IL CONTROLLO DEI VEICOLI STRANIERI (1°parte)

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CHI PUÒ CIRCOLARE IN ITALIA ?

I veicoli extracomunitari possono circolare in Italia, in regime di importazione temporanea, solo ed

esclusivamente per un periodo di 6 mesi non continuativi.

Devono essere utilizzati solo per uso privato e non commerciale, posso essere condotti solo dal proprietario (intestatario carta di circolazione) o da un parente del proprietario, entro il terzo grado di parentela.

Nel caso in cui alla guida vi sia una persona diversa dal proprietario, questo deve, necessariamente, essere residente in un paese extracomunitario, inoltre, dovrà essere munito di apposita delega a condurre il veicolo.

Tali prerogative, affinché si possa beneficiare della temporanea importazione del veicolo, vengono dettate dalla Convenzione di New York, resa esecutiva nell’ordinamento italiano, dalla legge 1164/57 e dalla direttiva CEE 83/182.

Ogni violazione è sanzionabile ai sensi dell’art. 282 del T.U.L.D. (contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali ) e art. 292 del T.U.L.D. ( sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine ) in riferimento all’art. 216 del T.U.L.D. (importazione e esportazione temporanea di veicoli in uso privato).

Le violazioni degli articoli predetti comportano, sempre, l’applicazione del sequestro, ai fini della confisca, del veicolo, ai sensi dell’art. 301 del T.U.L.D. ( delle misure di sicurezza patrimoniali – nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto ovvero il profitto).

Al fine di una giusta applicazione delle norme citate, è opportuno evidenziare che le sanzioni previste dagli articoli menzionati, sono state depenalizzate dal D.Lvo 507/99, sempreché, i diritti dovuti (dazio e iva) non superino il valore, di sette milioni settecentoquarantacinquemila delle vecchie lire.

 

COME POSSO APPLICARE LE SANZIONI ?

 Come da Convenzione, i veicoli extracomunitari, possono tranquillamente circolare all’interno del territorio italiano, per far ciò, devono, necessariamente, assolvere agli obblighi doganali; non è dovuto alcun diritto per i veicoli di proprietà e condotti da residenti in paesi extracomunitari.

A questo proposito, è giusto recepire cosa si intende per “ diritti dovuti allo Stato italiano “, i quali sono :

– Il pagamento dei dazi ;

– Il pagamento dell’ IVA ;

il calcolo dei due tributi riveste un’importanza fondamentale, in quanto, a seconda della somma dovuta, la sanzione da applicare, potrà essere :

– amministrativa ;

– penale ;

Gli articoli del T.U.L.D. di riferimento, per la giusta applicazione delle sanzioni, relative alla violazione degli obblighi di importazione temporanea dei veicoli, per uso privato, sono il 282 e 292. Come anticipatamente detto, il D.Lvo 507/99 ha depenalizzato i reati previsti dai predetti articoli, pertanto, le fattispecie penali ricorrono esclusivamente nelle seguenti condizioni :

  1. a) ammontare dei diritti di confine (evasi o che si tentava di evadere) superiore a 7.745.000 milioni di vecchie lire ;
  2. b) ammontare dell’IVA evasa (o che si tentava di evadere) superiore a 7.745.000 milioni di vecchie lire
  3. c) aggravanti di cui all’art. 295 TULD, secondo comma
  4. d) contrabbando ad oggetto tabacchi lavorati esteri ( art. 25, comma 5° del D.Lvo 507/99).
  5. LE MODALITÀ DI CALCOLO DEI DIRITTI DOVUTI (DAZIO E IVA)

Valore autovettura (mediante consultazione eurotax): 4.000 euro

Valore dazio: 10%

Valore IVA: 22%

QUALI ATTI COMPILARE ?

 Gli atti da compilarsi  possono essere sia amministrativi e che di natura penale, cambiando a seconda del caso operativo che di volta in volta andremo ad affrontare.

Di seguito si cercherà di specificare al meglio le situazioni possibili che si possono, di volta in volta, verificare su strada e la relativa modulistica da compilarsi.

Come ampiamente detto, la prima distinzione che un operatore di Polizia deve fare, è quella di riuscire a distinguere, nettamente, le violazioni amministrative da quelle di natura penale.

 

ESEMPI PRATICI: stranieri
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di Marco Massavelli
Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)

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