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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 aprile 2008 , n. 98
Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche'
composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Capo I Disposizioni generali
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di
garanzia per le vittime della strada;
Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia;
Considerata l'opportunita' di dare attuazione alle disposizioni di
cui all'articolo 285, comma 2, e all'articolo 303, comma 2, del
predetto Codice delle assicurazioni private mediante un unico testo
regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina
intercorrenti tra le due previsioni normative;
Visto il decreto-
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita'
di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia nonche' la composizione dei comitati di cui
rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle
assicurazioni private.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
b) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.A.;
c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada
previsto dall'articolo 283 del Codice;
d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia
previsto dall'articolo 302 del Codice;
e) Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo italiano
previsto dall'articolo 296 del Codice;
f) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 2.
Composizione del comitato
1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e'
presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore
delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1:
a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante dell'ISVAP;
d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del
Fondo strada;
e) due dirigenti di imprese assicuratrici designati
dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano
nazionale;
f) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di
segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un
funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente
della CONSAP.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 3.
Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni
1. Spetta al comitato di cui all'articolo 2 fornire parere al
consiglio di amministrazione della CONSAP:
a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni
di legge concernenti il Fondo strada;
b) sulla designazione delle imprese ai sensi dell'articolo 286,
comma 1, del Codice;
c) sulle convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP quale
gestore del Fondo strada;
d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione
della CONSAP ritiene di sottoporgli.
2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo
strada.
3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno
cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale
quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria
spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura
determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 4.
Modalita' per la gestione del Fondo strada
1. Il Fondo strada e' soggetto patrimoniale autonomo e separato.
2. La CONSAP tiene contabilita' e scritture separate per le
operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonche'
una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che
risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle
obbligazioni del Fondo stesso.
3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare
sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di
liquidita' del Fondo. Le somme disponibili sono investite
esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 5.
Rendiconto della gestione del Fondo strada
1. Il rendiconto della gestione del Fondo strada, approvato dal
consiglio di amministrazione della CONSAP, e' trasmesso, unitamente
ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo
economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui
esso si riferisce.
2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi di competenza dell'esercizio;
2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di
azioni di regresso e di surroga;
5) somme recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza
di azioni di surroga verso imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa;
6) somme rimborsate dagli Organismi di indennizzo e Fondi di
garanzia esteri ovvero da compagnie assicurative italiane;
7) sanzioni amministrative;
8) proventi derivanti dalla gestione dell'Organismo di
indennizzo;
9) altre entrate, da indicare analiticamente;
10) eventuale disavanzo;
b) in uscita:
1) somme corrisposte per indennizzi, distinte in relazione alle
fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), d-
dell'articolo 283, comma 1, ed all'articolo 284, nonche' agli
articoli 297 e 299 del Codice;
2) somme pagate dal Fondo strada per spese di liquidazione in
caso di applicazione del disposto di cui all'articolo 293, comma 1,
del Codice;
3) spese sostenute dal Fondo strada e dell'Organismo di
indennizzo;
4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese
designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione,
calcolati secondo le modalita' previste dalle convenzioni di cui
all'articolo 286, comma 2, del Codice;
5) altre uscite, da indicare analiticamente;
6) eventuale avanzo.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 6.
Situazione patrimoniale del Fondo strada
1. Il rendiconto di cui all'articolo 5 e' accompagnato da una
situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine
dell'esercizio:
a) nell'attivo:
1 ) i depositi presso Istituti di credito;
2) le altre attivita' mobiliari, da indicare analiticamente;
3) i crediti per contributi non incassati;
4) le altre partite creditorie, da indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) i debiti verso le imprese designate per i rimborsi di somme
da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese di
liquidazione e relativi interessi;
2) le altre partite debitorie, da indicare analiticamente.
2. In apposita sezione separata del passivo e' posto in evidenza il
patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante
dal rendiconto di cui all'articolo 5 e dall'ammontare complessivo dei
risultati degli esercizi precedenti.
3. Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei
sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si
riferisce il rendiconto.
4. Ai fini della determinazione del contributo di cui
all'articolo 285 del Codice, il rendiconto e' altresi' corredato da
un prospetto dal quale risulta, in base alle comunicazioni
effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate o dal
commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293 del
Codice, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non
ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si
riferisce il rendiconto.
5. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano:
a) ai sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi
anteriori;
b) ai sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-
d-
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 7.
Vigilanza governativa sul Fondo strada
1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque
momento al Fondo strada notizie e dati sulla gestione del Fondo
stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 8.
Contributo da corrispondere al Fondo strada
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo
economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati
dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un
contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato
applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati
risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di
gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP.
3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e
quella anticipata ai sensi del comma 2, nonche' il versamento del
saldo a debito o credito dell'impresa stessa, sono effettuati sulla
base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui
si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo
alla data di approvazione di detto bilancio.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 9.
Ritardato versamento del contributo
1. In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del
contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a
decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto
essere effettuato.
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Art. 10.
Designazione delle imprese
1. L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei
sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata
di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP
e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacita' finanziaria
e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione
dei sinistri.
2. L'ISVAP con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le
eventuali societa' di servizio di cui le imprese designate si
avvalgono in via stragiudiziale per le attivita' di accertamento e di
liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada.
3. I provvedimenti di designazione di cui al comma 1 sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 11.
Gestione separata delle imprese designate
1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di
cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, provvedendo a tutti gli
adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono
separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.
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Art. 12.
Intestazione della corrispondenza,
dei libri e dei documenti
1. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle
imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione
separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice
recano, oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre
indicazioni prescritte, la seguente indicazione: «Impresa designata a
norma dell'articolo 286 del Codice delle assicurazioni private, per
la liquidazione dei sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le
vittime della strada».
2. Le imprese designate non possono utilizzare l'intestazione di
cui al comma 1 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i
documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione
separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 13.
Rendiconto delle imprese designate
1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le
imprese designate trasmettono al Fondo strada comprende le seguenti
voci:
a) pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri
avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i
predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si riferiscano a
sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-
dell'articolo 283, comma 1, del Codice;
b) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui alla
lettera a);
c) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la
gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283 del Codice;
d) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di
azioni di regresso e di surroga, distinte a seconda che si
riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi
precedenti.
2. Al rendiconto e' allegato un estratto del conto relativo alle
operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre
dall'impresa nei rapporti con il Fondo strada.
3. Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano:
a) nella parte A:
1) 1'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti
dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di cui al comma 1;
2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate
dall'impresa in conformita' di quanto stabilito nelle convenzioni di
cui all'articolo 286, comma 2, del Codice;
3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo strada;
4) l'eventuale saldo a conguaglio;
b) nella parte B:
1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo strada all'impresa
per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di
sinistri e relative spese di liquidazione;
2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza
di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;
3) l'importo degli interessi passivi;
4) le altre somme eventualmente accreditate al Fondo strada;
5) l'eventuale saldo a conguaglio.
4. Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni
dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.
5. Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono i rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo
strada un prospetto dal quale risulta l'ammontare presumibile dei
danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine
dell'esercizio cui si riferisce il prospetto.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono distinti a seconda che si
riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in
esercizi anteriori. I medesimi importi sono anche distinti a seconda
che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a), b), c), d),
d-
7. I documenti indicati nel presente articolo sono sottoscritti
dai legali rappresentanti delle imprese designate.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 14.
Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo strada
1. Il rimborso da parte del Fondo strada delle somme anticipate dalle
imprese designate ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice e'
effettuato secondo apposite convenzioni stipulate tra le imprese
designate e il Fondo strada stesso, previste all'articolo 286,
comma 2, del Codice.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano in ogni caso:
a) il termine entro il quale il Fondo strada comunica il proprio
benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali,
trasmessi dalle imprese a norma del presente regolamento;
b) il termine entro il quale il Fondo strada, nei limiti delle
proprie disponibilita', rimette alle imprese designate il saldo dei
rendiconti semestrali;
c) le modalita' per la determinazione degli interessi da
riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per
pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;
d) i casi di giustificata necessita' in cui le imprese potranno
chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della
scadenza del termine di cui alla lettera b);
e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese
di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del
Codice e per calcolare la quota parte delle spese generali da
imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;
f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al
Fondo strada prima di procedere alla liquidazione dei sinistri,
nonche' le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il
Fondo strada stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di
cui all'articolo 283, comma 1, del Codice.
g) le situazioni in cui il Fondo strada puo' avocare a se'
l'istruttoria e la definizione di singoli sinistri o gruppi di
sinistri dando poi disposizione alla impresa designata o alla
societa' di servizio per il successivo pagamento;
h) le modalita' da seguire da parte delle societa' di servizio in
ordine ai rapporti diretti con il Fondo strada circa la gestione di
singoli sinistri;
i) i criteri di adeguata diversificazione in ordine
all'assegnazione degli incarichi ai professionisti per la
quantificazione dei danni fisici e materiali o ai legali per
l'assistenza dell'impresa in giudizio;
l) l'impegno delle imprese designate e delle eventuali societa'
di servizio, nelle varie fasi di trattazione del sinistro, a
rispettare termini predeterminati;
m) l'obbligo per le imprese designate e le societa' di servizio,
quando corrispondono compensi per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti, di richiedere la documentazione probatoria relativa
alla prestazione stessa e di indicare il corrispettivo separatamente
rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione, nonche'
l'obbligo per le stesse, nell'ipotesi di pagamento diretto dei
compensi dovuti al professionista, di darne comunicazione al
danneggiato, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 148,
comma 11, del Codice, con esclusione dei casi in cui gli importi sono
stati liquidati in sentenza;
n) l'obbligo per le imprese designate e le societa' di servizio,
per l'attivita' di liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
strada, di mettere a disposizione dei soggetti danneggiati strutture
adeguate sia per distribuzione sul territorio, sia per accessibilita'
all'utenza, anche in relazione agli orari di apertura.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 15.
Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada
dati ed elementi sulla gestione di sinistri
e vigilanza governativa sulle imprese designate.
1. Il Fondo strada puo' chiedere alle imprese designate dati ed
elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a),
b), c), d), d-
Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada
per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti
riguardanti la predetta gestione.
2. L'ISVAP ha facolta' di disporre ispezioni presso le imprese
designate e le societa' di servizio per controllare l'osservanza
delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle
istruzioni ministeriali, delle disposizioni impartite dall'ISVAP
stesso nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 14.
3. Le imprese e, ove del caso, le societa' di servizio mettono a
disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la
corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto
concerne i rapporti con il Fondo strada e la prestazione del servizio
di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresi' le notizie e i
dati che siano alle stesse richiesti.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 16.
Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con
impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa
autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data
di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti
delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire
i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono
stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 17.
Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 293 del Codice puo'
essere rilasciata al commissario liquidatore solo con il decreto con
cui e' disposta la liquidazione coatta amministrativa.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 18.
Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore
autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice.
1. Il commissario liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 293, comma 1, del Codice accerta l'esistenza e la
risarcibilita' del danno e ne determina l'ammontare.
2. Il commissario liquidatore trasmette al Fondo strada l'atto di
liquidazione sottoscritto anche dal creditore.
3. Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la
liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore
ne da' comunicazione al Fondo strada, indicando i motivi del
disaccordo e l'ammontare del danno da lui accertato e predisponendo
comunque il relativo atto di liquidazione ai fini del pagamento da
parte del Fondo strada con le medesime modalita' di cui
all'articolo 19.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 19.
Pagamento del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del
creditore
1. Il Fondo strada provvede, nei limiti previsti dall'articolo 283,
commi 2 e 4, del Codice, al pagamento della somma a suo carico
indicata nell'atto di liquidazione trasmessogli dal commissario
liquidatore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, inviando al creditore
vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la
somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore
stesso. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento da parte
della CONSAP dell'atto sottoscritto dal commissario liquidatore e
dall'avente diritto.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 20.
Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del
Codice
1. Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la
liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice,
che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno,
sono, in caso di insufficienza dell'attivo, integralmente a carico
del Fondo strada. Le spese per la liquidazione di danni diversi da
quelli di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono
direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, restano
integralmente a carico della liquidazione.
2. Le spese inerenti alla liquidazione dei danni, diverse da quelle
indicate al comma 1, ivi comprese quelle per il personale riassunto a
norma dell'articolo 293, comma 3, del Codice, sono a carico del Fondo
strada nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano
nell'ultimo bilancio approvato della societa' posta in liquidazione
coatta amministrativa i premi del ramo «assicurazione responsabilita'
civile autoveicoli» rispetto all'ammontare complessivo dei premi
risultanti dal bilancio stesso.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 21.
Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni
1. Le modalita' per l'anticipazione al commissario liquidatore
delle somme occorrenti per far fronte alle spese di liquidazione a
carico del Fondo strada a norma dell'articolo 20 ovvero per il
rimborso delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione
da stipularsi tra il commissario liquidatore e il Fondo strada e da
sottoporsi all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 22.
Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale
dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
1. Il commissario liquidatore autorizzato a norma
dell'articolo 293, comma 1, del Codice provvede, ai sensi del comma 3
dello stesso articolo, entro il mese successivo a quello di
pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, a riassumere
direttamente il personale gia' dipendente dall'impresa al momento in
cui la stessa e' stata posta in liquidazione coatta, con esclusione
del personale dirigente. Il personale riassunto e' inquadrato sulla
base delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dipendente da imprese di assicurazione vigente al momento
della riassunzione, tenuto conto della qualifica attribuitagli, e
retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 23.
Comunicazione da parte del commissario liquidatore del presumibile
importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada.
1. Entro il mese di aprile di ciascun anno il commissario
liquidatore, autorizzato a norma dell'articolo 293 del Codice,
trasmette al Fondo strada un prospetto dal quale risulti l'ammontare
presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto
Fondo alla fine dell'anno precedente.
Capo IINorme per la gestione del Fondo strada
Art. 24.
Modalita' di trasmissione della richiesta di risarcimento
all'Organismo di indennizzo
1. Gli aventi diritto, di cui all'articolo 298, comma 4, del
Codice, presentano all'Organismo di indennizzo la propria richiesta
di risarcimento in forma scritta, inviandola a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purche' con rilascio del
relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo
di indennizzo stesso con rilascio di ricevuta.
Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
Art. 25.
Composizione del comitato
1. Il comitato previsto dall'articolo 303, comma 1, del Codice, e'
presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore
delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
2. Fanno parte altresi' del comitato di cui al comma 1:
a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante dell'ISVAP;
c) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del
Fondo caccia;
d) un dirigente di imprese assicuratrici designato
dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano
nazionale;
e) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di
segreteria del comitato e' composto di due membri di cui un
funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente
della CONSAP.
Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
Art. 26.
Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni
1. Spetta al comitato di cui all'articolo 25 fornire parere al
consiglio di amministrazione della CONSAP:
a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni
di legge concernenti il Fondo caccia;
b) sulla designazione delle imprese di cui al presente capo;
c) sulle convenzioni da stipularsi, con le imprese designate di
cui al presente Capo, da parte del Fondo caccia;
d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione
della CONSAP ritenga di sottoporgli.
2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo
caccia.
3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno
quattro dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti;
in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
5 . Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del
Fondo caccia un gettone di presenza nella misura determinata dal
consiglio di amministrazione della CONSAP.
Capo IIINorme per la gestione del Fondo caccia
Art. 27.
Modalita' per la gestione del Fondo caccia
1. Il Fondo caccia e' soggetto patrimoniale autonomo e separato.
2. La CONSAP tiene contabilita' e scritture separate per le
operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo caccia, nonche'
una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che
risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle
obbligazioni del Fondo stesso.
3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare
sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di
liquidita' del Fondo caccia. Le somme disponibili sono investite
esclusivamente in operazioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato
italiano.
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Art. 28.
Rendiconto della gestione del Fondo caccia
1. Il rendiconto della gestione del Fondo caccia, approvato dal
consiglio di amministrazione della CONSAP, e' trasmesso, unitamente
ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo
economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui
esso si riferisce.
2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi di competenza dell'esercizio;
2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate in dipendenza di azioni di regresso e di
surroga;
5) sanzioni amministrative;
6) altre entrate, da indicare analiticamente;
7) eventuale disavanzo;
b) in uscita:
1) somme corrisposte dalle imprese designate per indennizzi,
distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b)
e c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice;
2) spese generali imputabili alla liquidazione dei sinistri
sostenute dalle imprese designate, quali risultano dai rendiconti
delle imprese stesse;
3) spese sostenute dalla CONSAP per la gestione del Fondo
caccia;
4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese
designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione,
calcolati secondo le modalita' previste dalle convenzioni con le
imprese stesse;
5) altre uscite, da indicare analiticamente;
6) eventuale avanzo.
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Art. 29.
Situazione patrimoniale del Fondo caccia
1. Il rendiconto di cui all'articolo 28 e' accompagnato da una
situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine
dell'esercizio:
a) nell'attivo:
1 ) depositi presso istituti di credito;
2) attivita' mobiliari, da indicare analiticamente;
3) crediti per contributi non incassati;
4) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) debiti verso le imprese designate per le somme da queste
anticipate per il pagamento di sinistri, spese di liquidazione e
relativi interessi;
2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente.
2. In apposita sezione separata del passivo e' posto in evidenza il
patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante
dal rendiconto di cui all'articolo 28 e dall'ammontare complessivo
dei risultati degli esercizi precedenti.
3. Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei
sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si
riferisce il rendiconto.
4. Ai fini della determinazione del contributo di cui
all'articolo 303, comma 3, del Codice, il rendiconto e' altresi'
corredato da un prospetto dal quale risulti, in base alle
comunicazioni effettuate dalle imprese designate, l'ammontare
presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle
imprese stesse alla fine dell'esercizio cui si riferisce il
rendiconto.
5. Gli importi di cui al comma 4 sono distinti a seconda che si
riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi
anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle
lettere a) o b) o c) del comma 1 dell'articolo 302 del Codice.
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Art. 30.
Vigilanza governativa sul Fondo caccia
1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque
momento al Fondo caccia notizie e dati sulla gestione del Fondo
stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
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Art. 31.
Contributo da corrispondere al Fondo caccia
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo
economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati
dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un
contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato
applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati
risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di
gestione determinati con provvedimento dell'ISVAP.
3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e
quella anticipata ai sensi del comma 2 nonche' il versamento del
saldo a debito o credito dell'impresa stessa sono effettuati sulla
base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui
si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo
alla data di approvazione di detto bilancio.
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Art. 32.
Ritardato versamento del contributo
1. In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del
contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a
decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto
essere effettuato.
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Art. 33.
Designazione delle imprese
1. L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei
sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, per la durata di un
triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e
tenuto conto per ciascuna impresa della sua capacita' finanziaria e
dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei
sinistri.
2. I decreti di designazione sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
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Art. 34.
Liquidazione dei danni a cura delle imprese designate
1. L'impresa designata provvede a quanto dovuto per i sinistri
verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla
data di pubblicazione del decreto o dalla diversa data indicata nel
decreto stesso. La stessa impresa garantisce il risarcimento dei
sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino alla
pubblicazione del decreto che designi altra impresa.
2. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno nei casi previsti di cui all'articolo 302,
comma 1, lettere a) e b),del Codice, ha azione di regresso, per conto
del Fondo caccia, nei confronti dei responsabili del sinistro per il
recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e
spese.
3. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno nel caso previsto di cui all'articolo 302,
comma 1, lettera c) del Codice, e' surrogata, per l'importo pagato,
nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta
in liquidazione coatta amministrativa con gli stessi privilegi
stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
4. L'eventuale azione per il risarcimento del danno puo' essere
esercitata nei confronti dell'impresa designata competente per il
territorio in cui il sinistro e' avvenuto.
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Art. 35.
Massimali di garanzia
1. Per i casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a), b)
e c), del Codice, il Fondo caccia risarcisce nei limiti massimi di
cui all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Nell'ipotesi di danni alle cose di cui alle richiamate lettere b)
e c) il Fondo caccia risarcisce per la parte eccedente l'ammontare di
euro cinquecento, sempre con il limite massimo di cui al citato
articolo 12, comma 8.
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Art. 36.
Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo caccia
1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese
ed al netto delle somme recuperate a norma dell'articolo 304 del
Codice, saranno rimborsate dal Fondo caccia, secondo le convenzioni
stipulate fra le imprese e il Fondo stesso.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, soggette ad approvazione del
Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISVAP, devono, in ogni
caso, regolare:
a) il termine entro il quale il Fondo caccia comunica il proprio
benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali,
trasmessi dalle imprese designate, a norma dell'articolo 39;
b) il termine entro il quale il Fondo caccia, nei limiti delle
proprie disponibilita', rimette alle imprese designate il saldo dei
predetti rendiconti semestrali;
c) le modalita' per la determinazione degli interessi da
riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per
pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;
d) i casi di giustificata necessita' in cui le imprese potranno
chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della
scadenza del termine di cui alla lettera b);
e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese
di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, e
per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla
gestione separata di detti sinistri;
f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al
Fondo caccia prima di procedere alla liquidazione dei sinistri,
nonche' le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il
Fondo stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui
all'articolo 302 del Codice.
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Art. 37.
Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo caccia dati ed
elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle
imprese designate.
1. Il Fondo caccia puo' chiedere alle imprese designate dati ed
elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui all'articolo 302
del Codice.
2. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo
caccia per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e
documenti riguardanti la predetta gestione.
3. L'ISVAP ha facolta' di disporre ispezioni presso le imprese
designate, per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge,
delle istruzioni ministeriali, nonche' delle convenzioni di cui
all'articolo 36.
4. Le imprese mettono a disposizione dei funzionari incaricati
delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le
scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo caccia e la
prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e forniscono le
notizie e i dati che siano ad esse richiesti.
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Art. 38.
Gestione separata delle imprese designate
1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di
cui all'articolo 302 del Codice provvedendo a tutti gli adempimenti
previsti dal presente regolamento.
2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono
separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.
3. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle
imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione
separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice recano,
oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre indicazioni
prescritte, la seguente indicazione «Impresa designata per la
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia».
4. Le imprese non possono utilizzare l'intestazione di cui al
comma 3 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i
documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione
separata dei sinistri sopra prevista.
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Art. 39.
Rendiconto delle imprese designate
1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le
imprese designate trasmettono al Fondo caccia, comprende le seguenti
voci:
a) i pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di
sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi
anteriori; i predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si
riferiscano a sinistri di cui alle lettere a) o b) o c) dell'articolo
302, comma 1, del Codice;
b) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui alla
lettera a);
c) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la
gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice;
d) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di
azioni di regresso e di surroga, distinte a seconda che si
riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi
precedenti.
2. Al rendiconto e' allegato un estratto del conto relativo alle
operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre
dall'impresa nei rapporti con il Fondo caccia.
3. Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano:
a) nella parte A:
1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti
dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di cui al comma 1;
2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate
dall'impresa in conformita' di quanto stabilito nelle convenzioni di
cui all'articolo 36;
3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo caccia;
4) l'eventuale saldo a conguaglio;
b) nella parte B:
1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo caccia all'impresa
per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di
sinistri e relative spese di liquidazione;
2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza
di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;
3) l'importo degli interessi passivi;
4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo caccia;
5) l'eventuale saldo a conguaglio.
4. Il rendiconto e' trasmesso nel termine di quarantacinque giorni
dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.
5. Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono i rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo
caccia un prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei
danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine
dell'esercizio cui si riferisce il prospetto.
6. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano
ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori.
7. I documenti indicati nel presente articolo sono sottoscritti dai
legali rappresentanti delle imprese designate.
Capo IVDisposizioni transitorie
Art. 40.
Trasferimento da parte del comitato del Fondo strada del personale di
imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
1. Il comitato del Fondo strada di cui all'articolo 285, comma 1,
del Codice delibera la ripartizione del personale riassunto dal
commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione, fra le
imprese di assicurazione alle quali, alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono stati assegnati i contratti per la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti di imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa, in proporzione all'ammontare dei premi dei contratti
assegnati a ciascuna di esse e fino all'esaurimento degli adempimenti
connessi o susseguenti alle determinazioni adottate per la
ripartizione del portafoglio.
2. Quanto disposto al comma 1 non si applica al personale assunto
nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di
liquidazione.
3. Per le deliberazioni di cui al comma 1, la composizione del
Comitato e' integrata da un rappresentante del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, da due rappresentanti del personale
dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli
agenti di assicurazione, scelti dal Ministro dello sviluppo economico
su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative
sul piano nazionale.
4. Le imprese provvedono all'assunzione del personale gradualmente
secondo un programma concordato con il commissario liquidatore in
relazione alle esigenze della liquidazione.
Capo VAbrogazioni
Art. 41.
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o
restano abrogati:
a) il capo V e il capo VI del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;
b) gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981,n. 45;
c) il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346;
d) il decreto ministeriale 12 ottobre 1993;
e) il decreto ministeriale 27 gennaio 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 aprile 2008
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte di conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 72