Ad un minore viene contestato solo verbalmente un divieto di transito per motocicli (figura 56) e rilasciata ricevuta di avvenuto pagamento su strada di € 35,00 euro, senza verbale. Vorrei sapere: 1 è possibile sanzionare il ciclomotore con quella segnaletica ? 2 è possibile ritirare il denaro in strada? 3 è possibile proporre opposizione dopo il pagamento del minore in qualità di genitore?

Se la segnaletica e la relativa ordinanza vietano la circolazione ai motocicli, soltanto questi ultimi veicoli non potranno transitare nell'area in oggetto; i ciclomotori, pertanto, costituendo una categoria di veicoli ben distinta dai motocicli potranno al contrario circolare legittimamente. Ad ogni modo, qualsiasi violazione alle norme contenute nel Codice della Strada non può assolutamente essere pagata immediatamente nelle mani degli accertatori, ammenoché non sia stata commessa con un veicolo immatricolato all'estero, con la targa provvisoria Escursionisti Esteri oppure con targa italiana ma condotto da titolare di patente non comunitaria. Per quanto riguarda, inoltre, le violazioni commesse dai minorenni, esse devono essere contestate a coloro che sono tenuti alla sorveglianza (genitori o tutore). Questi ultimi hanno la possibilità di proporre ricorso entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento.

Luca Tassoni