Radio auto ad alto volume: è reato
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Quante sono le persone che amano “attrezzare” la loro auto con potenti autoradio?!
Chi non ha mai “sentito” transitare nei propri pressi discoteche viaggianti?! Chi, in questi casi non si è chiesto come faccia il conducente dell’auto a sopravvivere ad un volume audio così alto tanto da percepirlo eccessivo lo è anche all’esterno!?
L’audio eccessivo in strada è regolamentato sia dal Codice della Strada che dal Codice Penale.
L’art. 155 c. 3 del Codice della Strada recita:” Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento. ” Il Regolamento a sua volta stabilisce “60 LAeq dB misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo” La sanzione prevista (anno 2016) è di 41 euro.
La previsione penale compresa nell’art. 659 invece, non prevede una misurazione del volume che stabilisca se il comportamento tenuto, ossia il disturbo di una pluralità di persone durante il riposo o le loro attività sia stato compiuto.( Leggi l’approfondimento relativo all’art. 659 C.P.)
E’ per questo articolo che il conducente del veicolo che circolava tenendo a “palla” il potente impianto stereo della sua auto, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria che lo ha condannato a 300 euro di ammenda oltre le spese processuali. Il condannato è ricorso in Cassazione reclamando, tra l’altro, proprio la mancata misurazione tecnica dell’emissione sonora. I giudici di Cassazione, nel confermare la sentenza di merito condannando il ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro 1000, afferma che i testimoni escussi durante l’iter processuale, il sequestro del potente impianto acustico effettuato dalla Polizia Giudiziaria e la relazione di uno dei due agenti di P.G. fossero sufficienti per stabilire che l’imputato abbia posto in essere la condotta prevista e punita dall’art.659 del C.P.
Di seguito la sentenza.