MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
Circolare Div. 6 Prot. 7053
Roma, 26 gennaio 2009
OGGETTO: Chiarimenti in merito alla Circolare n. M.C.T.C. n. 16/1971.
Da parte di numerosi Uffici provengono richieste di chiarimento in
relazione alla circolare ex M.C.T.C. n. 16/71 con la quale si
fornivano indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui si
fosse rilevato che la patente di guida fosse rimasta priva di
validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo.
Onde evitare trattamenti difformi, la succitata circolare, alla
quale si sono attenuti tutti gli Uffici Provinciali, indicava in tre
anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva
opportuna la revisione della patente.
Alla luce di quanto è emerso dal contenzioso determinato
dall'applicazione della citata circolare, si ritiene che la suddetta
interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di
giudizio nel senso sotto indicato.
1) La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta
si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la
valutazione va fatta caso per caso tenendo conto
delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del
ritardo nella richiesta di conferma.
Peraltro già la circolare n. 16/71 consentiva di avvalersi di una
serie di elementi di giudizio in possesso dell'Ufficio.
2) L'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto
dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi
degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.
3) In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà
dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla
guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal
fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di
terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto
utile allo scopo, ecc.
4) Non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali
adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi
in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per
mancato recapito della stessa.
Si prega di attenersi alle suindicate indicazioni anche per i ricorsi gerarchici pendenti.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli