Photored: dalle foto ero al limite dell’intersezione

Salve mi chiamo Gaetano ed ho preso una multa con Photored 17/a, ho visto le foto ed ho notato che nella prima foto non ho oltrepassato la linea di arresto e nella seconda ero al limite dell’intersezione, se faccio ricorso al prefetto ho qualche possibilità? Grazie

RISPOSTA

Per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura elettronica di rilevamento delle violazioni alle norme del c.d.s., è necessario verificare quanto stabilito dal decreto di approvazione dello specifico documentatore fotografico.
Il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “Photored F17A”, della ditta Italtraff s.r.l., è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto dirigenziale n. 430, del 27 gennaio 2000, con conferma dell’approvazione, in data 18 marzo 2004, con decreto dirigenziale n. 1130.
Con voto n. 21/2004, del 18 febbraio 2004, la V° Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere secondo il quale per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica devono ricorrere determinate condizioni:
l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;
l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;
in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;
è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.
La V° Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , con il voto n. 21/2004, ha espresso parere secondo cui il dispositivo denominato “Photored F17A” risulta coerente con le condizioni indicate, per cui lo si ritiene idoneo anche al funzionamento senza la presenza degli organi di polizia.
Secondo il decreto n. 1130 citato, il dispositivo denominato “Photored F17A” , senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:
l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;
l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;
l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.
Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
Considerati i requisiti che l’apparecchiatura deve possedere per il suo corretto funzionamento, non bisogna fare altro che verificare che tali requisiti e condizioni siano state tutte rispettate nell’accertamento oggetto del quesito.
Nel caso in cui si constati che anche solo una delle citate condizioni non siano state rispettate nell’accertamento della violazione, è possibile proporre ricorso alla competente Autorità Amministrativa (Prefetto) o Giudiziaria (Giudice di Pace) competenti per territorio, descrivendo e motivando, dal punto di vista giuridico, in maniera precisa e dettagliata, la ritenuta illegittimità dell’accertamento eseguito, con ottime possibilità di vedersi accogliere il ricorso, e archiviare il verbale di contestazione della violazione.

dott. MASSAVELLI Marco
Febbraio 2010

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