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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 aprile 2008 , n. 98
Regolamento  recante  condizioni  e  modalita' di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada  e  del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche'
composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
         

           Capo I Disposizioni generali
         

       
                            IL MINISTRO
                     DELLO SVILUPPO ECONOMICO


 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
 Visto  l'articolo 285  del  predetto Codice concernente il Fondo di
garanzia per le vittime della strada;
 Visto  l'articolo 303  dello  stesso Codice concernente il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia;
 Considerata  l'opportunita' di dare attuazione alle disposizioni di
cui  all'articolo 285,  comma 2,  e  all'articolo 303,  comma 2,  del
predetto  Codice  delle assicurazioni private mediante un unico testo
regolamentare,  per  le  rilevanti analogie di contenuti e disciplina
intercorrenti tra le due previsioni normative;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
 Visti  i  pareri  del  Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31 marzo 2008;
 Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008;
                            A d o t t a

                     il seguente regolamento:

                              Art. 1.
               Oggetto del regolamento e definizioni

 1. Il  presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita'
di  amministrazione,  di  intervento  e  di  rendiconto  del Fondo di
garanzia  per  le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le
vittime  della  caccia  nonche'  la  composizione dei comitati di cui
rispettivamente  all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle
assicurazioni private.
 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
   a) Codice:  il  decreto  legislativo  7  settembre  2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
   b) CONSAP:   la   Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.A.;
   c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada
previsto dall'articolo 283 del Codice;
   d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia
previsto dall'articolo 302 del Codice;
   e) Organismo  di  indennizzo:  l'Organismo di indennizzo italiano
previsto dall'articolo 296 del Codice;
   f) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                              Art. 2.
                     Composizione del comitato

 1. Il  comitato  previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e'
presieduto   dal  presidente,  o  in  sua  vece,  dall'amministratore
delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
 2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1:
   a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
   b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) un rappresentante dell'ISVAP;
   d) il  dirigente  della  CONSAP, coordinatore delle attivita' del
Fondo strada;
   e) due    dirigenti    di    imprese    assicuratrici   designati
dall'Associazione   di   categoria  piu'  rappresentativa  sul  piano
nazionale;
   f) un  rappresentante  dei  consumatori  designato  dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti.
 3. I  componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico per la durata di un triennio. L'ufficio di
segreteria  del  comitato  e'  composto  da  due  membri,  di  cui un
funzionario  del  Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente
della CONSAP.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                              Art. 3.
     Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni

 1. Spetta  al  comitato  di  cui  all'articolo 2  fornire parere al
consiglio di amministrazione della CONSAP:
   a) sulle  questioni  relative all'applicazione delle disposizioni
di legge concernenti il Fondo strada;
   b) sulla  designazione  delle imprese ai sensi dell'articolo 286,
comma 1, del Codice;
   c) sulle  convenzioni  da  stipularsi da parte della CONSAP quale
gestore del Fondo strada;
   d) su  ogni  altra  questione che il consiglio di amministrazione
della CONSAP ritiene di sottoporgli.
 2.  Il  comitato  predispone  il  rendiconto  di gestione del Fondo
strada.
 3.  Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno
cinque   dei  suoi  componenti.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a
maggioranza  degli  intervenuti.  In  caso di parita' di voti prevale
quello  del  presidente.  Ai  membri  del comitato e della segreteria
spetta  a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura
determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                              Art. 4.
            Modalita' per la gestione del Fondo strada

 1. Il Fondo strada e' soggetto patrimoniale autonomo e separato.
 2.  La  CONSAP  tiene  contabilita'  e  scritture  separate  per le
operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonche'
una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che
risulti  identificato  il  patrimonio  destinato  a  rispondere delle
obbligazioni del Fondo stesso.
 3.  Il  consiglio  di  amministrazione della CONSAP, nel deliberare
sull'impiego  delle  somme disponibili, tiene conto delle esigenze di
liquidita'   del   Fondo.   Le   somme   disponibili  sono  investite
esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                              Art. 5.
            Rendiconto della gestione del Fondo strada

 1. Il  rendiconto  della  gestione  del Fondo strada, approvato dal
consiglio  di  amministrazione della CONSAP, e' trasmesso, unitamente
ad  una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo
economico  entro  il  30 settembre  dell'anno successivo a quello cui
esso si riferisce.
 2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
   a) in entrata:
     1) contributi di competenza dell'esercizio;
     2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
     3) interessi attivi diversi;
     4) somme  recuperate  dalle  imprese designate in dipendenza di
azioni di regresso e di surroga;
     5) somme recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza
di  azioni  di  surroga  verso  imprese  poste in liquidazione coatta
amministrativa;
     6) somme  rimborsate  dagli  Organismi di indennizzo e Fondi di
garanzia esteri ovvero da compagnie assicurative italiane;
     7) sanzioni amministrative;
     8) proventi   derivanti   dalla   gestione   dell'Organismo  di
indennizzo;
     9) altre entrate, da indicare analiticamente;
     10) eventuale disavanzo;
   b) in uscita:
     1) somme corrisposte per indennizzi, distinte in relazione alle
fattispecie  di  cui  alle  lettere a),  b),  c), d), d-bis) e d-ter)
dell'articolo  283,  comma  1,  ed  all'articolo  284,  nonche'  agli
articoli 297 e 299 del Codice;
     2)  somme  pagate dal Fondo strada per spese di liquidazione in
caso  di  applicazione del disposto di cui all'articolo 293, comma 1,
del Codice;
     3)  spese  sostenute  dal  Fondo  strada  e  dell'Organismo  di
indennizzo;
     4)  interessi  passivi  sulle  somme  anticipate  dalle imprese
designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione,
calcolati  secondo  le  modalita'  previste  dalle convenzioni di cui
all'articolo 286, comma 2, del Codice;
     5) altre uscite, da indicare analiticamente;
     6) eventuale avanzo.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                              Art. 6.
             Situazione patrimoniale del Fondo strada

 1.  Il  rendiconto  di  cui  all'articolo 5  e' accompagnato da una
situazione    patrimoniale    dalla   quale   risultino   alla   fine
dell'esercizio:
   a) nell'attivo:
     1 ) i depositi presso Istituti di credito;
     2) le altre attivita' mobiliari, da indicare analiticamente;
     3) i crediti per contributi non incassati;
     4) le altre partite creditorie, da indicare analiticamente;
   b) nel passivo:
     1)  i debiti verso le imprese designate per i rimborsi di somme
da   queste  anticipate  per  il  pagamento  di  sinistri,  spese  di
liquidazione e relativi interessi;
     2) le altre partite debitorie, da indicare analiticamente.
 2. In apposita sezione separata del passivo e' posto in evidenza il
patrimonio  netto  costituito  dall'avanzo o dal disavanzo risultante
dal rendiconto di cui all'articolo 5 e dall'ammontare complessivo dei
risultati degli esercizi precedenti.
 3.  Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei
sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si
riferisce il rendiconto.
 4.   Ai   fini   della   determinazione   del   contributo  di  cui
all'articolo 285  del  Codice, il rendiconto e' altresi' corredato da
un   prospetto   dal   quale  risulta,  in  base  alle  comunicazioni
effettuate,  a  seconda  dei  casi,  dalle  imprese  designate  o dal
commissario  liquidatore  autorizzato  ai sensi dell'articolo 293 del
Codice, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non
ancora  pagati  dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si
riferisce il rendiconto.
 5. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano:
   a) ai  sinistri  avvenuti  nell'esercizio  stesso  o  in esercizi
anteriori;
   b) ai  sinistri  di  cui  alle  lettere  a), b), c), d), d-bis) e
d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                              Art. 7.
              Vigilanza governativa sul Fondo strada

 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque
momento  al  Fondo  strada  notizie  e  dati sulla gestione del Fondo
stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                              Art. 8.
            Contributo da corrispondere al Fondo strada

 1. Entro  il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo
economico  determina  con proprio decreto, tenuto conto dei risultati
dell'esercizio  che  sono  determinati  nel rendiconto della gestione
dell'anno  precedente,  la  misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada.
 2.  Entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno  le  imprese  versano  un
contributo   provvisorio   relativo   all'anno   stesso,  determinato
applicando  l'aliquota  stabilita  per  detto anno ai premi incassati
risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato, al netto degli oneri di
gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP.
 3.  Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e
quella  anticipata  ai  sensi  del comma 2, nonche' il versamento del
saldo  a  debito o credito dell'impresa stessa, sono effettuati sulla
base  dei  premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui
si  riferisce  la  somma anticipata, entro il 30 settembre successivo
alla data di approvazione di detto bilancio.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                              Art. 9.
                Ritardato versamento del contributo

 1. In  caso  di  ritardato  versamento  di  tutto  o  di  parte del
contributo  sono  dovuti  gli  interessi  di mora, al tasso legale, a
decorrere  dal  giorno  in  cui  il  versamento stesso avrebbe dovuto
essere effettuato.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 10.
                    Designazione delle imprese

 1.  L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei
sinistri  di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata
di  un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP
e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacita' finanziaria
e  dell'esistenza  di una adeguata organizzazione per la liquidazione
dei sinistri.
 2.  L'ISVAP  con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le
eventuali  societa'  di  servizio  di  cui  le  imprese  designate si
avvalgono in via stragiudiziale per le attivita' di accertamento e di
liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada.
 3.   I  provvedimenti  di  designazione  di  cui  al  comma 1  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 11.
             Gestione separata delle imprese designate

 1. Le  imprese  designate tengono gestione separata dei sinistri di
cui  all'articolo  283,  comma 1, del Codice, provvedendo a tutti gli
adempimenti previsti dal presente regolamento.
 2.   Per   la  gestione  di  cui  al  comma 1  le  imprese  tengono
separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 12.
                Intestazione della corrispondenza,
                     dei libri e dei documenti

 1. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle
imprese  designate  relativi  alle  operazioni inerenti alla gestione
separata  dei  sinistri  di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice
recano,   oltre   alla   denominazione   dell'impresa  e  alle  altre
indicazioni prescritte, la seguente indicazione: «Impresa designata a
norma  dell'articolo 286  del Codice delle assicurazioni private, per
la  liquidazione  dei sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le
vittime della strada».
 2. Le  imprese  designate  non possono utilizzare l'intestazione di
cui  al comma 1 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i
documenti  relativi  alle operazioni che non rientrano nella gestione
separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 13.
                Rendiconto delle imprese designate

 1. Il  rendiconto  degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le
imprese  designate  trasmettono al Fondo strada comprende le seguenti
voci:
   a) pagamenti  effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri
avvenuti  nell'esercizio  e,  distintamente, in esercizi anteriori; i
predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si riferiscano a
sinistri  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d),  d-bis) e d-ter)
dell'articolo 283, comma 1, del Codice;
   b) spese  sostenute  per la liquidazione dei sinistri di cui alla
lettera a);
   c) quota  delle  spese  generali  sostenute  nel  semestre per la
gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283 del Codice;
   d) somme  recuperate  dall'impresa  nel semestre in dipendenza di
azioni   di  regresso  e  di  surroga,  distinte  a  seconda  che  si
riferiscano  a  sinistri  avvenuti  nell'esercizio  o  negli esercizi
precedenti.
 2.  Al  rendiconto  e' allegato un estratto del conto relativo alle
operazioni  di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre
dall'impresa nei rapporti con il Fondo strada.
 3. Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano:
   a) nella parte A:
     1)  1'importo  dei  sinistri, degli oneri e delle spese desunti
dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di cui al comma 1;
     2)  l'importo  degli  interessi  attivi  sulle somme anticipate
dall'impresa  in conformita' di quanto stabilito nelle convenzioni di
cui all'articolo 286, comma 2, del Codice;
     3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo strada;
     4) l'eventuale saldo a conguaglio;
   b) nella parte B:
     1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo strada all'impresa
per  le  somme  da questa anticipate nel semestre per il pagamento di
sinistri e relative spese di liquidazione;
     2)  le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza
di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;
     3) l'importo degli interessi passivi;
     4) le altre somme eventualmente accreditate al Fondo strada;
     5) l'eventuale saldo a conguaglio.
 4.  Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni
dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.
 5.  Entro  il  mese  di aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono  i  rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo
strada  un  prospetto  dal  quale risulta l'ammontare presumibile dei
danni   per   sinistri   avvenuti  e  non  ancora  pagati  alla  fine
dell'esercizio cui si riferisce il prospetto.
 6.  Gli  importi  di  cui al comma 5 sono distinti a seconda che si
riferiscano   ai  sinistri  avvenuti  nell'esercizio  medesimo  o  in
esercizi  anteriori. I medesimi importi sono anche distinti a seconda
che  si  riferiscano  a  sinistri di cui alle lettere a), b), c), d),
d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice.
   7. I  documenti  indicati nel presente articolo sono sottoscritti
dai legali rappresentanti delle imprese designate.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 14.
      Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo strada

1. Il rimborso da parte del Fondo strada delle somme anticipate dalle
imprese  designate ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice e'
effettuato  secondo  apposite  convenzioni  stipulate  tra le imprese
designate  e  il  Fondo  strada  stesso,  previste  all'articolo 286,
comma 2, del Codice.
 2. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano in ogni caso:
   a) il  termine entro il quale il Fondo strada comunica il proprio
benestare  o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali,
trasmessi dalle imprese a norma del presente regolamento;
   b) il  termine  entro  il quale il Fondo strada, nei limiti delle
proprie  disponibilita',  rimette alle imprese designate il saldo dei
rendiconti semestrali;
   c) le   modalita'   per  la  determinazione  degli  interessi  da
riconoscere  alle  imprese  sulle  somme  da  queste  anticipate  per
pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;
   d) i  casi  di giustificata necessita' in cui le imprese potranno
chiedere  il  rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della
scadenza del termine di cui alla lettera b);
   e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese
di  liquidazione  dei  sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del
Codice  e  per  calcolare  la  quota  parte  delle  spese generali da
imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;
   f) i  casi  in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al
Fondo  strada  prima  di  procedere  alla  liquidazione dei sinistri,
nonche'  le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il
Fondo  strada stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di
cui all'articolo 283, comma 1, del Codice.
   g) le  situazioni  in  cui  il  Fondo  strada  puo' avocare a se'
l'istruttoria  e  la  definizione  di  singoli  sinistri  o gruppi di
sinistri  dando  poi  disposizione  alla  impresa  designata  o  alla
societa' di servizio per il successivo pagamento;
   h) le modalita' da seguire da parte delle societa' di servizio in
ordine  ai  rapporti diretti con il Fondo strada circa la gestione di
singoli sinistri;
   i) i    criteri    di   adeguata   diversificazione   in   ordine
all'assegnazione   degli   incarichi   ai   professionisti   per   la
quantificazione  dei  danni  fisici  e  materiali  o  ai  legali  per
l'assistenza dell'impresa in giudizio;
   l) l'impegno  delle  imprese designate e delle eventuali societa'
di  servizio,  nelle  varie  fasi  di  trattazione  del  sinistro,  a
rispettare termini predeterminati;
   m) l'obbligo  per le imprese designate e le societa' di servizio,
quando  corrispondono compensi per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti,  di  richiedere la documentazione probatoria relativa
alla  prestazione stessa e di indicare il corrispettivo separatamente
rispetto  alle voci di danno nella quietanza di liquidazione, nonche'
l'obbligo  per  le  stesse,  nell'ipotesi  di  pagamento  diretto dei
compensi   dovuti   al  professionista,  di  darne  comunicazione  al
danneggiato,  in  conformita'  a  quanto  previsto dall'articolo 148,
comma 11, del Codice, con esclusione dei casi in cui gli importi sono
stati liquidati in sentenza;
   n) l'obbligo  per le imprese designate e le societa' di servizio,
per  l'attivita'  di  liquidazione  dei  sinistri  a carico del Fondo
strada,  di mettere a disposizione dei soggetti danneggiati strutture
adeguate sia per distribuzione sul territorio, sia per accessibilita'
all'utenza, anche in relazione agli orari di apertura.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 15.
    Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada
            dati ed elementi sulla gestione di sinistri
         e vigilanza governativa sulle imprese designate.

 1. Il  Fondo  strada  puo'  chiedere alle imprese designate dati ed
elementi  relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a),
b),  c),  d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice.
Le  stesse  imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada
per  gli  eventuali  riscontri,  tutti  i libri, registri e documenti
riguardanti la predetta gestione.
 2.  L'ISVAP  ha  facolta'  di  disporre ispezioni presso le imprese
designate  e  le  societa'  di  servizio per controllare l'osservanza
delle  disposizioni  della legge, del regolamento, dei decreti, delle
istruzioni  ministeriali,  delle  disposizioni  impartite  dall'ISVAP
stesso nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 14.
 3.  Le  imprese  e, ove del caso, le societa' di servizio mettono a
disposizione  dei  funzionari  incaricati  delle  ispezioni  tutta la
corrispondenza,  gli  atti,  i  libri,  le  scritture  e tutto quanto
concerne i rapporti con il Fondo strada e la prestazione del servizio
di  liquidazione  dei  sinistri, e forniscono altresi' le notizie e i
dati che siano alle stesse richiesti.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 16.
Efficacia  dei  contratti  di assicurazione obbligatoria in corso con
       impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

 1.  In  caso  di  liquidazione coatta amministrativa di una impresa
autorizzata  all'esercizio  dell'assicurazione  della responsabilita'
civile  per  i  danni  causati  dalla  circolazione dei veicoli e dei
natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data
di  pubblicazione  del decreto di liquidazione continuano, nei limiti
delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire
i  rischi  fino  alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono
stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 17.
      Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni

 1. L'autorizzazione  prevista  dall'articolo 293  del  Codice  puo'
essere  rilasciata al commissario liquidatore solo con il decreto con
cui e' disposta la liquidazione coatta amministrativa.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 18.
Liquidazione   dei   danni   da  parte  del  commissario  liquidatore
   autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice.

 1.  Il commissario liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 293,  comma 1,  del  Codice  accerta  l'esistenza  e  la
risarcibilita' del danno e ne determina l'ammontare.
 2.  Il  commissario liquidatore trasmette al Fondo strada l'atto di
liquidazione sottoscritto anche dal creditore.
 3.   Nel  caso  in  cui  non  sia  stato  possibile  concordare  la
liquidazione  del  danno con il creditore, il commissario liquidatore
ne  da'  comunicazione  al  Fondo  strada,  indicando  i  motivi  del
disaccordo  e  l'ammontare del danno da lui accertato e predisponendo
comunque  il  relativo  atto di liquidazione ai fini del pagamento da
parte   del   Fondo   strada   con   le  medesime  modalita'  di  cui
all'articolo 19.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 19.
Pagamento  del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del
                             creditore

 1. Il Fondo strada provvede, nei limiti previsti dall'articolo 283,
commi 2  e  4,  del  Codice,  al  pagamento  della somma a suo carico
indicata  nell'atto  di  liquidazione  trasmessogli  dal  commissario
liquidatore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, inviando al creditore
vaglia  postale  od  assegno  di  pari importo ovvero accreditando la
somma  dovuta  sul  conto  corrente  postale o bancario del creditore
stesso. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento da parte
della  CONSAP  dell'atto  sottoscritto  dal commissario liquidatore e
dall'avente diritto.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 20.
Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del
                              Codice

 1. Le   spese   sostenute   dal   commissario  liquidatore  per  la
liquidazione  dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice,
che  sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno,
sono,  in  caso  di insufficienza dell'attivo, integralmente a carico
del  Fondo  strada.  Le spese per la liquidazione di danni diversi da
quelli  di  cui  all'articolo 293,  comma 1,  del  Codice,  che  sono
direttamente  imputabili  alla liquidazione di ciascun danno, restano
integralmente a carico della liquidazione.
 2. Le spese inerenti alla liquidazione dei danni, diverse da quelle
indicate al comma 1, ivi comprese quelle per il personale riassunto a
norma dell'articolo 293, comma 3, del Codice, sono a carico del Fondo
strada  nella  misura  determinata  dal  rapporto  in  cui si trovano
nell'ultimo  bilancio  approvato della societa' posta in liquidazione
coatta amministrativa i premi del ramo «assicurazione responsabilita'
civile  autoveicoli»  rispetto  all'ammontare  complessivo  dei premi
risultanti dal bilancio stesso.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 21.
  Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni

 1. Le  modalita'  per  l'anticipazione  al  commissario liquidatore
delle  somme  occorrenti  per far fronte alle spese di liquidazione a
carico  del  Fondo  strada  a  norma  dell'articolo 20  ovvero per il
rimborso  delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione
da  stipularsi  tra il commissario liquidatore e il Fondo strada e da
sottoporsi all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 22.
Riassunzione  da  parte  del  commissario  liquidatore  del personale
     dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

 1. Il     commissario     liquidatore     autorizzato    a    norma
dell'articolo 293, comma 1, del Codice provvede, ai sensi del comma 3
dello   stesso  articolo,  entro  il  mese  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  decreto  di  cui  all'articolo 17,  a  riassumere
direttamente  il personale gia' dipendente dall'impresa al momento in
cui  la  stessa e' stata posta in liquidazione coatta, con esclusione
del  personale  dirigente. Il personale riassunto e' inquadrato sulla
base  delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale  dipendente  da imprese di assicurazione vigente al momento
della  riassunzione,  tenuto  conto  della qualifica attribuitagli, e
retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 23.
Comunicazione  da  parte  del commissario liquidatore del presumibile
 importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada.

 1. Entro   il   mese  di aprile  di  ciascun  anno  il  commissario
liquidatore,   autorizzato  a  norma  dell'articolo 293  del  Codice,
trasmette  al Fondo strada un prospetto dal quale risulti l'ammontare
presumibile  dei  danni  non  ancora liquidati per conto del predetto
Fondo alla fine dell'anno precedente.

       
     
         

           Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
         

       
                             Art. 24.
Modalita'   di   trasmissione   della   richiesta   di   risarcimento
                    all'Organismo di indennizzo

 1. Gli  aventi  diritto,  di  cui  all'articolo 298,  comma 4,  del
Codice,  presentano  all'Organismo di indennizzo la propria richiesta
di risarcimento in forma scritta, inviandola a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento  o  a mezzo telefax, purche' con rilascio del
relativo  rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo
di indennizzo stesso con rilascio di ricevuta.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 25.
                     Composizione del comitato

 1. Il  comitato previsto dall'articolo 303, comma 1, del Codice, e'
presieduto   dal  presidente  o,  in  sua  vece,  dall'amministratore
delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
 2. Fanno parte altresi' del comitato di cui al comma 1:
   a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
   b) un rappresentante dell'ISVAP;
   c) il  dirigente  della  CONSAP, coordinatore delle attivita' del
Fondo caccia;
   d) un    dirigente    di    imprese    assicuratrici    designato
dall'Associazione   di   categoria  piu'  rappresentativa  sul  piano
nazionale;
   e) un  rappresentante  dei  consumatori  designato  dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti.
 3.  I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico per la durata di un triennio. L'ufficio di
segreteria  del  comitato  e'  composto  di  due  membri  di  cui  un
funzionario  del  Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente
della CONSAP.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 26.
     Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni

 1. Spetta  al  comitato  di  cui  all'articolo 25 fornire parere al
consiglio di amministrazione della CONSAP:
   a) sulle  questioni  relative all'applicazione delle disposizioni
di legge concernenti il Fondo caccia;
   b) sulla designazione delle imprese di cui al presente capo;
   c) sulle  convenzioni  da stipularsi, con le imprese designate di
cui al presente Capo, da parte del Fondo caccia;
   d) su  ogni  altra  questione che il consiglio di amministrazione
della CONSAP ritenga di sottoporgli.
 2.  Il  comitato  predispone  il  rendiconto  di gestione del Fondo
caccia.
 3.  Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno
quattro dei suoi componenti.
 4.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti;
in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
 5  .  Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del
Fondo  caccia  un  gettone  di  presenza nella misura determinata dal
consiglio di amministrazione della CONSAP.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 27.
            Modalita' per la gestione del Fondo caccia

 1. Il Fondo caccia e' soggetto patrimoniale autonomo e separato.
 2.  La  CONSAP  tiene  contabilita'  e  scritture  separate  per le
operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo caccia, nonche'
una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che
risulti  identificato  il  patrimonio  destinato  a  rispondere delle
obbligazioni del Fondo stesso.
 3.  Il  consiglio  di  amministrazione della CONSAP, nel deliberare
sull'impiego  delle  somme disponibili, tiene conto delle esigenze di
liquidita'  del  Fondo  caccia.  Le  somme disponibili sono investite
esclusivamente in operazioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato
italiano.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 28.
            Rendiconto della gestione del Fondo caccia

 1. Il  rendiconto  della  gestione  del Fondo caccia, approvato dal
consiglio  di  amministrazione della CONSAP, e' trasmesso, unitamente
ad  una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo
economico  entro  il  30 settembre  dell'anno successivo a quello cui
esso si riferisce.
 2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
   a) in entrata:
     1) contributi di competenza dell'esercizio;
     2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
     3) interessi attivi diversi;
     4)  somme  recuperate  in dipendenza di azioni di regresso e di
surroga;
     5) sanzioni amministrative;
     6) altre entrate, da indicare analiticamente;
     7) eventuale disavanzo;
   b) in uscita:
     1)  somme  corrisposte  dalle imprese designate per indennizzi,
distinte  in  relazione  alle  fattispecie di cui alle lettere a), b)
e c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice;
     2)  spese  generali  imputabili  alla liquidazione dei sinistri
sostenute  dalle  imprese  designate,  quali risultano dai rendiconti
delle imprese stesse;
     3)  spese  sostenute  dalla  CONSAP  per  la gestione del Fondo
caccia;
     4)  interessi  passivi  sulle  somme  anticipate  dalle imprese
designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione,
calcolati  secondo  le  modalita'  previste  dalle convenzioni con le
imprese stesse;
     5) altre uscite, da indicare analiticamente;
     6) eventuale avanzo.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 29.
             Situazione patrimoniale del Fondo caccia

 1. Il  rendiconto  di  cui  all'articolo 28  e' accompagnato da una
situazione    patrimoniale    dalla   quale   risultino   alla   fine
dell'esercizio:
   a) nell'attivo:
     1 ) depositi presso istituti di credito;
     2) attivita' mobiliari, da indicare analiticamente;
     3) crediti per contributi non incassati;
     4) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;
   b) nel passivo:
     1)  debiti  verso  le  imprese designate per le somme da queste
anticipate  per  il  pagamento  di  sinistri, spese di liquidazione e
relativi interessi;
     2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente.
 2. In apposita sezione separata del passivo e' posto in evidenza il
patrimonio  netto  costituito  dall'avanzo o dal disavanzo risultante
dal  rendiconto  di  cui all'articolo 28 e dall'ammontare complessivo
dei risultati degli esercizi precedenti.
 3.  Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei
sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si
riferisce il rendiconto.
 4.   Ai   fini   della   determinazione   del   contributo  di  cui
all'articolo 303,  comma 3,  del  Codice,  il  rendiconto e' altresi'
corredato   da   un   prospetto  dal  quale  risulti,  in  base  alle
comunicazioni   effettuate   dalle   imprese  designate,  l'ammontare
presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle
imprese   stesse   alla  fine  dell'esercizio  cui  si  riferisce  il
rendiconto.
 5.  Gli  importi  di  cui al comma 4 sono distinti a seconda che si
riferiscano   ai  sinistri  avvenuti  nell'esercizio  o  in  esercizi
anteriori  e  a  seconda  che  si riferiscano ai sinistri di cui alle
lettere a) o b) o c) del comma 1 dell'articolo 302 del Codice.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 30.
              Vigilanza governativa sul Fondo caccia

 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque
momento  al  Fondo  caccia  notizie  e  dati sulla gestione del Fondo
stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 31.
            Contributo da corrispondere al Fondo caccia

 1.  Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo
economico  determina  con proprio decreto, tenuto conto dei risultati
dell'esercizio  che  sono  determinati  nel rendiconto della gestione
dell'anno  precedente,  la  misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia.
 2.  Entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno  le  imprese  versano  un
contributo   provvisorio   relativo   all'anno   stesso,  determinato
applicando  l'aliquota  stabilita  per  detto anno ai premi incassati
risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato, al netto degli oneri di
gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP.
 3.  Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e
quella  anticipata  ai  sensi  del  comma 2 nonche' il versamento del
saldo  a  debito  o credito dell'impresa stessa sono effettuati sulla
base  dei  premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui
si  riferisce  la  somma anticipata, entro il 30 settembre successivo
alla data di approvazione di detto bilancio.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 32.
                Ritardato versamento del contributo

 1. In  caso  di  ritardato  versamento  di  tutto  o  di  parte del
contributo  sono  dovuti  gli  interessi  di mora, al tasso legale, a
decorrere  dal  giorno  in  cui  il  versamento stesso avrebbe dovuto
essere effettuato.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 33.
                    Designazione delle imprese

 1.  L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei
sinistri  di  cui  all'articolo 302  del  Codice, per la durata di un
triennio,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione della CONSAP e
tenuto  conto  per ciascuna impresa della sua capacita' finanziaria e
dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei
sinistri.
 2.  I  decreti  di  designazione  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 34.
       Liquidazione dei danni a cura delle imprese designate

 1. L'impresa  designata  provvede  a  quanto  dovuto per i sinistri
verificatisi  nel  territorio  di sua competenza entro tre anni dalla
data  di  pubblicazione del decreto o dalla diversa data indicata nel
decreto  stesso.  La  stessa  impresa  garantisce il risarcimento dei
sinistri  anche  oltre  la  scadenza del periodo stabilito, fino alla
pubblicazione del decreto che designi altra impresa.
 2.  L'impresa  designata  che,  anche  in  via  di  transazione, ha
risarcito  il  danno  nei  casi  previsti  di  cui  all'articolo 302,
comma 1, lettere a) e b),del Codice, ha azione di regresso, per conto
del  Fondo caccia, nei confronti dei responsabili del sinistro per il
recupero  dell'indennizzo  pagato  nonche'  dei  relativi interessi e
spese.
 3.  L'impresa  designata  che,  anche  in  via  di  transazione, ha
risarcito  il  danno  nel  caso  previsto  di  cui  all'articolo 302,
comma 1,  lettera c)  del Codice, e' surrogata, per l'importo pagato,
nei  diritti  dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta
in  liquidazione  coatta  amministrativa  con  gli  stessi  privilegi
stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
 4.  L'eventuale  azione  per  il risarcimento del danno puo' essere
esercitata  nei  confronti  dell'impresa  designata competente per il
territorio in cui il sinistro e' avvenuto.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 35.
                       Massimali di garanzia

 1. Per  i  casi  previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a), b)
e c),  del  Codice,  il Fondo caccia risarcisce nei limiti massimi di
cui  all'articolo 12,  comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Nell'ipotesi  di  danni  alle  cose di cui alle richiamate lettere b)
e c) il Fondo caccia risarcisce per la parte eccedente l'ammontare di
euro  cinquecento,  sempre  con  il  limite  massimo di cui al citato
articolo 12, comma 8.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 36.
      Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo caccia

 1. Le  somme  anticipate dalle imprese designate, comprese le spese
ed  al  netto  delle  somme  recuperate a norma dell'articolo 304 del
Codice,  saranno  rimborsate dal Fondo caccia, secondo le convenzioni
stipulate fra le imprese e il Fondo stesso.
 2.  Le  convenzioni di cui al comma 1, soggette ad approvazione del
Ministero  dello sviluppo economico, sentito l'ISVAP, devono, in ogni
caso, regolare:
   a) il  termine entro il quale il Fondo caccia comunica il proprio
benestare  o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali,
trasmessi dalle imprese designate, a norma dell'articolo 39;
   b) il  termine  entro  il quale il Fondo caccia, nei limiti delle
proprie  disponibilita',  rimette alle imprese designate il saldo dei
predetti rendiconti semestrali;
   c) le   modalita'   per  la  determinazione  degli  interessi  da
riconoscere  alle  imprese  sulle  somme  da  queste  anticipate  per
pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;
   d) i  casi  di giustificata necessita' in cui le imprese potranno
chiedere  il  rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della
scadenza del termine di cui alla lettera b);
   e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese
di  liquidazione  dei  sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, e
per  calcolare  la quota parte delle spese generali da imputarsi alla
gestione separata di detti sinistri;
   f) i  casi  in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al
Fondo  caccia  prima  di  procedere  alla  liquidazione dei sinistri,
nonche'  le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il
Fondo  stesso  in  caso  di contestazioni relative ai sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 37.
Obbligo  per  le imprese designate di fornire al Fondo caccia dati ed
elementi  sulla  gestione  di  sinistri e vigilanza governativa sulle
                        imprese designate.

 1. Il  Fondo  caccia  puo'  chiedere alle imprese designate dati ed
elementi  relativi alla gestione dei sinistri di cui all'articolo 302
del Codice.
 2.  Le  stesse  imprese  designate tengono a disposizione del Fondo
caccia  per  gli  eventuali  riscontri,  tutti  i  libri,  registri e
documenti riguardanti la predetta gestione.
 3.  L'ISVAP  ha  facolta'  di  disporre ispezioni presso le imprese
designate,  per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge,
delle  istruzioni  ministeriali,  nonche'  delle  convenzioni  di cui
all'articolo 36.
 4.  Le  imprese  mettono  a  disposizione dei funzionari incaricati
delle  ispezioni  tutta  la  corrispondenza,  gli  atti,  i libri, le
scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo caccia e la
prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e forniscono le
notizie e i dati che siano ad esse richiesti.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 38.
             Gestione separata delle imprese designate

 1. Le  imprese  designate tengono gestione separata dei sinistri di
cui  all'articolo  302 del Codice provvedendo a tutti gli adempimenti
previsti dal presente regolamento.
 2.   Per   la  gestione  di  cui  al  comma 1  le  imprese  tengono
separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.
 3. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle
imprese  designate  relativi  alle  operazioni inerenti alla gestione
separata  dei  sinistri  di  cui  all'articolo 302 del Codice recano,
oltre  alla  denominazione  dell'impresa  e  alle  altre  indicazioni
prescritte,   la  seguente  indicazione  «Impresa  designata  per  la
liquidazione  dei  sinistri  a  carico  del  Fondo di garanzia per le
vittime della caccia».
 4.  Le  imprese  non  possono  utilizzare  l'intestazione di cui al
comma 3  per  la  corrispondenza,  i  libri  e  i  registri e tutti i
documenti  relativi  alle operazioni che non rientrano nella gestione
separata dei sinistri sopra prevista.

       
     
         

           Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
         

       
                             Art. 39.
                Rendiconto delle imprese designate

 1. Il  rendiconto  degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le
imprese  designate trasmettono al Fondo caccia, comprende le seguenti
voci:
   a) i   pagamenti  effettuati  nel  semestre,  per  indennizzi  di
sinistri   avvenuti  nell'esercizio  e,  distintamente,  in  esercizi
anteriori;  i predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si
riferiscano a sinistri di cui alle lettere a) o b) o c) dell'articolo
302, comma 1, del Codice;
   b) spese  sostenute  per la liquidazione dei sinistri di cui alla
lettera a);
   c) quota  delle  spese  generali  sostenute  nel  semestre per la
gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice;
   d) somme  recuperate  dall'impresa  nel semestre in dipendenza di
azioni   di  regresso  e  di  surroga,  distinte  a  seconda  che  si
riferiscano  a  sinistri  avvenuti  nell'esercizio  o  negli esercizi
precedenti.
 2.  Al  rendiconto  e' allegato un estratto del conto relativo alle
operazioni  di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre
dall'impresa nei rapporti con il Fondo caccia.
 3. Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano:
   a) nella parte A:
     1)  l'importo  dei  sinistri, degli oneri e delle spese desunti
dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di cui al comma 1;
     2)  l'importo  degli  interessi  attivi  sulle somme anticipate
dall'impresa  in conformita' di quanto stabilito nelle convenzioni di
cui all'articolo 36;
     3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo caccia;
     4) l'eventuale saldo a conguaglio;
   b) nella parte B:
     1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo caccia all'impresa
per  le  somme  da questa anticipate nel semestre per il pagamento di
sinistri e relative spese di liquidazione;
     2)  le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza
di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;
     3) l'importo degli interessi passivi;
     4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo caccia;
     5) l'eventuale saldo a conguaglio.
 4.  Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni
dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.
 5.  Entro  il  mese  di aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono  i  rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo
caccia  un  prospetto  dal  quale risulti l'ammontare presumibile dei
danni   per   sinistri   avvenuti  e  non  ancora  pagati  alla  fine
dell'esercizio cui si riferisce il prospetto.
 6.  Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano
ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori.
 7. I documenti indicati nel presente articolo sono sottoscritti dai
legali rappresentanti delle imprese designate.

       
     
         

           Capo IVDisposizioni transitorie
         

       
                             Art. 40.
Trasferimento da parte del comitato del Fondo strada del personale di
       imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

 1.  Il  comitato del Fondo strada di cui all'articolo 285, comma 1,
del  Codice  delibera  la  ripartizione  del  personale riassunto dal
commissario  liquidatore  dell'impresa  posta in liquidazione, fra le
imprese  di  assicurazione alle quali, alla data di entrata in vigore
del  presente  regolamento,  sono  stati assegnati i contratti per la
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti  di  imprese  poste  in  liquidazione  coatta
amministrativa,  in proporzione all'ammontare dei premi dei contratti
assegnati a ciascuna di esse e fino all'esaurimento degli adempimenti
connessi   o   susseguenti   alle   determinazioni  adottate  per  la
ripartizione del portafoglio.
 2.  Quanto  disposto al comma 1 non si applica al personale assunto
nei   dodici   mesi   antecedenti   la   data  del  provvedimento  di
liquidazione.
 3.  Per  le  deliberazioni  di  cui al comma 1, la composizione del
Comitato e' integrata da un rappresentante del Ministero del lavoro e
della   previdenza  sociale,  da  due  rappresentanti  del  personale
dipendente  da  imprese di assicurazione e da un rappresentante degli
agenti di assicurazione, scelti dal Ministro dello sviluppo economico
su  designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative
sul piano nazionale.
 4.  Le imprese provvedono all'assunzione del personale gradualmente
secondo  un  programma  concordato  con il commissario liquidatore in
relazione alle esigenze della liquidazione.

       
     
         

           Capo VAbrogazioni
         

       
                             Art. 41.
                          Norme abrogate

 1.  Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o
restano abrogati:
   a) il  capo  V  e  il  capo  VI  del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;
   b) gli  articoli 15,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27  e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981,n. 45;
   c) il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346;
   d) il decreto ministeriale 12 ottobre 1993;
   e) il decreto ministeriale 27 gennaio 1997.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 28 aprile 2008
                                                Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte di conti il 19 maggio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 72

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