Veicoli per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96 Avviso 1/10/2013 n. 36 prot.24071

guida accompagnata

Avviso Ministero delle Infrastrutture e trasporti 1/10/2013 n. 36 prot.24071
Oggetto: Veicoli per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96

Si fa seguito alla circolare prot. n. 5306 del 28.2.2013, in materia di veicolo per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96, con la quale – tra l’altro – si è disposto che: “nelle more della predisposizione delle modifiche al citato DM n. 317 del 1995, sotto il profilo della dotazione veicolare delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, per le esercitazioni e per l’esame per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96 e ammesso l’uso dei veicoli di proprietà dell’allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l’uso. In sede di esame, tale ultima circostanza e comprovata dall’esibizione di una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”.
Diversi Uffici hanno rappresentato l’assenza di disposizioni al riguardo, a far data dal 1 luglio u.s.. Altri UMC, pur in assenza di espressa proroga, hanno correttamente ritenuto le stesse prorogate, essendone l’esplicito presupposto nella “predisposizione delle modifiche al citato DM n. 317 del 1995, sotto il profilo della dotazione veicolare delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica.”.
Pertanto, a chiarimento di ogni dubbio interpretativo, si dispone che le predette istruzioni sono prorogate fino a diversa comunicazione di questa Direzione generale.

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