il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione
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Cassazione civile Sez. II, 4 dicembre 2007, n. 26359
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -
Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento si è costituito mediante controricorso.
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2. -
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 23 legge n. 689 del 1981 dell'art. 184 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., censurando l'utilizzazione dei documenti sopra menzionati da parte del giudice di pace sotto i profili della violazione delle regole che sovrintendono l'acquisizione della prova e del diritto di difesa.
Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 146, comma 3, codice della strada nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere disatteso, con motivazione del tutto scarna ed inconferente, il motivo di opposizione che contestava la legittimità dell'apposizione del semaforo la cui segnalazione sarebbe stata violata, essendo tale strumento nella specie volto a regolare la velocità dei veicoli, segnalando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa nel caso di riscontrato eccesso di velocità, e non già il transito agli incroci, situazione non prevista né consentita da alcuna norma di legge o di regolamento.
3. -
4. -
Il Giudice di pace di Mezzolombardo ha affermato che la violazione contestata è legittima limitandosi sul punto ad osservare che la condotta ascritta al trasgressore coincideva con quella vietata dalla disposizione dell'art. 146, comma 3, codice della strada, che sanziona la prosecuzione della marcia del veicolo con il semaforo proiettante luce rossa. L'accertamento così condotto ha però del tutto ignorato il motivo di opposizione che aveva dedotto l'illegittimità della sanzione per illegittima apposizione del semaforo, il quale, com'è pacifico in causa, consisteva, nella fattispecie, in un dispositivo che non era diretto a regolare il flusso dei veicoli, ma che, invece, era volto a controllarne la velocità, proiettando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata; così costringendolo a fermarsi.
Precisati gli esatti contorni della questione proposta dal ricorrente, deve convenirsi che essa è fondata, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione del semaforo al fine di regolare la velocità degli autoveicoli. In particolare, il regolamento del codice della strada assegna alle «lanterne semaforiche» soltanto due funzioni: quella di «regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale» (art. 158) e quella di disciplinare gli «attraversamenti pedonali» (art. 162). Ne deriva, per esclusione, che i semafori diretti a moderare la velocità degli autoveicoli non sono previsti dalla legge, constatazione da cui consegue, a sua volta, l'illegittimità dell'apposizione del semaforo per il quale è stata elevata l’infrazione opposta e l'illegittimità della medesima, essendo indubbio che la violazione del codice della strada consistente nell'inosservanza di indicazioni o segnali presuppone, ai fini della legittimità della contestazione, che il segnale sia stato legittimamente apposto dall'autorità competente.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni, l'opposizione va decisa nel merito ed il verbale di contestazione annullato.
Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti.
Le spese di lite, comprensive di quelle del primo grado di giudizio, seguono la soccombenza.