Dichiarazione Elezione di domicilio

togheIl verbale di dichiarazione/elezione di domicilio è l’atto fondamentale al fine di poter effettuare le notifiche relative al procedimento penale instaurato o instaurando. Con la compilazione dell’atto predetto l’indagato, ovvero l’imputato, comunica dove vuole che lo raggiungano gli atti relativi al procedimento, dei quali deve avere assoluta notizia tanto che, l’iter previsto dalla normativa per effettuare la notifica anche quando la persona è irreperibile o tale vuol farsi credere con l’intento di ostacolare le fasi procedurali, è tale che il procedimento non si arresti.
Qualcuno confonde quest’atto, quando richiesto dal giudice o dal pubblico ministero, come una formalità con la quale, chi sta redigendo il verbale di dichiarazione/elezione di domicilio stia, egli stesso, denunciando direttamente la persona oggetto dello stesso, sentendosi quindi “responsabile” di qualcosa che non conosce e del quale, di conseguenza, non sa dare ragguagli.
E’ comunque vero che l’atto predetto coincide, nell’attività propria di P.G., con il primo atto nel quale interviene la persona indagata che deve essere informata circa il fatto che si stanno svolgendo indagini a suo carico. Appare evidente che nella fase iniziale dell’indagine, l’esecuzione dell’atto può non prevedere il reato per il quale si ritiene essere coinvolto il dichiarante in quanto la qualificazione del reato compete al Pubblico Ministero ed è quindi possibile evitare di specificare questo aspetto e ancora specificare i fatti oggetto di indagine – tali fatti sono in questa fase coperti da segreto istruttorio. E’ altresì importante non procedere al Verbale di dichiarazione/elezione di domicilio quando si prospetti la necessità di procedere a attività di intercettazione, perquisizione e simili.

Al contrario, al momento della citazione quale imputato, considerata la necessità che l’interessato sia cosciente dell’avvio dell’iter giudiziario a suo carico,  per quali reati e fatti viene giudicato è prevista la redazione del verbale di elezione di domicilio completo di articoli e descrizioni fatti come da rinvio a giudizio.
La dichiarazione ovvero l’elezione di domicilio hanno tra loro una sostanziale differenza:

  • è dichiarazione di domicilio quando l’indagato indica, quale luogo di notifica, la propria residenza o dove svolge l’abituale attività lavorativa;
  • con elezione di domicilio l’indagato indica una persona diversa e quindi un luogo diverso da quelli sopra indicati dove vuole ricevere le notifiche.

Per redigere il predetto verbale è necessario provvedere alla completa identificazione dell’indagato con le modalità previste dall’art. 66 c.p.p. quindi, evidenziandolo nell’atto, è indispensabile:

  • avvertirlo che, quale indagato, ha l’obbligo di comunicare ogni cambiamento di domicilio dichiarato o eletto;
  • informarlo che in caso di rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio ovvero di mancata comunicazione della variazione, gli atti verranno notificati al difensore di fiducia, se scelto, ovvero a quello d’ufficio se non nominato.
AGGIORNAMENTO 2017

A seguito dell’introduzione, ad opera della legge n.103/2017 del comma 4 bis dell’art. 162 c.p.p., il quale prescrive che “l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore “domiciliatario”, ne consegue quindi che il verbale  di elezione/dichiarazione di domicilio deve contenere delle ulteriori integrazioni fermo restando la comprensione dell’atto anche per coloro che parlano una lingua straniera. A tal fine si allegano le circolari emanate dalle varie Procure partendo dalla più recente della Procura della Repubblica di Roma, integrata dai modelli di elezione di domicilio da adottare anche nelle principali lingue straniere.

Rosaria Roberta Buscia

 

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