Segnalazione Autorità garante della concorrenza e del mercato 24/6/2013 Osservazioni in relazione pneumatici degli autoveicoli per la marcia stradale su neve o ghiaccio

calze da neve

calze da neve

Segnalazione Autorità garante della concorrenza e del mercato 24/6/2013 n. AS1060
Osservazioni in relazione all’attività di produzione e vendita di dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli per la marcia stradale su neve o ghiaccio

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni al fine di favorire una più completa tutela della concorrenza e del mercato in relazione all’attività di produzione e vendita di dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli, per la marcia stradale su neve o ghiaccio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento dei dispositivi in tessuto (le cosiddette calze da neve o snow sock).
In particolare, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 (recante Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2, pubblicato nella G.u.r.i. n. 185 del 10 agosto 2011, di seguito il Decreto) prevede tre modalità per attestare la conformità dei prodotti antisdrucciolevoli ad assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
La prima è la certificazione di conformità alla norma Uni 11313, che fa presupporre di per sé la costruzione a regola d’arte dei prodotti (articolo 1 del Decreto).
La seconda è la certificazione di conformità alla norma austriaca öNorm V5117, che fa presupporre di per sé la soddisfazione dei requisiti per il riconoscimento dei dispositivi legalmente commercializzati in altro Stato Membro (articolo 2 del Decreto).
La terza possibilità di riconoscimento non prevede, invece, alcuna norma specifica cui conformarsi, ma si basa sul duplice requisito che i prodotti in questione: (i) siano legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea1, e (ii) garantiscano, anche attraverso “adeguati mezzi di attestazione”, un livello di sicurezza, di affidabilità e di informazione all’utilizzatore equivalente (articolo 2 del Decreto).
In tal caso, in assenza di uno specifico marchio di conformità, l’articolo 2 del Decreto prevede che si possa ricorrere ad “altro mezzo che ne dimostri ed attesti l’idoneità all’uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l’affidabilità ed i livelli di informazione per l’utente equivalenti”.
Infine, il Decreto dispone che la predetta valutazione di equivalenza venga effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’uopo applicando le procedure previste dal Regolamento (Ce) n. 764/08 del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 2 del Decreto).
Le calze da neve possono costituire dei sistemi antislittamento per la marcia stradale su neve o ghiaccio alternativi rispetto ai prodotti tradizionali, rappresentati dalle catene metalliche da neve e dagli pneumatici invernali.
La disponibilità per il consumatore di questa terza tipologia di dispositivi supplementari di aderenza amplierebbe le possibilità di scelta per il consumatore, consentendogli di beneficiare di una più completa varietà di prodotti sotto profilo del rapporto qualità/prezzo e delle altre caratteristiche dei prodotti stessi2, con conseguenti ricadute positive sotto il profilo concorrenziale.
Al riguardo, le evidenze raccolte indicano tuttavia il perdurare, per il caso dell’Italia, di una barriera all’entrata di tipo amministrativo, che si concretizza nella mancata effettuazione di fatto di verifiche tecniche di equivalenza e nella previsione comunque di criteri generali tendenzialmente ostativi al riconoscimento dei prodotti in tessuto.
Tale barriera ha quale effetto concreto il mancato ingresso, nel mercato dei dispositivi supplementari di aderenza per autoveicoli, dei sistemi antisdrucciolevoli in tessuto quali prodotti concorrenti a quelli già esistenti (catene metalliche e pneumatici da neve).
Diversamente, risulta che in più Paesi europei i vari produttori di calze da neve commercializzano i propri prodotti, esercitando così una pressione concorrenziale sui sistemi tradizionali di aderenza per la marcia su neve e ghiaccio. A fronte di ciò, il Regolamento (Ce) n. 764/08 -espressamente richiamato dal Decreto- pone una sorta di presunzione di validità del riconoscimento reciproco, tra Stati Membri, dei rispettivi prodotti legalmente commercializzati, stabilendo precise norme e procedure da rispettare per il diverso caso di una decisione che ostacoli la libera circolazione delle merci.
In relazione alla barriera amministrativa di cui trattasi, e considerato quanto precede, non sembrano rinvenirsi elementi tali da escludere a priori la sicurezza dei prodotti in questione soltanto in ragione del tipo di materiale impiegato (tessuto), sicurezza che occorre invece valutare caso per caso in relazione ai diversi specifici prodotti sottoposti a valutazione.
L’Autorità ritiene necessario sottolineare come la rappresentata impossibilità dei dispositivi antipattinamento in tessuto di ottenere la conformità alle norme Uni 11313 e öNorm V5117 rischi di tradursi in un’ingiustificata barriera all’ingresso nel mercato di una terza tipologia di dispositivi di aderenza su neve, concorrente rispetto alle due già presenti (catene metalliche da neve e pneumatici invernali).
In quest’ottica, si sottolinea dunque la necessità di esperire ogni valutazione di adeguatezza tecnica sui prodotti in tessuto, senza prevedere criteri che possano essere soddisfatti soltanto da una particolare tipologia di materiale costruttivo (ad esempio i metalli). In alternativa, si segnala l’opportunità di integrare il Decreto con una elencazione (dinamicamente aggiornata nel tempo) del dettaglio di tutte le certificazioni, anche estere, e diverse dalle già citate Uni 11313 e öNorm V5117, che consentano di presumere l’adeguatezza tecnica dei prodotti.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confida che i principi concorrenziali sopra formulati e le osservazioni ivi svolte possano essere tenuti in debita considerazione, allo scopo ultimo di favorire un più corretto confronto competitivo tra operatori nel mercato della produzione e vendita di dispositivi supplementari di aderenza per autoveicoli per la marcia stradale su neve o ghiaccio.
La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 287/90.

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