IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

Cerca in Chiedi al Vigile
Vai ai contenuti

Menu principale:

termini_notifica

Notifiche ricorsi

La notifica nei 150 giorni previsti dall’art. 201 del CDS, è posto quale adempimento amministrativo, che in questa fase non può essere considerato termine processuale.       La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 si riferisce ai termini processuali ed esattamente detto Supremo Organo giudiziario ha precisato: ”…per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzicchè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (v. per tutte Cass. 13 aprile 2004 n. 7018).”
     E’ quanto stabilito dal Giudice di Pace di Taranto nella sentenza in data 19.04.2007
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

       nella persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
        nella causa civile iscritta in primo grado al R.G. n. 10485/06 avente per oggetto:
       Opposizione a sanzione amministrativa avversa il verbale di contestazione n. 8100T/2006/P, redatto dalla P.M. del Comune di M., promossa da
      G. BEATRICE, nata a M. ed ivi residente, rappresentata e difesa - giusta mandato a margine dell'originale del presente atto - dall'Avv. Anna Maria C., elettivamente domiciliata ai fine del presente giudizio nel di lei studio                          Opponent e-ricorrente
CONTRO
     COMUNE DI M., in p. del Sindaco pro-tempore,          Opposto- resistente
Conclusioni  per 1'opponente:
 “…previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, voglia dichiarare invalido, inesistente o nullo l'impugnato verbale di contestazione n. 8100T/2006/P, notificato in data 07.11.2006, e tutti gli atti presupposti e conseguenti, per le motivazioni esposte in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Conclusioni per il Comune opposto:
“…disattesa ogni contraria istanza, accertata la legittimità dell'accertamento ín attenzione, voglia rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

          Con atto depositato in data 29.12.2006 la sig.ra Beatrice G., in qualità di proprietaria  si opponeva al pagamento della sanzione di cui al verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 8100T/2006/P, che in data 07.11.2006 il Comune di M. le aveva contestato per la violazione dell'art. 7 commi l/f e 15 C.d.S., presuntivamente commessa in data 05.06.2006, in Viale Magna Grecia snc - nel piazzale antistante lo stadio comunale in M., poiché il conducente dell'auto tgt. BR…KY avrebbe lasciato il veicolo in sosta a pagamento senza esporre la ricevuta comprovante il corrispettivo pagato.
      In via preliminare e pregiudiziale, eccepiva la ricorrente l’avvenuta estinzione del diritto alla contestazione della violazione al CDS per inosservanza del termine di legge, per cui l’Ente opposto era decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa.
Nel merito, la ricorrente, senza rinunciare alla doglianza di cui sopra, eccepiva l'inesistenza dell'illecito per un duplice ordine di ragioni.
       In primo luogo poiché l'odierna istante era venuta a conoscenza dell'addebito elevatole soltanto in data 07.11.2006, con la notificazione del verbale per cui il presente giudizio, in secondo luogo eccepiva l'assenza di segnaletica orizzontale di delimitazione dell'area di sosta a pagamento e l'assenza di qualsivoglia informazione all'utenza della strada che la detta area richiedesse il pagamento della sosta.
In particolare, l'area di sosta de qua, a differenza di altra zona limitrofa, che presenta le strisce blu delimitanti gli spazi di sosta a pagamento, si presentava come un'area non asfaltata, con pietrisco e tufo, priva di qualsivoglia griglia di sosta ed altra opportuna ed indispensabile segnaletica.
 Disposta la comparizione delle parti, il Comune di M., depositava  in data 17.04.07 la documentazione prescritta dall'art. 23 della legge n. 689/81, con allegata la nota in data 15.04.2007, prot. 2253/VER/P.M., nella quale nel merito si controdeducevano puntualmente le eccezioni di nullità contenute nell’atto della ricorrente con richiami giurisprudenziali di merito e di legittimità.
In particolare la censura non appariva fondata in quanto l'accertamento della violazione era stato realizzato in data 5 giugno 2006, mentre l'invio all'ufficio postale per la notifica era avvenuto in data 16 ottobre 2006 come si evinceva dalla documentazione in atti, per cui il tempo intercorso tra le date di cui innanzi era di giorni 132 cioè nei termini previsti dal art. 201 del vigente C.d.S.
Precisava, inoltre, la nota del Comune che la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n 13970 del 26 luglio 2004, aveva sancito il principio che ai fini della notifica, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 447 del 2002, si intendeva perfezionata dal lato del richiedente al momento del affidamento dell’ atto all'ufficio postale che funge da tramite e da lato del destinatario alla data di ricezione del atto.
     Con riferimento alla mancanza di segnaletica orizzontale di delimitazione delle aree di sosta, eccepita dalla ricorrente, la stessa eccezione, secondo il Comune,  era da ritenere palesemente infondata, poiché la stessa area era delimitata tutta intorno da un marciapiede, e per accedervi all'interno vi era un unico accesso, all’ingresso del quale era ubicato apposito segnale verticale, che indicava che la sosta nell’area era a pagamento, non essendo necessaria di conseguenza alcuna segnaletica orizzontale.
     La causa era istruita con il deposito da parte del ricorrente dell’originale e dell’attestazione della consegna del plico raccomandato in data 07.11.2006 del verbale di contestazione  e da parte del Comune opposto con copia conforme all'originale del P.V. e        copia della prova della avvenuta notificazione.
     All’udienza del 19.04.2007 compariva il difensore della ricorrente, che si riportava al ricorso, chiedendone l’accoglimento e depositando copia della sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2004. Nessuno compariva per il Comune opposto.
      Precisate le conclusioni, discussa la causa, la stessa era decisa sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, con lettura del dispositivo e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
      Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, per essere stato depositato nei termini, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi,  sia in diritto che nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
      In via preliminare, si deve confermare altresì la rituale costituzione del Comune opposto, anche con il solo invio o deposito della documentazione, in virtù di quanto stabilito dalla  Corte Cost.le, con la sentenza in data 18/03/2004, dichiarando: “ Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.(Corte cost., 18/03/2004, n.98).
        Se il deposito del ricorso può avvenire tramite il servizio postale, anche la costituzione dell’Ente opposto può avvenire tramite lo stesso servizio postale, trattandosi di procedimento speciale disciplinato dagli articoli 22 e 23 della legge nr. 689 /81..
        Nel merito, si esamina, anzitutto l’eccezione della ricorrente dell’avvenuta estinzione del diritto alla contestazione della violazione al CDS da parte del Comune opposto per inosservanza del termine di legge, riferito all’art. 201 CDS.
        Prevede detto 1° comma:” Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento…”.
        Aggiunge il 5° comma dello stesso articolo: “  L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.
 Il Comune ha sostenuto la regolarità della notifica avvenuta nel termine di 150 gg., poiché l'accertamento della violazione è avvenuto in data 5 giugno 2006, mentre il deposito all'ufficio postale per la notifica è stato eseguito in data 16 ottobre 2006, per cui il tempo intercorso tra le date di cui innanzi era da considerare di giorni 132, cioè nei termini previsti dal art. 201 del vigente C.d.S.
     Invero, questa tesi difensiva del Comune è infondata, in quanto la notifica nei 150 giorni previsti dall’art. 201 del CDS, è posto quale adempimento amministrativo, che in questa fase non può essere considerato termine processuale. La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 si riferisce ai termini processuali ed esattamente detto Supremo Organo giudiziario ha precisato: ”…per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzicchè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (v. per tutte Cass. 13 aprile 2004 n. 7018).”
      Orbene nella fattispecie che ci occupa, con l'opposto verbale è stata contestata una violazione presuntivamente commessa in data 05.06.2006 ed il verbale è stato notificato in data 07.11.2006 ovvero oltre il termine di legge, per cui l’Ente opposto é decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa, per indiscutibile superamento del termine di legge.
      Anche l’altro motivo di annullamento eccepito dalla ricorrente, relativamente all'assenza di segnaletica orizzontale di delimitazione dell'area di sosta a pagamento é fondato.
      In particolare, il solo cartello segnaletico verticale, ubicato all’inizio dell’unico accesso dalla strada pubblica, all'area di sosta a pagamento di che trattasi, non asfaltata, sistemata con pietrisco e tufo, priva di qualsivoglia stallo di sosta ed altra opportuna ed indispensabile segnaletica, circondata da marciapiedi, non è sufficiente a regolamentare la sosta a pagamento all’interno del piazzale.
     Nel caso in esame, se la P.A. non ha inteso disciplinare i comportamenti dell'utenza all'interno dell'area di parcheggio, ma ha inteso soltanto indicare che in detta area la sosta era legittima solo previo un corrispettivo pagato preventivamente, proprio perché sussiste il pagamento per la sosta è necessario che l’area sia divisa in stalli, sia per evitare il parcheggio selvaggio da parte degli utenti con possibilità di bloccare o rendere difficoltoso il parcheggio, l’accesso o l’uscita dall’area.
    E’ vero che l’art. 149 - comma 2 - del regolamento di esecuzione al C.d.S. che prevede l'obbligatorietà della delimitazione degli stalli di sosta quando gli stessi siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente, ma detto articolo non può considerarsi esaustivo.
   In particolare, dall’interpretazione logico-sistematica, nel caso di sosta a pagamento, disciplinata dalla lettera f) del comma 1 dell’art.7, correlato con il 5° comma dell’art. 157 ( Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica) e con l’art. 351 del Reg. CDS, nel caso di sosta a pagamento è necessario integrare la segnaletica verticale con quella orizzontale di delimitazione degli stalli.
        Da tutto quanto sopra consegue che il verbale impugnato, non può che essere annullato, per cui lo stesso non può produrre alcuna efficacia sanzionatoria.
       Per quanto riguarda le richieste di liquidazione delle spese, le stesse vengono eseguite nell’ambito delle facoltà di questo giudice per giusti motivi, e liquidate equitativamente nel loro ammontare minimo come da dispositivo.
        

P.Q.M.

      il giudice di pace di Taranto, visto l’art. 23 della legge nr. 689/81, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla sig.ra G. Beatrice, depositata il 29.12.2006 avverso il verbale 8100T/2006/P, notificato in data 07.11.2006 dal Comune di M. per l’importo di € 29,62, così decide:
     1) Accoglie l’opposizione proposta dalla sig.ra G. Beatrice, depositata il 29.12.2006 avverso il verbale 8100T/2006/P, Prot. 5804/2006, redatto in data 5.06.2006 dalla P.M. del il Comune di M. per l’importo di € 29,62;
         2) di conseguenza annulla il verbale 8100T/2006/P,  in data 05.06.2006;
     3) condanna, infine, il Comune di M., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere le spese del presente giudizio, le quali sono liquidate equitativamente in complessivi Euro 250,00, oltre le spese generali, l’IVA e CAP come per legge.
 Così deciso a Taranto il  19.04.2007                              Il Giudice di Pace
                                                                       (Dr. Martino Giacovelli)



Iscriviti alla newsletter
E-mail
Nome:
App.polizia? quale
Dove

Privacy

Torna ai contenuti | Torna al menu