Trasporto rifiuti: omesso o ritardato versamento dei diritti annuali di iscrizione Cass. pen. Sez. III, Ord. 04-12-2013 n. 48494

L’omesso o il ritardato versamento dei diritti annuali di iscrizione comporta la automatica sospensione del titolo abilitativo, con la conseguenza che il soggetto o l’impresa che continua a svolgere la propria attività, dopo la scadenza del termine per il relativo pagamento, commette reato.

Il ricorrente richiama un indirizzo minoritario secondo il quale deve escludersi l’illiceità del trasporto di rifiuti in caso di mancato o ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione poichè la sospensione non opera automaticamente, ma richiede l’adozione di uno specifico provvedimento (Sez. 3^ n. 9490, 3 marzo 2009). Tale decisione si pone in consapevole contrasto (già segnalato dall’Ufficio del Massimario con relazione n. 38/09 del 27 maggio 2009) con altre decisioni di segno opposto, secondo le quali l’omesso o il ritardato versamento dei diritti annuali di iscrizione comporta la automatica sospensione del titolo abilitativo, con la conseguenza che il soggetto o l’impresa che continua a svolgere la propria attività, dopo la scadenza del termine per il relativo pagamento, commette reato

Rosa Bertuzzi

(omissis)

1. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 30.11.2012, ha condannato D.L.L. alla pena dell’ammenda, riconoscendolo colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per aver effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (calcinacci e materiale di risulta in cemento armato) in assenza del prescritto titolo abilitativo (in (OMISSIS)). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rappresentando che il giudice non avrebbe tenuto conto della documentazione depositata dall’imputato e delle sue dichiarazioni, che dimostrerebbero come egli risultasse, all’atto del controllo, regolarmente iscritto all’Albo Gestori ambientali della Regione Abruzzo ed avesse provveduto al pagamento della relativa tassa di iscrizione per l’anno in corso (2008), così superando quanto affermato dall’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto alla verifica nel corso della sua deposizione testimoniale. Osserva, inoltre, che seppure egli non avesse pagato la tassa di iscrizione, non avrebbe comunque potuto essere chiamato a rispondere del reato contestato come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. Lamenta, infine, l’eccessività della pena inflittagli. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. All’odierna udienza il difensore ha eccepito l’intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha articolato le proprie censure esclusivamente in fatto, richiamando atti del procedimento il cui accesso è notoriamente precluso a questo giudice di legittimità e richiedendo, sostanzialmente, una valutazione alternativa delle risultanze processuali. Tale evenienza impedisce, di per sè, all’impugnazione di superare la soglia dell’ammissibilità, ma deve comunque rilevarsi che, in ogni caso, le argomentazioni sviluppate si pongono in palese contrasto con le risultanze probatorie valorizzate dal giudice del merito.
4. Osserva in fatti il Tribunale che l’imputato aveva esibito alla polizia giudiziaria, all’atto del controllo, una “licenza” per il trasporto di rifiuti che, da accertamenti successivi, risultava sospesa a far data dal 12 giugno 2008 per il mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, circostanza che il teste escusso aveva confermato e che non assumevano rilevanza le dichiarazioni rese nel corso dell’esame dall’imputato, il quale aveva sostenuto di non aver ricevuto alcuna comunicazione dell’avvenuta sospensione. A fronte di tali precise argomentazioni il ricorrente oppone, del tutto apoditticamente, il riferimento ad un non meglio specificato certificato depositato in atti ed altrettanto vaghi riferimenti alle proprie dichiarazioni. Si tratta, dunque, di censure inammissibili anche per la loro evidente inconsistenza e genericità che non intaccano minimamente il sintetico ma completo percorso argomentativo seguito dal giudice del merito, il quale ha chiaramente indicato la intervenuta sospensione del titolo abilitativo, la data di adozione del relativo provvedimento e le ragioni della sospensione. Va inoltre aggiunto che la verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, della sua validità, dell’esistenza di eventuali provvedimenti di sospensione è operazione estremamente semplice, potendosi effettuare mediante libero accesso, via internet, al database dell’Albo Gestori, ove è possibile ricavare, oltre allo stato dell’iscrizione, anche altre informazioni quali, ad esempio, la tipologia di rifiuti gestiti, con relativo codice CER, le targhe dei mezzi utilizzati per il trasporto ed il loro tipo ed altro ancora.
5. L’esistenza di un formale provvedimento di sospensione rende poi evidente la inconferenza del richiamo ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte effettuato in ricorso. Il ricorrente richiama, infatti, un indirizzo minoritario secondo il quale deve escludersi l’illiceità del trasporto di rifiuti in caso di mancato o ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione poiché la sospensione non opera automaticamente, ma richiede l’adozione di uno specifico provvedimento (Sez. 3^ n. 9490, 3 marzo 2009). Tale decisione si pone in consapevole contrasto (già segnalato dall’Ufficio del Massimario con relazione n. 38/09 del 27 maggio 2009) con altre decisioni di segno opposto, secondo le quali l’omesso o il ritardato versamento dei diritti annuali di iscrizione comporta la automatica sospensione del titolo abilitativo, con la conseguenza che il soggetto o l’impresa che continua a svolgere la propria attività, dopo la scadenza del termine per il relativo pagamento, commette reato (Sez. 3^, n. 24467, 21 giugno 2007; Sez. 3^, n. 26923, 16 giugno 2004). Nella fattispecie, tuttavia, la questione non si pone, atteso che, come si è già detto, un provvedimento di sospensione risultava già adottato, con la conseguenza che, pur volendo considerare l’indirizzo interpretativo suggerito in ricorso, il trasporto illecito di rifiuti risultava in ogni caso configurabile.
6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello delversamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 C.P.P., ivi compresa la prescrizione (Sez. 4^, n. 18641, 22 aprile 2004).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013

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