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Il Giudice di Pace r. di Martina Franca, dr. Martino Giacovelli, ha stabilito con sentenza in data 21.12.2007 che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'inammissibilità dell'opposizione al verbale, per come si evince dal tenore letterale del 1° comma dell'art. 204 bis, introdotto dal d.l. 27.06.2003, convertito in legge 1°.08.2003 n. 214, il quale espressamente ha previsto un evidente sbarramento in merito alla facoltà di proporre il ricorso al giudice di pace, con la condizione che ciò é possibile: " ...qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui é consentito..."A tal riguardo la Corte di Cassazione, aggiornando le sue precedenti statuizioni, dopo l'introduzione del il 1° comma dell'art. 204 bis, modificato dal d.l. 27.06.2003, convertito in legge 1°.08.2003 n. 214, ha stabilito: " L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente all'avvenuto pagamento in misura ridotta preclude ... eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e l' "actio damni" riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria." (Sez. 2, Sen. n. 6382 del 19/03/07 ).
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.06.2007 l'opponente chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione n.65472/545, notificato dal Comando della Polizia Municipale di Martina F., con il quale gli veniva inflitta la sanzione amministrativa di ? 74,00 a parte le spese di notifica, essendogli stata contestata la violazione degli art. 141 comma 3 C.d.S. perché alla guida del veicolo targato TA445095... il giorno 03.04.07...non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti.".Eccepiva l'opponente la mancata contestazione immediata e la erronea ricostruzione del sinistro da parte degli agenti intervenuti, negando qualsivoglia responsabilità nella causazione dello stesso. All'udienza del 19.10.2007 compariva il difensore dell'opponente, che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Nessuno compariva per il Comune opposto, che in data 21.08.07 aveva depositato in cancelleria la nota 10.08.07 prot. 4165 con la quale chiedeva l'inammissibilità del ricorso, avendo l'opponente in data 28.06.07 versato la relativa sanzione di euro 83,30 in misura ridotta.All'udienza del 21.12.2007, vista la documentazione agli atti di causa, l'opposizione era decisa, con lettura in udienza del dispositivo della sentenza e con riserva di motivazione.MOTIVI DELLA DECISIONEIn via preliminare si esamina l'eccezione sollevata dal Comune di Martina Franca in ordine all'inammissibilità dell'opposizione di che trattasi.Orbene, tale eccezione é da accogliere, poiché il 1° comma dell'art. 204 bis, per come introdotto dal d.l. 27.06.2003, convertito in legge 1°.08.2003 n. 214, espressamente ha previsto un evidente sbarramento in merito alla facoltà di proporre il ricorso al giudice di pace, premettendo: " ...qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui é consentito..."Invero, stante il tenore letterale della suddetta norma, il pagamento in misura ridotta comporta l'inammissibilità della presente opposizione.A tal riguardo la Corte di Cassazione, aggiornando le sue precedenti statuizioni, dopo l'introduzione del il 1° comma dell'art. 204 bis, modificato dal d.l. 27.06.2003, convertito in legge 1°.08.2003 n. 214, ha stabilito: " In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessa-
Il Giudice di pace r.( M. Giacovelli)