco, ora, esiste ed è consultabile.

Comunque, all’emanazione di questa terza “via” viene da chiedersi se non era il caso di trovare una ed una sola via di uscita per questo controllo e se questa terza via sia o meno operativa quanto meno al momento in cui questa norma entrerà in vigore e cioè il 29 agosto p.v. Intanto c’è da chiedersi se i dispositivi di cui servirsi siano quelli attuali e già in dotazione agli organi di polizia stradale o se ne devono essere omologati altri per tali servizi, visto che nella risposta ministeriale sopra richiamata si faceva espresso riferimento a “apparecchiature….riferite allo specifico utilizzo”. In particolare c’è da chiedersi se quell’elenco  in cui sono riportati i veicoli non coperti da assicurazione esista o meno, e nel caso esista, se sia affidabile cioè se sia oggettivo e aggiornato. Preme anche farsi un’altra serie di domande, piuttosto articolate, se cioè questi accertamenti possano essere fatti in centro abitato e/o fuori centro abitato e, in questo secondo caso, se solo nei tratti di strada individuati dal Prefetto e comunque, se con veicolo in transito o anche con veicolo in sosta. Insomma forse la soluzione è più semplice del previsto e le problematiche sollevate non hanno motivo di esistere per cui non resta che attendere le opportune indicazioni dagli organismi competenti anche se, poi, ci sarà qualcuno che le contesterà ma questo….fa parte del gioco. Chi scrive, anche se qualche volta le ha mal digerite, ha sempre seguito le indicazioni ministeriali ed ha sempre consigliato di seguirle perché in ultima analisi, se errate, c’era a chi addossare la colpa.

 

3 – Commi 57 e 58. LIBERALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI DAL 10.9.2017

In tema di notifiche e spedizioni di atti giudiziari la legge elimina la riserva di Poste Italiane aprendo le porte anche ai privati, apportando modifiche nei confronti del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

La norma precisa che:

Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all’articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
b) l’articolo 4 e’ abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
c) all’articolo 5, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi.»;

d) all’articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all’articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

e) all’articolo 21, il comma 3 e’ abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorità nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità’ l’Autorità’ determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

La situazione non appare del tutto chiara. Si comprende, a parere dello scrivente, che con il 10 settembre prossimo decada il monopolio di Poste italiane dei servizi inerenti le notifiche e comunicazioni di atti giudiziari (legge 890/1982) e delle violazioni del Codice della strada, consentendo, quindi,  ai Comuni, e non solo, di conseguire anche notevoli risparmi dal momento che non ci sarà più il monopolio ma un libero mercato. Resta fermo, però, che, per effettuare questi servizi, i privati debbono essere in possesso della relativa licenza, licenza che verrà rilasciata dopo che l’apposita Autorità nazionale di regolamentazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, avrà stabilito i requisiti e i relativi obblighi. In pratica il servizio verrà ancora effettuato da Poste Italiane finché i privati non avranno ottenuto la prescritta licenza.

4 – Comma 183. NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS IN LOCAZIONE DI PROPRIETÀ DI ALTRE IMPRESE ESERCENTI LA MEDESIMA ATTIVITÀ

          All’articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il 3 bis. Si riporta solo nella parte che interessa l’articolo con il comma inserito (in grassetto) senza dover aggiungere nulla in proposito.

Art. 84.

Locazione senza conducente

  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.
  2. È ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
  1. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

«3-bis. L’impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione».

 

5 – ASSICURAZIONI

Un nutrito numero di commi portano moltissime novità nell’interesse del cittadino, da quella del tacito rinnovo dell’assicurazione per le polizze danni da poco tempo cassato, per quanto non si comprenda il motivo del suo reinserimento, a quella dell’installazione della scatola nera (che sarà a spese della compagnia) i cui dati registrati avranno pieno valore di prova, a sconti in favore del consumatore che accetti determinate condizioni.

 

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
17. 8. 2017

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